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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 50433/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni depositate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile, che ha chiesto rigettarsi il ricorso, con condanna dell'imputato alla refusione delle spese di costituzione, come da nota spese; letta la memoria conclusiva dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che ha replicato alla requisitoria della procura generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza emessa il 2 dicembre 2022, confermava quella del Tribunale di Cosenza, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità, per aver offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA] «pubblicando sul giornale online di [OSCURATO:PERSONA], quindi comunicando con più persone, un articolo dal titolo "Nuovo scandalo a [OSCURATO:PERSONA]: il pizzo aleggia sui carburanti" in cui scriveva le seguenti frasi: '[OSCURATO:PERSONA] rifornisce i propri mezzi presso la stazione carburanti Q8 di Pianette, nel comune di [OSCURATO:PERSONA] sulla base del malinteso obbligo, da parte della pubblica amministrazione, di dover rispettare i prezzi Consip.

Il tabellare Consip per la fornitura di ogni bene va certamente rispettato, ma non quando il mercato offre prezzi bassi e che proprio qui a Malvito operi una stazione di rifornimento, tipo pompa bianca in località Pauciuri, stranamente alla larga i mezzi del comune di Malvito ed anche quelli privati del sindaco Amatuzzo, cioè quelli della famiglia e dell'azienda'; ed inoltre: 'Gli stessi automezzi privati del sindaco Amatuzzo e della sua azienda si riforniscono abitualmente presso la stazione Q8 di Pianette...

Né il sindaco Amatuzzo può invocare la circostanza secondo cui i suoi automezzi privati vengono a trovarsi lungo la direttrice, da e per Pianette, nei suoi abituali percorsi, dato che alla pari, questi stessi suoi automezzi frequentano le direttrici stradali da e per Pauciuri di Malvito, contrada ove peraltro il sindaco si vanta anche di avere più di una frequentazione al giorno [...].

Commesso in Malvito in data 25.09.2017 e 16.10.2017».

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo deduce vizio di motivazione quanto alla individuazione del soggetto passivo del reato.

Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe dato conto della individuazione di Annatuzzo, quale destinatario del contenuto della accusa diffamatoria, riferendosi l'articolo a «qualcuno» che avrebbe commesso il delitto di peculato.

4. Il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 595 cod. pen. in quanto l'articolo oggetto dell'imputazione era espressione di critica politica, non volendo l'articolista alludere alla circostanza che il sindaco Amatuzzo avesse potuto trarre qualche utilità dalla circostanza che riforniva i propri mezzi privati presso il medesimo distributore di carburante ove si recavano i mezzi comunali.

Il ricorrente evidenzia come il diritto di critica politica abbia una più ampia portata rispetto al diritto di cronaca, ben potendo anche la probabilità di un fatto ancora da verificare essere coperto dalla scriminante, trattandosi di giudizio valutativo consentito.5.

Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — ha chiesto rigettarsi il ricorso.

La difesa della parte civile si è associata alle predette conclusioni.

Il difensore del ricorrente ha depositato memoria, in replica alla requisitoria della Procura generale, con la quale ha ribadito che errata era la individuazione del sindaco da parte della Corte territoriale quale destinatario della frase diffamatoria relativa al «pizzo», rivolta invece a «qualcuno»; rivolta al sindaco era la seconda parte dell'articolo, ove si contestava la legittimità della scelta di rifornire i mezzi comunali presso la stazione di carburante con prezzi più alti, nonché la scelta di inopportunità politica di rifornirsi a titolo privato presso la stessa stazione di carburante, ribadendosi che Callisto era consigliere di opposizione e dunque legittimato alla critica politica.

6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che a fronte della contestazione riportata nel «Ritenuto in fatto», fin dal primo grado il Tribunale ne operava una estensione del contenuto, rifacendosi all'intero articolo al fine di rendere conto del significato dello stesso, e comunque consentendo l'esercizio del diritto di difesa all'imputato.

A ben vedere, l'attuale ricorrente, dopo aver proposto appello sul punto specifico della violazione del principio di corrispondenza fra contestazione e sentenza, non ha riproposto alcun motivo con il presente ricorso, anzi difendendosi pienamente, tanto da ricorrere anche al contenuto 'altro' dell'articolo, rispetto a quello limitato in origine rifluito nell'imputazione.

