CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 29120/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6303- 20 21 R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – rappresenta to e dife so disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Bisagno, n. 14, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] – c.f. 00162000871 - in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura municipale ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Gracchi, n. 187, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1263/2020della Corte d’Appello di Catania; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 1.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, oltre agli oneri accessori come per legge ed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00. Così deciso in Roma,l’ 11