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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 novembre 2025

Cassazione n. 25586/2026

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rte di appello di Catanzaro;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento della sentenzaimpugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 10 maggio 2024, la Corte di appello di Catanzaro haconfermato la pronuncia del Tribunale di Castrovillari del 9 giugno 2022, cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto responsabile del reato diomicidio colposo stradale ai danni di [OSCURATO:PERSONA], perché, alla guidadell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] 35, effettuando un’imprudente ed imperita manovra diretromarcia, non adeguata alle caratteristiche della strada ed alla probabilepresenza di altri mezzi e pedoni, nonché delle caratteristiche del mezzo condotto,sprovvisto di lunotto posteriore vetrato, e comunque non assicurandosi di potereffettuare la manovra senza creare pericoli per gli utenti della strada, investiva ilpedone [OSCURATO:PERSONA], colpendolo dapprima ad una gamba, per poi passarglisopra con la parte posteriore del mezzo, cagionandone la morte negli istantiimmediatamente successivi.1.1.

Con sentenza in data 23 gennaio 2024, la Quarta Sezione di questaCorte annullava la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, con rinvio pernuovo giudizio ad altra Sezione della medesima Corte territoriale, ritenendofondati il motivo di ricorso riguardante la recidiva.

Osservava innanzitutto laCorte di legittimità che la recidiva non poteva riguardare le contravvenzioni e ireati colposi, come il reato principale (omicidio stradale) contestato.

In secondoluogo, la Corte di cassazione rilevava come la Corte territoriale non avesseoperato quella valutazione in concreto sulla maggiore colpevolezza e capacità adelinquere che, secondo il dictum delle Sezioni Unite Calibè, devenecessariamente sorreggere l’applicazione della recidiva.1.2.

Con sentenza in data 27 novembre 2025, la Corte di appello diCatanzaro escludeva la contestata recidiva e rideterminava la pena inflitta in anniuno e mesi dieci di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA],tramite l’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto un nuovo ricorso per cassazione,articolando tre motivi.2.1.

Con un primo motivo, il ricorrente denuncia nullità della sentenza, permancata citazione a giudizio del codifensore, nonché mancanza di motivazionesulla dedotta eccezione preliminare.Deduce la difesa di aver eccepito, con memoria depositata in data26/11/2025, che il decreto di citazione in appello non era stato notificato al co-difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ma la Corte di appello aveva omesso ognimotivazione sul punto, in tal modo integrandosi il vizio di violazione di leggeprocessuale stabilita a pena di nullità e di mancanza di motivazione, conconseguente nullità della sentenza impugnata, precisando che il deposito dellamemoria contenente la dedotta questione il giorno prima dell’udienza non eratardivo, trattandosi di un problema sulla ritualità della notifica.2.2.

Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia erronea applicazionedegli artt. 157 ss. cod. proc. pen., in relazione al reato di cui al capo B), essendomaturata la prescrizione del reato prima del giudizio di appello.Lamenta la difesa l’errore della Corte di appello nel non aver rilevato laprescrizione maturata in relazione al reato di cui al capo B) della rubrica moltotempo prima rispetto alla celebrazione del giudizio di appello, anche tenendoconto delle sospensioni e dell’esclusione della recidiva, precisando che, rispettoalla data di consumazione del fatto in data 25/03/2016, tenendo conto di 92giorni di sospensione, la prescrizione è maturata il 27/12/2023, per cui, alla datadi celebrazione del giudizio di appello, in sede di rinvio, il 27/11/2025, il reato dicui al capo B) era prescritto, ovviamente tenendo conto della esclusione dellarecidiva.2.3.

Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia erronea applicazionedell’art. 133 cod. pen., in relazione all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen.Deduce la difesa la apoditticità della motivazione e la illogicità delladiminuzione minima di pena per la circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis,comma 7, cod. pen., nonostante fosse stato dato atto del concorso del pedone.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata citazione delcodifensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio di rinvio dinanzi alla Corte diappello di Catanzaro, è infondato.1.1.

La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l'omesso avvisoa uno dei difensori di fiducia dell'imputato è causa di nullità, ai sensi dell'art.178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a regime intermedio, per cui il difensorepresente, tra i due nominati dall’imputato, deve eccepire la nullità di ordinegenerale a regime intermedio, in caso di mancato avviso all'altro difensore, al piùtardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora ilprocedimento non importi altri atti, perché il suo svolgersi presume la rinunciaall'eccezione o l'avvalersi delle facoltà di parte che hanno sanato la stessanullità: «se ne trae che la deduzione può essere ripetuta in sede d'impugnazione,solo qualora la nullità di ordine generale a regime intermedio verificatasi primadel giudizio è stata dedotta, e tuttavia il processo è proseguitosenza che ilgiudice apprestasse rimedio.

Ma se il processo si è svolto per la sua mancatadeduzione, il giudice del grado successivo deve ritenerla sanata» (Sez.

U, n.39060 del 16/07/2009 Aprea, Rv. 244187; nello stesso senso, Sez. 5, n. 55800del 03/10/2018, Intoppa, Rv. 274620; Sez. 3, n. 38021 del 12/06/2013,Esposito, Rv. 256980).Nel caso di specie, il giudizio di appello in sede di rinvio si è svolto in cameradi consiglio, senza la partecipazione delle parti, e con contraddittorio, dunque,solo cartolare.La giurisprudenza di questa Corte, in ordine al regime di deducibilità dellenullità a regime intermedio nella struttura del rito "cartolare" introdotto inseguito all'emergenza pandemica, ha fornito indicazioni interpretative dellanorma di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., affermando che la nullitàgenerale a regime intermedio, conseguente al mancato avviso ad uno deidifensori di fiducia dell’imputato, sia deducibile dall’altro patrocinatore nel primo(e unico) atto successivo di partecipazione "cartolare", costituito dallaformulazione delle proprie conclusioni scritte (Sez. 5, n. 10864 del 01/02/2024,Benkaba, Rv. 286087; Sez. 2, n. 2332 del 24/11/2023, dep. 2024, Charkoui, Rv.285795; Sez. 2, n. 27880 del 16/05/2023, Caponi, Rv. 284898; Sez. 6, n. 1107del 06/12/2022, dep. 2023, S., Rv. 284164), non potendo quindi essere dedottaper la prima volta con il ricorso per cassazione.A conclusioni analoghe, attesa la identità di ratio, si è pervenuti anche nelcaso di rito cartolare nel regime disciplinato dall’art. 598-bis cod. proc. pen., perle impugnazioni proposte in epoca successiva al 30 giugno 2024 (Sez. 2, n.12736 del 24/02/2026, J., Rv. 289725).1.2.

Tale insegnamento deve essere coniugato con l’ulteriore principiosecondo cui, nel rito a trattazione scritta, i termini per il deposito delleconclusioni delle parti, pur in mancanza di espressa indicazione, devono ritenersiperentori, essendo imprescindibilmente funzionali a consentire il correttosvilupparsi del contraddittorio, nonché il necessario spazio di valutazione per ilgiudice, sicché il deposito tardivo esime il giudice dal tenere conto delleconclusioni ai fini della decisione, fermo restando che l'imputato non può limitarsia lamentare un generico pregiudizio del proprio diritto di difesa, dovendo dedurreun'effettiva incidenza delle conclusioni intempestive rispetto all'esito del giudizio(Sez. 6., n. 22919 del 24/04/2024, Rv. 286664, in una fattispecie relativa adinosservanza del termine per il deposito delle conclusioni del procuratoregenerale presso la corte di appello, previsto dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre2020, n. 176).A tale conclusione «si è giunti osservando come la trattazione cartolareprevede una scansione dei termini per il deposito delle rispettive richieste delleparti che non può che essere inteso nel senso della perentorietà degli stessi, inquanto il rispetto dei termini è direttamente funzionale a garantire l'effettività delcontraddittorio, nonché il necessario spazio di valutazione per il giudice» e «se siritenesse che il termine di cinque giorni prima dell'udienza, entro il quale ildifensore delle parti private deve depositare la propria memoria non siaperentorio, si imporrebbe al giudice di valutare anche memorie inviate fino algiorno della camera di consiglio, in tal modo privandolo del necessario tempo diesame delle stesse» (Sez. 6., n. 22919 del 24/04/2024, cit.).La conclusione - da ribadire - è che il contraddittorio cartolare, fondato sullosfasamento dei termini per il deposito delle rispettive richieste delle parti,presuppone di per sé la perentorietà dei termini, proprio perché il rispetto dellediverse cadenze temporali è il requisito essenziale per garantire a ciascuna parteprocessuale, nonché all'organo giudicante, l'esercizio delle rispettive facoltà epoteri (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766).1.3.

Tanto premesso, nella specie, non risulta che tale nullità sia statatempestivamente eccepita dal difensore regolarmente avvisato, avv. [OSCURATO:PERSONA]Larussa, essendo state le conclusioni scritte tardivamente depositate (un giornoprima dell’udienza), come dato atto dalla Corte territoriale (“la difesadell’imputato ha fatto pervenire tardivamente solo in data 26.11.2025 unamemoria scritta”), sicchè, diversamente da quanto sostenuto in ricorso,l’eccezione non è stata proposta nei termini ritenuti perentori e il Giudiced’appello ne ha correttamente evidenziato la tardività.2.

Il secondo motivo di ricorso è fondato.Ed invero, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora sianorimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di unacircostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversae/o ad effetto speciale, che condiziona ex art. 157, comma 2, cod. pen., il temponecessario a prescrivere il reato (nel caso in esame, recidiva reiterata edinfraquinquennale), il giudicato formatosi sull'accertamento del reato nonimpedisce la declaratoria di estinzione del reato stesso per prescrizione,maturata prima della pronuncia di annullamento (Sez. 5, n. 22781 del30/03/2021, Riviello, Rv. 281316).Per cui, quando l'annullamento investe una circostanza aggravante cheincide sul termine prescrizionale, viene rimessa in discussione non solo laquantificazione della pena ma lo stesso termine di prescrizione, sicché non puòritenersi formato il giudicato, dovendo il giudice del rinvio verificare se laprescrizione fosse eventualmente maturata in assenza di quella circostanza (Sez.4, n. 81 del 30/10/2025, dep. 2026, Cane, Rv. 289198).Nel caso in esame, il termine di prescrizione per i fatti di reato contestati alcapo B) della rubrica e commessi in data 25 marzo 2016 era già maturato, invirtù dell'acclarata esclusione della recidiva reiterata ed infraquinquennalecontestata, anche prima della sentenza di secondo grado emessa dalla Corte diappello di Catanzaro in data 10/05/2024.

Dagli esposti principi consegue, infatti,che il termine massimo di prescrizione per i reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7,d.lgs. n. 285 del 1992, consumato il 25 marzo 2016, è di sette anni e sei mesi edè definitivamente maturato, anche a voler considerare le sospensioniintervenute, prima della pronuncia di annullamento della Corte di legittimità ed inepoca addirittura precedente alla sentenza di appello del 10/05/2024, percui, non essendo riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizioidonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, ingenerale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto, che del resto neanche ilricorrente deduce, la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto senzarinvio, con eliminazione della relativa pena, come da dispositivo.3.

Il terzo motivo di ricorso è infondato.La Corte di legittimità è ferma nel ritenere che la graduazione deltrattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nelpotere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza aiprincipi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che nel giudizio di cassazioneè comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione dellacongruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico (Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini; Sez.2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n.36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013,Pacchiarotti, Rv. 255825).

Ed ancora, «La misura della diminuzione della penaper ciascuna delle circostanze attenuanti applicate costituisce l'oggetto di unatipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere alrelativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione ditutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazionedi quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede dilegittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento» (Sez. 3, n. 6877del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; (Sez. 5, n. 7969 del 28/03/1980,Lotrecchio, Rv. 145716).Scendendo in concreto, la Corte di appello in sede di rinvio, dopo averescluso la recidiva reiterata ed infraquinquennale, ha determinato la pena finaleapplicando alla pena base di due anni di reclusione la diminuzione di quattromesi di reclusione per la riconosciuta circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., così pervenendo alla pena finale di un anno e otto mesidi reclusione.

I giudici di secondo grado hanno giustificato la modesta riduzionedi pena per l’attenuante speciale riconosciuta, per la minima valenza dasede stradale, seppure in maniera irregolare, ma in pieno centro abitato ed inpresenza di negozi e di plurime intersezioni stradali.Si tratta di motivazione sufficiente, oltre che congrua e logica, non incontrasto con gli insegnamenti di legittimità affermati in proposito, e che non èscalfita dagli argomenti difensivi, che sono di mero dissenso e, quindi, del tuttogenerici ed aspecifici.4.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinviolimitatamente ai reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. n. 285 del 1992,contestati al capo 2) dell’imputazione perché estinti per prescrizione, coneliminazione della relativa pena di mesi due di reclusione, versandosi in ipotesisenz’altro sussumibile nell’ambito applicativo di cui all’art. 620, lett. l), cod. proc.pen.

Il ricorso deve essere rigettato nel resto a cagione della infondatezzadei restanti motivi ai quali è stato affidato.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui al capoB) perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi due direclusione.

Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte di appello di Catanzaro;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento della sentenzaimpugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 10 maggio 2024, la Corte di appello di Catanzaro haconfermato la pronuncia del Tribunale di Castrovillari del 9 giugno 2022, cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto responsabile del reato diomicidio colposo stradale ai danni di [OSCURATO:PERSONA], perché, alla guidadell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] 35, effettuando un’imprudente ed imperita manovra diretromarcia, non adeguata alle caratteristiche della strada ed alla probabilepresenza di altri mezzi e pedoni, nonché delle caratteristiche del mezzo condotto,sprovvisto di lunotto posteriore vetrato, e comunque non assicurandosi di potereffettuare la manovra senza creare pericoli per gli utenti della strada, investiva ilpedone [OSCURATO:PERSONA], colpendolo dapprima ad una gamba, per poi passarglisopra con la parte posteriore del mezzo, cagionandone la morte negli istantiimmediatamente successivi.1.1. Con sentenza in data 23 gennaio 2024, la Quarta Sezione di questaCorte annullava la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, con rinvio pernuovo giudizio ad altra Sezione della medesima Corte territoriale, ritenendofondati il motivo di ricorso riguardante la recidiva. Osservava innanzitutto laCorte di legittimità che la recidiva non poteva riguardare le contravvenzioni e ireati colposi, come il reato principale (omicidio stradale) contestato. In secondoluogo, la Corte di cassazione rilevava come la Corte territoriale non avesseoperato quella valutazione in concreto sulla maggiore colpevolezza e capacità adelinquere che, secondo il dictum delle Sezioni Unite Calibè, devenecessariamente sorreggere l’applicazione della recidiva.1.2. Con sentenza in data 27 novembre 2025, la Corte di appello diCatanzaro escludeva la contestata recidiva e rideterminava la pena inflitta in anniuno e mesi dieci di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA],tramite l’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto un nuovo ricorso per cassazione,articolando tre motivi.2.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia nullità della sentenza, permancata citazione a giudizio del codifensore, nonché mancanza di motivazionesulla dedotta eccezione preliminare.Deduce la difesa di aver eccepito, con memoria depositata in data26/11/2025, che il decreto di citazione in appello non era stato notificato al co-difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ma la Corte di appello aveva omesso ognimotivazione sul punto, in tal modo integrandosi il vizio di violazione di leggeprocessuale stabilita a pena di nullità e di mancanza di motivazione, conconseguente nullità della sentenza impugnata, precisando che il deposito dellamemoria contenente la dedotta questione il giorno prima dell’udienza non eratardivo, trattandosi di un problema sulla ritualità della notifica.2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia erronea applicazionedegli artt. 157 ss. cod. proc. pen., in relazione al reato di cui al capo B), essendomaturata la prescrizione del reato prima del giudizio di appello.Lamenta la difesa l’errore della Corte di appello nel non aver rilevato laprescrizione maturata in relazione al reato di cui al capo B) della rubrica moltotempo prima rispetto alla celebrazione del giudizio di appello, anche tenendoconto delle sospensioni e dell’esclusione della recidiva, precisando che, rispettoalla data di consumazione del fatto in data 25/03/2016, tenendo conto di 92giorni di sospensione, la prescrizione è maturata il 27/12/2023, per cui, alla datadi celebrazione del giudizio di appello, in sede di rinvio, il 27/11/2025, il reato dicui al capo B) era prescritto, ovviamente tenendo conto della esclusione dellarecidiva.2.3. Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia erronea applicazionedell’art. 133 cod. pen., in relazione all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen.Deduce la difesa la apoditticità della motivazione e la illogicità delladiminuzione minima di pena per la circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis,comma 7, cod. pen., nonostante fosse stato dato atto del concorso del pedone.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata citazione delcodifensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio di rinvio dinanzi alla Corte diappello di Catanzaro, è infondato.1.1. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l'omesso avvisoa uno dei difensori di fiducia dell'imputato è causa di nullità, ai sensi dell'art.178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a regime intermedio, per cui il difensorepresente, tra i due nominati dall’imputato, deve eccepire la nullità di ordinegenerale a regime intermedio, in caso di mancato avviso all'altro difensore, al piùtardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora ilprocedimento non importi altri atti, perché il suo svolgersi presume la rinunciaall'eccezione o l'avvalersi delle facoltà di parte che hanno sanato la stessanullità: «se ne trae che la deduzione può essere ripetuta in sede d'impugnazione,solo qualora la nullità di ordine generale a regime intermedio verificatasi primadel giudizio è stata dedotta, e tuttavia il processo è proseguitosenza che ilgiudice apprestasse rimedio. Ma se il processo si è svolto per la sua mancatadeduzione, il giudice del grado successivo deve ritenerla sanata» (Sez. U, n.39060 del 16/07/2009 Aprea, Rv. 244187; nello stesso senso, Sez. 5, n. 55800del 03/10/2018, Intoppa, Rv. 274620; Sez. 3, n. 38021 del 12/06/2013,Esposito, Rv. 256980).Nel caso di specie, il giudizio di appello in sede di rinvio si è svolto in cameradi consiglio, senza la partecipazione delle parti, e con contraddittorio, dunque,solo cartolare.La giurisprudenza di questa Corte, in ordine al regime di deducibilità dellenullità a regime intermedio nella struttura del rito "cartolare" introdotto inseguito all'emergenza pandemica, ha fornito indicazioni interpretative dellanorma di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., affermando che la nullitàgenerale a regime intermedio, conseguente al mancato avviso ad uno deidifensori di fiducia dell’imputato, sia deducibile dall’altro patrocinatore nel primo(e unico) atto successivo di partecipazione "cartolare", costituito dallaformulazione delle proprie conclusioni scritte (Sez. 5, n. 10864 del 01/02/2024,Benkaba, Rv. 286087; Sez. 2, n. 2332 del 24/11/2023, dep. 2024, Charkoui, Rv.285795; Sez. 2, n. 27880 del 16/05/2023, Caponi, Rv. 284898; Sez. 6, n. 1107del 06/12/2022, dep. 2023, S., Rv. 284164), non potendo quindi essere dedottaper la prima volta con il ricorso per cassazione.A conclusioni analoghe, attesa la identità di ratio, si è pervenuti anche nelcaso di rito cartolare nel regime disciplinato dall’art. 598-bis cod. proc. pen., perle impugnazioni proposte in epoca successiva al 30 giugno 2024 (Sez. 2, n.12736 del 24/02/2026, J., Rv. 289725).1.2. Tale insegnamento deve essere coniugato con l’ulteriore principiosecondo cui, nel rito a trattazione scritta, i termini per il deposito delleconclusioni delle parti, pur in mancanza di espressa indicazione, devono ritenersiperentori, essendo imprescindibilmente funzionali a consentire il correttosvilupparsi del contraddittorio, nonché il necessario spazio di valutazione per ilgiudice, sicché il deposito tardivo esime il giudice dal tenere conto delleconclusioni ai fini della decisione, fermo restando che l'imputato non può limitarsia lamentare un generico pregiudizio del proprio diritto di difesa, dovendo dedurreun'effettiva incidenza delle conclusioni intempestive rispetto all'esito del giudizio(Sez. 6., n. 22919 del 24/04/2024, Rv. 286664, in una fattispecie relativa adinosservanza del termine per il deposito delle conclusioni del procuratoregenerale presso la corte di appello, previsto dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre2020, n. 176).A tale conclusione «si è giunti osservando come la trattazione cartolareprevede una scansione dei termini per il deposito delle rispettive richieste delleparti che non può che essere inteso nel senso della perentorietà degli stessi, inquanto il rispetto dei termini è direttamente funzionale a garantire l'effettività delcontraddittorio, nonché il necessario spazio di valutazione per il giudice» e «se siritenesse che il termine di cinque giorni prima dell'udienza, entro il quale ildifensore delle parti private deve depositare la propria memoria non siaperentorio, si imporrebbe al giudice di valutare anche memorie inviate fino algiorno della camera di consiglio, in tal modo privandolo del necessario tempo diesame delle stesse» (Sez. 6., n. 22919 del 24/04/2024, cit.).La conclusione - da ribadire - è che il contraddittorio cartolare, fondato sullosfasamento dei termini per il deposito delle rispettive richieste delle parti,presuppone di per sé la perentorietà dei termini, proprio perché il rispetto dellediverse cadenze temporali è il requisito essenziale per garantire a ciascuna parteprocessuale, nonché all'organo giudicante, l'esercizio delle rispettive facoltà epoteri (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766).1.3. Tanto premesso, nella specie, non risulta che tale nullità sia statatempestivamente eccepita dal difensore regolarmente avvisato, avv. [OSCURATO:PERSONA]Larussa, essendo state le conclusioni scritte tardivamente depositate (un giornoprima dell’udienza), come dato atto dalla Corte territoriale (“la difesadell’imputato ha fatto pervenire tardivamente solo in data 26.11.2025 unamemoria scritta”), sicchè, diversamente da quanto sostenuto in ricorso,l’eccezione non è stata proposta nei termini ritenuti perentori e il Giudiced’appello ne ha correttamente evidenziato la tardività.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.Ed invero, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora sianorimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di unacircostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversae/o ad effetto speciale, che condiziona ex art. 157, comma 2, cod. pen., il temponecessario a prescrivere il reato (nel caso in esame, recidiva reiterata edinfraquinquennale), il giudicato formatosi sull'accertamento del reato nonimpedisce la declaratoria di estinzione del reato stesso per prescrizione,maturata prima della pronuncia di annullamento (Sez. 5, n. 22781 del30/03/2021, Riviello, Rv. 281316).Per cui, quando l'annullamento investe una circostanza aggravante cheincide sul termine prescrizionale, viene rimessa in discussione non solo laquantificazione della pena ma lo stesso termine di prescrizione, sicché non puòritenersi formato il giudicato, dovendo il giudice del rinvio verificare se laprescrizione fosse eventualmente maturata in assenza di quella circostanza (Sez.4, n. 81 del 30/10/2025, dep. 2026, Cane, Rv. 289198).Nel caso in esame, il termine di prescrizione per i fatti di reato contestati alcapo B) della rubrica e commessi in data 25 marzo 2016 era già maturato, invirtù dell'acclarata esclusione della recidiva reiterata ed infraquinquennalecontestata, anche prima della sentenza di secondo grado emessa dalla Corte diappello di Catanzaro in data 10/05/2024. Dagli esposti principi consegue, infatti,che il termine massimo di prescrizione per i reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7,d.lgs. n. 285 del 1992, consumato il 25 marzo 2016, è di sette anni e sei mesi edè definitivamente maturato, anche a voler considerare le sospensioniintervenute, prima della pronuncia di annullamento della Corte di legittimità ed inepoca addirittura precedente alla sentenza di appello del 10/05/2024, percui, non essendo riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizioidonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, ingenerale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto, che del resto neanche ilricorrente deduce, la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto senzarinvio, con eliminazione della relativa pena, come da dispositivo.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.La Corte di legittimità è ferma nel ritenere che la graduazione deltrattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nelpotere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza aiprincipi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che nel giudizio di cassazioneè comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione dellacongruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico (Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini; Sez.2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n.36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013,Pacchiarotti, Rv. 255825). Ed ancora, «La misura della diminuzione della penaper ciascuna delle circostanze attenuanti applicate costituisce l'oggetto di unatipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere alrelativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione ditutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazionedi quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede dilegittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento» (Sez. 3, n. 6877del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; (Sez. 5, n. 7969 del 28/03/1980,Lotrecchio, Rv. 145716).Scendendo in concreto, la Corte di appello in sede di rinvio, dopo averescluso la recidiva reiterata ed infraquinquennale, ha determinato la pena finaleapplicando alla pena base di due anni di reclusione la diminuzione di quattromesi di reclusione per la riconosciuta circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., così pervenendo alla pena finale di un anno e otto mesidi reclusione. I giudici di secondo grado hanno giustificato la modesta riduzionedi pena per l’attenuante speciale riconosciuta, per la minima valenza dasede stradale, seppure in maniera irregolare, ma in pieno centro abitato ed inpresenza di negozi e di plurime intersezioni stradali.Si tratta di motivazione sufficiente, oltre che congrua e logica, non incontrasto con gli insegnamenti di legittimità affermati in proposito, e che non èscalfita dagli argomenti difensivi, che sono di mero dissenso e, quindi, del tuttogenerici ed aspecifici.4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinviolimitatamente ai reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. n. 285 del 1992,contestati al capo 2) dell’imputazione perché estinti per prescrizione, coneliminazione della relativa pena di mesi due di reclusione, versandosi in ipotesisenz’altro sussumibile nell’ambito applicativo di cui all’art. 620, lett. l), cod. proc.pen. Il ricorso deve essere rigettato nel resto a cagione della infondatezzadei restanti motivi ai quali è stato affidato. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui al capoB) perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi due direclusione. Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25586/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris