CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14027/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, èelettivamente domiciliata;- Ricorrente -contro- Intimato –- avverso la sentenza n. 5531/15/2023 della Corte di giustizia tributaria diII grado della Sicilia, depositata il 22/6/2023 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.ssa MargheritaLibri;Numero registro generale 19998/2023Numero sezionale 3310/2026Numero di raccolta generale 14027/2026Data pubblicazione 13/05/20261.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affidato a un unicomotivo, per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustiziatributaria di II grado della Sicilia il 22 giugno 2023, n. 5531/2023, laquale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso direttifica e liquidazione dell’imposta di registro in esito ad assegnazione astralcio e divisione di beni comuni, di cui al rogito notarile del 25/10/2017(riqualificato da stralcio divisionale a mera divisione), ha disattesol’appello dell’Ufficio avverso la sentenza depositata dalla Commissionetributaria provinciale di Ragusa, n. 675/2020, con cui era statoparzialmente accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].2. I Giudici d’appello, dopo aver rilevato che il contribuente, nelricorso introduttivo, aveva concluso per l’illegittimità della sanzioneirrogata, per violazione dell’art. 17, primo comma, d. lgs. n. 472/97,intendendo quindi contestare l’applicazione delle sanzioni, hannoaffermato che la controversia rientrava nella casistica di cui al comma 2dell’art. 6 del richiamato DLGS 472/97, secondo cui “Non è punibilel'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizionidi incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizionialle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste diinformazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento” ecomunque in quella del successivo art. 8, secondo cui “L'obbligazione alpagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.Il contribuente, nei confronti del quale il ricorso è stato notificato indata 13/10/2023, è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta illegittimitàdella sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. denunciando, in rubrica,«violazione dell'art. 8 D. Lgs. 546/1992, art. 112 c.p.c.» perché, secondol’Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria regionale avrebbeNumero registro generale 19998/2023Numero sezionale 3310/2026Numero di raccolta generale 14027/2026Data pubblicazione 13/05/2026errato nel confermare la sentenza di primo grado con riferimento alladisapplicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 6, primo comma, D. Lgs. n.472/1997 e dell’art. 8 D. Lgs. n. 546/1992, giustificandola con riguardoalla particolarità dei contenuti della controversia e al carattereinterpretativo della soluzione, e ciò in quanto nessuna richiesta in talsenso era stata formulata dai contribuenti. Osserva l’Agenzia delle Entrateche la contestazione riferita alla violazione dell’art. 17, primo comma, D.Lgs. n. 472/1997, riguarda profili applicativi delle sanzioni del tutto diversidall’obiettiva condizione di incertezza sulla portata e sull’ambito diapplicazione della norma, di cui all’art. 6 e all’art. 8 del medesimo D. Lgs.n. 472/1997, e dalla intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi, previstadall’art. 8 D. Lgs. n. 546/1992. Avrebbe dunque errato la Corte disecondo grado a ritenere formulata una specifica domanda delcontribuente, volta a richiedere l’accertamento dei presupposti dellenorme menzionate, ai fini della disapplicazione delle corrispondentisanzioni.L’Agenzia delle Entrate censura la sentenza anche sotto il profilodella ritenuta sussistenza dei presupposti della disapplicazione dellesanzioni, con riferimento alle obiettive condizioni di incertezzanell’interpretazione normativa, neppure specificamente individuate, conevidente apparenza della relativa motivazione.1.1. La censura è destituita di fondamento e va disattesa.La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado haaccertato in fatto che il contribuente, nel ricorso introduttivo del giudizio,aveva concluso per l’illegittimità della sanzione irrogata, per violazionedell’art. 17, primo comma, d. lgs. n. 472/97, in tal modo intendendocontestare l’irrogazione delle sanzioni. Ha quindi ritenuto, sulla base didetto accertamento, legittima la disapplicazione operata dai giudici diprime cure con riferimento all’art. 6, secondo comma, D. Lgs. n.Numero registro generale 19998/2023Numero sezionale 3310/2026Numero di raccolta generale 14027/2026Data pubblicazione 13/05/2026472/1997 e all’art. 8 D. Lgs. n. 546/1992. Pertanto, il riferimento all’art.17 d. lgs. n. 472/1997 e alla contestazione delle irrogate sanzioni,secondo quanto specificamente rilevato dalla sentenza dei giudicid’appello, consente di reputare formulati da parte del contribuente – sullabase dell’accertamento svolto nel corso del giudizio di merito - profili dicensura relativi alle sanzioni applicate, valutati all’evidenza comecomprensivi della critica al mancato riconoscimento dei presupposti delladisapplicazione prevista dalle norme citate, questione da intendersi quindiintrodotta dal ricorrente ed acquisita al thema decidendum definito dalladomanda.Rispetto a tale accertamento di fatto non risultano contrapposte daparte dell’odierna ricorrente indicazioni di segno diverso, atteso che ilricorso non reca alcun riferimento al contenuto specifico della domandaintroduttiva del giudizio, le cui critiche non figurano richiamate conriferimenti diretti all’impugnazione originaria né tanto meno trasfusenell’odierno ricorso, che appare di conseguenza anche privo del requisitoindefettibile di autosufficienza.1.2. Anche con riferimento agli ulteriori profili di censura, il motivo sipalesa all’evidenza infondato.La Corte di II grado ha motivato il rigetto dell’appello reputandosussistenti i presupposti della disapplicazione delle sanzioni, sulla basedella ritenuta obiettiva incertezza dell’interpretazione delle norme allequali la violazione di riferisce, riconducendo la fattispecie alla casistica dicui ai citati art. 6 e art. 8, e richiamando anche il decisum di prime cure.Si tratta di un percorso motivazionale, per quanto essenziale e sintetico,del tutto logico e di certo sufficiente al fine di consentire quel controllo diconformità logico-giuridica nel quale si sostanzia, nei limiti devoluti dallecensure proposte, il vaglio di legittimità (tra le molte, Cass. nn.13248/2020; 3819/2020; 9105/2017).Numero registro generale 19998/2023Numero sezionale 3310/2026Numero di raccolta generale 14027/2026Data pubblicazione 13/05/20263. Il ricorso va, in conclusione, rigettato.Nulla per le spese, non essendosi l’intimato costituito in giudizio. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.4.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]