Pertanto, nel caso in esame non si incorre in alcuna nullità in quanto, pur se difetta il richiamo dell'imputazione all'intero testo dello scritto o dell'intervista ritenuti diffamatori - con la precisa indicazione degli estremi per la loro A identificazione, il che comporterebbe che l'addebito debba intendersi esteso al complessivo contenuto comunicativo, del quale non è richiesta l'integrale trascrizione, e non circoscritto alle espressioni riportate nella contestazione a titolo esemplificativo (Sez. 5, n. 34815 del 20/05/2019, Borghezio, Rv. 276776 — 01; mass. conf.

N. 55796 del 2018 Rv. 274619 - 01, N. 7500 del 2000 Rv. 216535 - 01, N. 36347 del 2001 Rv. 219634 — 01) - non di meno, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 — 01).

Nel caso in esame, quindi, per un verso non vi è motivo di ricorso sul punto, per altro verso difetta la radicalità della trasformazione, fermo restando che la difesa fin dal secondo grado, e anche con il presente ricorso, si confronta con l'intero articolo e non solo con la parte rifluita nell'imputazione, con piena esplicazione del diritto di difesa.

3. Inoltre, va anche premesso che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta, contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145).

4. I due motivi di ricorso, strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente. 4.1 In merito al destinatario delle espressioni diffamatorie, la Corte territoriale, in uno alla sentenza di primo grado, si attiene e fa buon governo dei criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità.

Infatti, in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'individuazione del soggetto passivo deve avvenire attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, così da potersi individuare, con ragionevole certezza, l'offeso e desumere la piena e immediata consapevolezza, da parte di chiunque abbia letto l'articolo, dell'identità del destinatario della diffamazione (Sez. 5, n. 8208 del 10/01/2022, Ciocchetti, Rv. 282899 - 01).

E bene, la Corte di merito conferma la sentenza di primo grado (cfr. fol. 1 e ss.), che traeva dalla lettura complessivo dell'articolo, intitolato «Nuovo scandalo a palazzo Ariani: il pizzo aleggia sui carburanti», plurimi elementi per individuare Amatuzzo, il sindaco del comune di Malvito, come colui che l'articolista indicava quale autore del peculato.

In particolare, il Giudice del Tribunale di Cosenza richiamava il punto n.8 della pubblicazione, dove in modo allusivo si accostava la circostanza che il sindaco utilizzava il distributore con prezzi più elevati anche per i propri mezzi privati e aziendali, oltre che per i mezzi dell'amministrazione, giungendo alla affermazione finale che la scelta antieconomica del primo cittadino, anche per i propri mezzi avesse una spiegazione: «E' una domanda a cui non è difficile rispondere; la risposta sta nell'ordine delle cose.

Le mie accuse di peculato e abuso di ufficio sono pesanti e gravi.

Come pesanti e gravi sono altre vicende su cui tornerò presto».

Da ciò il primo Giudice traeva la considerazione che fosse inequivoca la prospettazione che il sindaco rifornisse i propri mezzi privati a spese della casse comunali, come per altro confermava il riferimento al 'pizzo' contenuto nel titolo.

A ben vedere, non essendo stata riscontrata la verità di quanto affermato nell'articolo, come indicato dalle sentenze di merito, ne consegue che le censure mosse dal ricorrente sono del tutto infondate.

Per un verso, rispetto alla natura allusiva delle espressioni menzionate, va evidenziato come la sentenza impugnata faccia buon governo dei principi in materia, in quanto le notizie e le valutazioni esternate con espressioni dubitative o interrogative, come è nel caso in esame, se non corrispondenti al vero, possono ledere l'altrui reputazione quando le frasi utilizzate nel contesto della comunicazione, in quanto allusive, insinuanti e suggestive, siano idonee ad ingenerare nel lettore il convincimento dell'effettiva rispondenza a verità del fatto adombrato (fattispecie relativa ad un articolo di stampa nel quale, sia pure in termini ipotetici, si veicolava il messaggio che un sindaco avesse potuto avallare una speculazione privata illecita mercificando la propria funzione; cfr. Sez. 5, n. 8 del 12/11/2019, dep. 2020, Parovel, Rv. 278318 - 01; mass. conf.

N. 45910 del 2005 Rv. 233039 - 01, N. 41042 del 2014 Rv. 260772 - 01). i 5 \ Per altro verso, rispetto all'invocato diritto di critica politica, la sentenza impugnata è in sintonia con il principio per cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che pur trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che comunque l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità, né che l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 2019, Maritan, Rv. 276026 - 01), né che si trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909 - 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dell'esimente, sia pure nell'ampia visione convenzionale del diritto alla libertà di espressione in contesti di critica politica, nel caso di un articolo di stampa che attribuiva ad un sindaco, senza alcun appiglio oggettivo e mediante travisamento o manipolazione dei fatti storici, il sospetto di mafiosità, per la gestione familistica e clientelare dell'amministrazione comunale; conf.

Sez. 5, n. 57005 del 27/09/2018, Pieralisi, Rv. 274625 - 01 Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432 - 01; Sez. 5, n. 36838 del 20/07/2016, Amadori, Rv. 268568 - 01).

Il che è quanto accade e rileva la Corte di appello, in uno al Tribunale, con le sentenze di merito: difetta il principio di verità, il nucleo di verità che deve supportare l'esercizio del diritto di critica politica, come anche l'attacco da parte dell'articolista risulta essere personale nei confronti del sindaco Annatuzzo, accusato di peculato e abuso di ufficio senza alcun riscontro quanto alla verità del vantaggio tratto dallo stesso, attraverso il ricorso a quel fornitore di carburante.

4. Ne consegue la manifesta infondatezza dei motivi e la conseguente inammissibilità del ricorso, con la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

5. Quanto alle spese sostenute dalla parte civile, nel caso in esame, secondo quanto costantemente enunciato in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez.

U, n. 877 ud. 14/07/2022, dep. 12/01/2023, Sacchettino, par. 20.3; Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni depositate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile, che ha chiesto rigettarsi il ricorso, con condanna dell'imputato alla refusione delle spese di costituzione, come da nota spese; letta la memoria conclusiva dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che ha replicato alla requisitoria della procura generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza emessa il 2 dicembre 2022, confermava quella del Tribunale di Cosenza, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità, per aver offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA] «pubblicando sul giornale online di [OSCURATO:PERSONA], quindi comunicando con più persone, un articolo dal titolo "Nuovo scandalo a [OSCURATO:PERSONA]: il pizzo aleggia sui carburanti" in cui scriveva le seguenti frasi: '[OSCURATO:PERSONA] rifornisce i propri mezzi presso la stazione carburanti Q8 di Pianette, nel comune di [OSCURATO:PERSONA] sulla base del malinteso obbligo, da parte della pubblica amministrazione, di dover rispettare i prezzi Consip. Il tabellare Consip per la fornitura di ogni bene va certamente rispettato, ma non quando il mercato offre prezzi bassi e che proprio qui a Malvito operi una stazione di rifornimento, tipo pompa bianca in località Pauciuri, stranamente alla larga i mezzi del comune di Malvito ed anche quelli privati del sindaco Amatuzzo, cioè quelli della famiglia e dell'azienda'; ed inoltre: 'Gli stessi automezzi privati del sindaco Amatuzzo e della sua azienda si riforniscono abitualmente presso la stazione Q8 di Pianette... Né il sindaco Amatuzzo può invocare la circostanza secondo cui i suoi automezzi privati vengono a trovarsi lungo la direttrice, da e per Pianette, nei suoi abituali percorsi, dato che alla pari, questi stessi suoi automezzi frequentano le direttrici stradali da e per Pauciuri di Malvito, contrada ove peraltro il sindaco si vanta anche di avere più di una frequentazione al giorno [...]. Commesso in Malvito in data 25.09.2017 e 16.10.2017». 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione quanto alla individuazione del soggetto passivo del reato. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe dato conto della individuazione di Annatuzzo, quale destinatario del contenuto della accusa diffamatoria, riferendosi l'articolo a «qualcuno» che avrebbe commesso il delitto di peculato. 4. Il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 595 cod. pen. in quanto l'articolo oggetto dell'imputazione era espressione di critica politica, non volendo l'articolista alludere alla circostanza che il sindaco Amatuzzo avesse potuto trarre qualche utilità dalla circostanza che riforniva i propri mezzi privati presso il medesimo distributore di carburante ove si recavano i mezzi comunali. Il ricorrente evidenzia come il diritto di critica politica abbia una più ampia portata rispetto al diritto di cronaca, ben potendo anche la probabilità di un fatto ancora da verificare essere coperto dalla scriminante, trattandosi di giudizio valutativo consentito.5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — ha chiesto rigettarsi il ricorso. La difesa della parte civile si è associata alle predette conclusioni. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria, in replica alla requisitoria della Procura generale, con la quale ha ribadito che errata era la individuazione del sindaco da parte della Corte territoriale quale destinatario della frase diffamatoria relativa al «pizzo», rivolta invece a «qualcuno»; rivolta al sindaco era la seconda parte dell'articolo, ove si contestava la legittimità della scelta di rifornire i mezzi comunali presso la stazione di carburante con prezzi più alti, nonché la scelta di inopportunità politica di rifornirsi a titolo privato presso la stessa stazione di carburante, ribadendosi che Callisto era consigliere di opposizione e dunque legittimato alla critica politica. 6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che a fronte della contestazione riportata nel «Ritenuto in fatto», fin dal primo grado il Tribunale ne operava una estensione del contenuto, rifacendosi all'intero articolo al fine di rendere conto del significato dello stesso, e comunque consentendo l'esercizio del diritto di difesa all'imputato. A ben vedere, l'attuale ricorrente, dopo aver proposto appello sul punto specifico della violazione del principio di corrispondenza fra contestazione e sentenza, non ha riproposto alcun motivo con il presente ricorso, anzi difendendosi pienamente, tanto da ricorrere anche al contenuto 'altro' dell'articolo, rispetto a quello limitato in origine rifluito nell'imputazione. Pertanto, nel caso in esame non si incorre in alcuna nullità in quanto, pur se difetta il richiamo dell'imputazione all'intero testo dello scritto o dell'intervista ritenuti diffamatori - con la precisa indicazione degli estremi per la loro A identificazione, il che comporterebbe che l'addebito debba intendersi esteso al complessivo contenuto comunicativo, del quale non è richiesta l'integrale trascrizione, e non circoscritto alle espressioni riportate nella contestazione a titolo esemplificativo (Sez. 5, n. 34815 del 20/05/2019, Borghezio, Rv. 276776 — 01; mass. conf. N. 55796 del 2018 Rv. 274619 - 01, N. 7500 del 2000 Rv. 216535 - 01, N. 36347 del 2001 Rv. 219634 — 01) - non di meno, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 — 01). Nel caso in esame, quindi, per un verso non vi è motivo di ricorso sul punto, per altro verso difetta la radicalità della trasformazione, fermo restando che la difesa fin dal secondo grado, e anche con il presente ricorso, si confronta con l'intero articolo e non solo con la parte rifluita nell'imputazione, con piena esplicazione del diritto di difesa. 3. Inoltre, va anche premesso che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta, contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145). 4. I due motivi di ricorso, strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente. 4.1 In merito al destinatario delle espressioni diffamatorie, la Corte territoriale, in uno alla sentenza di primo grado, si attiene e fa buon governo dei criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'individuazione del soggetto passivo deve avvenire attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, così da potersi individuare, con ragionevole certezza, l'offeso e desumere la piena e immediata consapevolezza, da parte di chiunque abbia letto l'articolo, dell'identità del destinatario della diffamazione (Sez. 5, n. 8208 del 10/01/2022, Ciocchetti, Rv. 282899 - 01). E bene, la Corte di merito conferma la sentenza di primo grado (cfr. fol. 1 e ss.), che traeva dalla lettura complessivo dell'articolo, intitolato «Nuovo scandalo a palazzo Ariani: il pizzo aleggia sui carburanti», plurimi elementi per individuare Amatuzzo, il sindaco del comune di Malvito, come colui che l'articolista indicava quale autore del peculato. In particolare, il Giudice del Tribunale di Cosenza richiamava il punto n.8 della pubblicazione, dove in modo allusivo si accostava la circostanza che il sindaco utilizzava il distributore con prezzi più elevati anche per i propri mezzi privati e aziendali, oltre che per i mezzi dell'amministrazione, giungendo alla affermazione finale che la scelta antieconomica del primo cittadino, anche per i propri mezzi avesse una spiegazione: «E' una domanda a cui non è difficile rispondere; la risposta sta nell'ordine delle cose. Le mie accuse di peculato e abuso di ufficio sono pesanti e gravi. Come pesanti e gravi sono altre vicende su cui tornerò presto». Da ciò il primo Giudice traeva la considerazione che fosse inequivoca la prospettazione che il sindaco rifornisse i propri mezzi privati a spese della casse comunali, come per altro confermava il riferimento al 'pizzo' contenuto nel titolo. A ben vedere, non essendo stata riscontrata la verità di quanto affermato nell'articolo, come indicato dalle sentenze di merito, ne consegue che le censure mosse dal ricorrente sono del tutto infondate. Per un verso, rispetto alla natura allusiva delle espressioni menzionate, va evidenziato come la sentenza impugnata faccia buon governo dei principi in materia, in quanto le notizie e le valutazioni esternate con espressioni dubitative o interrogative, come è nel caso in esame, se non corrispondenti al vero, possono ledere l'altrui reputazione quando le frasi utilizzate nel contesto della comunicazione, in quanto allusive, insinuanti e suggestive, siano idonee ad ingenerare nel lettore il convincimento dell'effettiva rispondenza a verità del fatto adombrato (fattispecie relativa ad un articolo di stampa nel quale, sia pure in termini ipotetici, si veicolava il messaggio che un sindaco avesse potuto avallare una speculazione privata illecita mercificando la propria funzione; cfr. Sez. 5, n. 8 del 12/11/2019, dep. 2020, Parovel, Rv. 278318 - 01; mass. conf. N. 45910 del 2005 Rv. 233039 - 01, N. 41042 del 2014 Rv. 260772 - 01). i 5 \ Per altro verso, rispetto all'invocato diritto di critica politica, la sentenza impugnata è in sintonia con il principio per cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che pur trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che comunque l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità, né che l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 2019, Maritan, Rv. 276026 - 01), né che si trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909 - 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dell'esimente, sia pure nell'ampia visione convenzionale del diritto alla libertà di espressione in contesti di critica politica, nel caso di un articolo di stampa che attribuiva ad un sindaco, senza alcun appiglio oggettivo e mediante travisamento o manipolazione dei fatti storici, il sospetto di mafiosità, per la gestione familistica e clientelare dell'amministrazione comunale; conf. Sez. 5, n. 57005 del 27/09/2018, Pieralisi, Rv. 274625 - 01 Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432 - 01; Sez. 5, n. 36838 del 20/07/2016, Amadori, Rv. 268568 - 01). Il che è quanto accade e rileva la Corte di appello, in uno al Tribunale, con le sentenze di merito: difetta il principio di verità, il nucleo di verità che deve supportare l'esercizio del diritto di critica politica, come anche l'attacco da parte dell'articolista risulta essere personale nei confronti del sindaco Annatuzzo, accusato di peculato e abuso di ufficio senza alcun riscontro quanto alla verità del vantaggio tratto dallo stesso, attraverso il ricorso a quel fornitore di carburante. 4. Ne consegue la manifesta infondatezza dei motivi e la conseguente inammissibilità del ricorso, con la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 5. Quanto alle spese sostenute dalla parte civile, nel caso in esame, secondo quanto costantemente enunciato in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. U, n. 877 ud. 14/07/2022, dep. 12/01/2023, Sacchettino, par. 20.3; Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.). P.Q.M. Dichiara inammissibile
Sentenza Cassazione n. 50433/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris