CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 maggio 2026
Cassazione n. 13819/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Orazi, in virtù di procura speciale in atti;- controricorrente -avverso l’ordinanza di questa Corte di cassazione n. 4533/2025,pubblicata il 20/02/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe;[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 8929/2025Numero sezionale 642/2026Numero di raccolta generale 13819/2026Data pubblicazione 12/05/2026Nel mese di settembre 2015, la [OSCURATO:SOCIETA](d’ora in poi CGE), nella qualità di sub-committente, stipulava con laAMG, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito AMG), nella qualità disub-appaltatrice, un contratto di subappalto per la realizzazione deirivestimenti interni ed esterni e dei pavimenti del Tempio della [OSCURATO:PERSONA] dei Santi degli [OSCURATO:PERSONA], nonché dei connessifabbricati, compresa la progettazione esecutiva di dettaglio.In data 20/05/2016 la CGE esercitava il diritto potestativo direcesso unilaterale ai sensi dell’art. 23.01 del contratto, chiedendo allasubappaltatrice di restituire il cantiere, di fornire evidenza dei lavorieseguiti, nonché di restituire l’ammontare dell’anticipazione pari ad €577.800,00 erogata.La stessa instaurava, quindi, il giudizio arbitrale, in virtù dellaclausola compromissoria presente nel contratto, chiedendol’accertamento della legittimità del recesso e la restituzionedell’anzidetta anticipazione oltre il risarcimento dei danni, cui siopponeva AMG, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dellasub-committente al pagamento di somme per i lavori eseguiti, pertrattenute di garanzia su SAL emessi ed approvati, per rimborso di costiorganizzativi, per mancato guadagno, nonché il risarcimento dei danni.Con il lodo arbitrale veniva dichiarata la legittimità del recessounilaterale, con condanna dell’AMG alla restituzione della anticipazionedi pagamento. La CGE veniva condannata al pagamento di somme dimolto inferiori rispetto a quanto richiesto, in accoglimento delledomande riconvenzionali formulate da AMG, la quale impugnava il lodochiedendo che lo stesso fosse dichiarato nullo per omessa motivazioneo per contraddittorietà ex artt. 829, nn. 5 e 11, e 823, n. 5, c.p.c., conconseguente accoglimento, in sede rescissoria, delle domande dicondanna di CGE al pagamento dei ristori economici e del risarcimentonon ottenuti in sede arbitrale.Numero registro generale 8929/2025Numero sezionale 642/2026Numero di raccolta generale 13819/2026Data pubblicazione 12/05/2026In particolare, la AMG censurava il rigetto della domanda volta adottenere la liquidazione del mancato guadagno ex art. 1671 c.c., ilriconoscimento dei costi organizzativi esclusivamente per i lavorieseguiti e l’accertamento del diritto alla restituzione della anticipazionein favore di CGE, lamentando anche il minimo riconoscimento deldanno per violazione del cronoprogramma da parte di CGE.Si costituiva la società subappaltante, deducendo l’inammissibilitàdell’impugnazione per violazione dell’art. 829, comma 3, c.p.c. e, insubordine, l’infondatezza dell’impugnazione, censurando in viariconvenzionale il rigetto della domanda risarcitoria per vizi dell’operae l’accoglimento della domanda di AMG di risarcimento del danno perinadempimento alla consegna del cronoprogramma dei lavori.La Corte distrettuale respingeva il gravame, escludendo che imotivi di impugnazione valessero ad integrare le invocate ipotesi dinullità del lodo.In particolare, la Corte d’appello riteneva non sussistente ildenunciato vizio di nullità della clausola contrattuale di cui all’art. 23.2,riferita alla dedotta presenza di una condizione meramente potestativain violazione dell’art. 1355 c.c., ed escludeva la contraddittorietà dellamotivazione. Al riguardo, rilevava che la clausola contenuta nell’art.26.01 del contratto non contemplava la possibilità di impugnare il lodoper violazione di regole di diritto, con conseguente inammissibilità dellacontestazione del lodo sotto il profilo della dedotta violazione dell’art.1355 c.c. Inoltre, non rinveniva alcuna contraddittorietà tra le diversecomponenti del dispositivo, né con riferimento al rapporto tramotivazione e dispositivo, avendo il Collegio arbitrale compiuto unaccertamento di fatto precluso in sede di impugnazione.In ordine alla domanda di condanna per mancato guadagno la Cortedistrettuale riteneva corretta la motivazione del Collegio sulla naturadispositiva dell’art. 1671 c.c., con amplissima libertà di derogaNumero registro generale 8929/2025Numero sezionale 642/2026Numero di raccolta generale 13819/2026Data pubblicazione 12/05/2026concessa alle parti e con conseguente legittimità della clausola diesclusione del lucro cessante di cui all’art. 23.02 del contratto che, incaso di recesso unilaterale, aveva limitato i diritti della sub-appaltatriceal solo pagamento dei costi organizzativi e dei corrispettivi per i lavorieseguiti o già acquistati, nulla prevedendo in tema di mancatoguadagno.Anche con riferimento ai costi organizzativi, la Corte affermava,come per il mancato guadagno, l’inammissibilità di un riesame nelmerito, nella misura in cui il Collegio arbitrale aveva interpretato leclausole contrattuali con una ricostruzione giuridico-fattualeinammissibile in sede di impugnazione.In ordine alla condanna di restituzione dell’anticipazione, la Cortedistrettuale non rilevava il vizio di omessa o contraddittoriamotivazione, rilevando che il Collegio arbitrale aveva ritenuto che lapattuizione contrattuale, all’art. 6.02, aveva stabilito in modo chiarol’obbligo di rimborso immediato in caso di cessazione del contratto aconferma della finalità di mera anticipazione del prezzo “funzionale adassicurare un beneficio finanziario al subappaltatore”.Infine, la Corte di appello respingeva il motivo di impugnazionerelativo al criterio di liquidazione del danno per l’inadempimentocontrattuale di CGE nella predisposizione del cronoprogramma,ritenendo la modalità di liquidazione riferita al 10% del corrispettivoper i minori lavori eseguiti equitativamente quantificata esente daeventuali vizi rilevabili in sede di legittimità, trattandosi di criterioforfettario e presuntivo, consolidato nella legislazione e nellagiurisprudenza in materia di appalti pubblici.La sentenza veniva impugnata dalla società AMG con ricorso percassazione assistito da quattro motivi, cui la CGE resisteva concontroricorso, chiedendo, in caso di accoglimento del ricorso, l’esameNumero registro generale 8929/2025Numero sezionale 642/2026Numero di raccolta generale 13819/2026Data pubblicazione 12/05/2026in sede di rinvio dei motivi formulati in sede di impugnazioneincidentale non valutati dalla Corte di appello.Con il primo motivo di ricorso veniva dedotta la violazione dell’art.829 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., oltre che degliartt. 2 e 3 Cost. e degli artt. 1175, 1366, 1375, 1418 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di merito esclusodi avere il potere ufficioso di valutare la nullità delle clausolecontrattuali e la loro contrarietà alle regole di buona fede ed equilibriocontrattuale, con specifico riferimento alla clausola contenuta nell’art.23.01, che consentiva il recesso unilaterale senza ragione alcuna, e allaclausola contenuta nell’art. 23.02, che non prevedeva nel caso direcesso alcun ristoro né la corresponsione di alcun mancato guadagno,le quali, invece, dovevano ritenersi nulle per la palese iniquità dellepattuizioni.Ad opinione della AMG, la Corte di appello non aveva limiti ai sensidell’art. 829, comma 3, c.p.c. per intervenire in ordine alla nullità delleclausole, anche in considerazione dell’abuso del diritto posto in esseredal contraente più forte in danno di quello più debole, mentre invece lamenzionata Corte aveva, da un lato, operato una errata interpretazionedelle clausole e, dall’altro, non aveva rilevato ex officio la nullità dellestesse.Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso veniva dedotta laviolazione dell’art. 829 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., oltre alla violazione degli artt. 2 e 3 Cost. e degli artt. 1175,1366, 1375, 1418 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,in relazione alle clausole relative ai costi organizzativi e alla restituzionedelle anticipazioni, per le quali valevano le argomentazioni spese per ilprimo motivo, in riferimento alla contestata affermazione della Cortedistrettuale circa la impossibilità di poter sindacare le clausoleNumero registro generale 8929/2025Numero sezionale 642/2026Numero di raccolta generale 13819/2026Data pubblicazione 12/05/2026contrattuali inique che il lodo arbitrale aveva applicato ai fini delladecisione.Con il quarto ed ultimo motivo veniva prospettata l’omessamotivazione e la contraddittorietà della stessa con riferimento all’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. e all’art. 111 Cost.Nel difendersi con controricorso, la CGE, tra l’altro, eccepival’inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso, per novità delle censure.Con ordinanza n. 4533/2025, pubblicata il 20/02/2025, il ricorsoveniva dichiarato inammissibile.Per quanto in questa sede di rilievo, questa Corte, con riferimentoai primi tre motivi di ricorso, statuiva come segue: «… I primi tre motivipossono essere trattati congiuntamente in quanto involgenti lamedesima questione relativa alla rilevabilità d’ufficio della nullità insede di impugnazione del lodo arbitrale. Orbene, i motivi sonoinammissibili per le seguenti ragioni. AMG in nessun motivo diimpugnazione del lodo dinanzi alla corte distrettuale ha eccepito lanullità delle clausole contrattuali sotto lo specifico profilo dellaviolazione dei doveri di solidarietà sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost.e comunque sotto il profilo della violazione dei canoni di buona fedecontrattuale con conseguente valutazione della iniquità e dellosquilibrio delle pattuizioni contrattuali convenute fra le parti nelsubappalto. Ed invero, la questione di nullità sollevata in sede digravame ha riguardato la pattuizione del recesso unilaterale inviolazione dell’art. 1355 c.c. in quanto contenente una condizionemeramente potestativa, senza alcuno specifico riferimento allaviolazione dei predetti canoni di solidarietà sociale in combinatodisposto con le regole di buona fede. Tale profilo emerge dalla sentenzadella Corte d’Appello gravata in tale sede che fa riferimento ad unmotivo di impugnazione limitato allo scrutinio e valutazione circa lavalidità delle clausole per violazione dell’art. 1355 c.c. in relazione alNumero registro generale 8929/2025Numero sezionale 642/2026Numero di raccolta generale 13819/2026Data pubblicazione 12/05/2026disposto dell’art. 1661 c.c. in materia di recesso unilaterale nelcontratto di appalto. Tale circostanza fattuale di ordine processuale nonha consentito al giudice del gravame di esaminare al fine di rilevareeventualmente ex officio, ove ricorrente, la nullità nei sensi prospettatiin questa sede. I motivi non sono quindi scrutinabili in sede dilegittimità in quanto introducono per la prima volta una questione maiposta in precedenza, su cui la corte d’appello legittimamente non si èpronunciata. È appena il caso di rilevare che la domanda di nullità perviolazione dei doveri di solidarietà sociale ha una causa petendi deltutto diversa rispetto a quella sollevata dinanzi al giudice distrettualeafferente ad una nullità di natura diversa onde la stessa non puòritenersi ricompresa nelle domande formulate da AMG in sede arbitralee nel giudizio di impugnazione del lodo (cfr. Cass. 24169/2014). Imotivi dedotti non aggrediscono correttamente la sentenza impugnata,laddove ne contestano la mancata rilevazione ex officio della nullità,sebbene la questione non sia mai stata sollevata in sede di merito e diimpugnazione, con conseguente non riferibilità delle censure alladecisione impugnata (cfr. Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass.,23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass.,19/08/2009, n. 18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905). …»Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per revocazione la AMG,ravvisando l’esistenza di due errori revocatori nella decisioneimpugnata.La CGE si è difesa con controricorso.La ricorrente ha depositato memoria difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Il primo errore di fatto revocatorio, prospettato dalla ricorrente,in cui questa Corte ha ritenuto dirimente che la AMG non avessedomandato e/o eccepito davanti alla Corte d’appello la nullità delleNumero registro generale 8929/2025Numero sezionale 642/2026Numero di raccolta generale 13819/2026Data pubblicazione 12/05/2026clausole contrattuali per violazione dei doveri di solidarietà sociale,prospettata, invece, nel giudizio di legittimità, richiamando unprecedente giurisprudenziale inconferente, dando così rilievo al fattoche il motivo di nullità prospettato con il ricorso per cassazione eracaratterizzato da una causa petendi diversa da quella dedotta davantial giudice di merito.Secondo la ricorrente, la S.C. avrebbe dovuto considerare che laquestione della nullità delle clausole negoziali era stata dedotta nelgiudizio di impugnazione del lodo e che, per giurisprudenzaconsolidata, l’azione di nullità, fin dal tempo della pronuncia n.26242/2014 delle Sezioni Unite di questa Corte, è un’azioneautodeterminata, che non muta al mutare della causa petendi.Ad opinione della parte, dunque, poiché era pacifico che AMG avessechiesto alla Corte d’appello l’accertamento della nullità delle clausolecontrattuali, sia pure per altri motivi, la Corte di cassazione non potevadichiarare inammissibile il ricorso sul presupposto che la nullità, comedescritta nel ricorso per cassazione, non era quella prospettata algiudice di merito.Il secondo errore di fatto revocatorio attiene al richiamo operato daquesta Corte ad un orientamento giurisprudenziale, relativo allaritenuta impossibilità di decidere in sede di legittimità una questionerilevabile d’ufficio se tale questione non è prima sottoposta al giudicedi merito, che la Corte ha ritenuto consolidato, ponendolo afondamento della decisione di inammissibilità dei primi tre motivi diricorso per cassazione, e che, invece, la ricorrente ha ritenutoinesistente.Ad opinione della AMG, l’errore nell’indicare come indirizzo consolidatodella giurisprudenza di questa Corte un orientamento che non avevatale caratteristica, ha determinato un errore su un presupposto di fatto,Numero registro generale 8929/2025Numero sezionale 642/2026Numero di raccolta generale 13819/2026Data pubblicazione 12/05/2026in grado di giustificare la revocazione della decisione, avendo assuntocarattere decisivo.2. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili.3. Com’è noto, il combinato disposto dell'art. 391 bis e dell'art. 395,n. 4, c.p.c. consente la revocazione della decisione della Corte dicassazione: «se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultantedagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando ladecisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità èincontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza diun fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quantonell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale lasentenza ebbe a pronunciare.»Le Sezioni Unite di questa Corte hanno evidenziato che le normesopra riportate non prevedono come causa di revocazione dellasentenza di cassazione l’errore di diritto, sostanziale o processuale, el'errore di giudizio o di valutazione, ma solo l’errore di fatto (Cass., Sez.U, Ordinanza n. 8984 del 11/04/2018 e Cass., Sez. U, Sentenza n.30994 del 27/12/2017).Tale tipologia di errore, rilevante ai fini della revocazione delladecisione, compresa quella della Corte di cassazione, presupponel'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stessooggetto, risultanti una dalla decisione impugnata e l’altra dagli attiprocessuali.Detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in unamera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, ilgiudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risultiincontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa,sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un puntocontroverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare conimmediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indaginiNumero registro generale 8929/2025Numero sezionale 642/2026Numero di raccolta generale 13819/2026Data pubblicazione 12/05/2026ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale edecisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe statadiversa (così Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 16439 del 10/06/2021).L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra duediverse rappresentazioni dello stesso fatto, sempreché la realtàdesumibile dalla statuizione impugnata sia frutto di supposizione, e nondi giudizio, formatosi sulla base della valutazione di situazionicontroverse tra le parti (così Cass., Sez. 5, Sentenza n. 442dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Il fatto su cui verte l’errore revocatorio non deve, dunque,riguardare un punto controverso sul quale la decisione impugnata hastatuito, poiché altrimenti l’errore non costituisce una mera svistapercettiva, ma assume natura valutativa, sottraendosi, come tale, alrimedio revocatorio (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 27897 del 29/10/2024;Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27622 del 30/10/2018).È, dunque, evidente che - ove l’errata rappresentazione del fattoabbia costituto un punto controverso della causa che il giudice abbiavalutato ai fini della decisione - non è ravvisabile un errore revocatorioma un errore di giudizio (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 15227 del30/06/2009).Se, poi, l’errore non attiene alla percezione di un fatto ma allavalutazione giuridica dello stesso, l’errore dipende dalla violazione odalla falsa applicazione della norma che regola la fattispecie, e dunqueda un errore di diritto.4. Le doglianze, da esaminarsi congiuntamente, tenuto conto dellastretta connessione esistente, risultano entrambe inammissibili.5. In primo luogo, occorre rilevare che le censure contengono laprospettazione di errori di giudizio, frutto di una valutazione esplicitadella Corte, che ha statuito motivatamente su una questione giuridicaNumero registro generale 8929/2025Numero sezionale 642/2026Numero di raccolta generale 13819/2026Data pubblicazione 12/05/2026discussa dalle parti, introdotta con l’eccezione di inammissibilità delricorso per cassazione, formulata nel controricorso dalla CGE.In proposito, dallo stesso ricorso per revocazione si evince quantosegue: «Costituitosi con controricorso (all. 6), CG eccepiva:“l’inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso, testualmente identici,che costituiscono ius novum introdotto per la prima volta nel presentegiudizio di legittimità” (pag. 2 del controricorso). [OSCURATO:SOCIETA]. replicavache l’eccezione era da considerare infondata, sotto un duplice profilo:…» (p. 2 del ricorso per revocazione).La statuizione impugnata ha accolto, dunque, l’eccezione diinammissibilità dei menzionati motivi di ricorso per cassazione, cosìstatuendo su una questione in rito controversa tra le parti.6. Con specifico riferimento alla prima doglianza, poi, come sopraevidenziato, secondo la ricorrente, questa Corte ha ritenutoerroneamente che le censure formulate con i primi tre motivi di ricorsoper cassazione integrassero doglianze nuove, inammissibili in sede dilegittimità, poiché la nullità negoziale prospettata davanti alla Corted’appello si fondava su una causa petendi diversa da quellarappresentata nel ricorso per cassazione, mentre, invece, avrebbedovuto tenere conto del fatto che l’accertamento della nullità negozialeè soggetta al trattamento riservato ai diritti autodeterminati, che nonmutano al mutare della causa petendi.La ricorrente ha, dunque, ravvisato un errore che non è di fatto,ma di diritto, in ragione di una valutazione giuridica errata, cosìescludendo la configurabilità di un vizio revocatorio.7. Anche con la seconda doglianza è prospettato un errore di diritto,poiché ciò che è stato denunciato è un errore di valutazione dellaquestione giuridica, oggetto di discussione delle parti, in asseritocontrasto con un consolidato orientamento interpretativo risultante dauna corretta lettura dei precedenti di legittimità.Numero registro generale 8929/2025Numero sezionale 642/2026Numero di raccolta generale 13819/2026Data pubblicazione 12/05/2026La censura sottende una nota opinione dottrinale, secondo la qualeil diritto non è costituito solo dalla norma astratta scritta dal legislatore,ma è quello effettivamente applicato dai giudici, con la conseguenzache l’errore sull’orientamento espresso dalla giurisprudenzaconsolidata in una determinata materia si sostanzia in un errore dipercezione della realtà giuridica.Tuttavia, tale opinione non ha alcuna incidenza sulla nozione dierrore revocatorio, così come disciplinato dall’art. 395 c.p.c., al qualeè estraneo, come sopra evidenziato, ogni aspetto di valutazione intermini giuridici della fattispecie.In proposito, questa Corte ha più volte affermato che, in tema direvocazione delle sentenze della Cassazione, è inammissibile il ricorsoal rimedio previsto dall'art. 391 bis c.p.c. nell’ipotesi in cui il dedottoerrore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione diqueste, anche se indotta da errata percezione di interpretazioni forniteda precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell’erroriuris, sia nel caso di obliterazione delle norme medesime, riconducibileall'ipotesi della falsa applicazione, sia nel caso di distorsione della loroeffettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione (Cass., Sez.6-5, Ordinanza n. 4584 del 21/02/2020; Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n.29922 del 29/12/2011).8. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.9. La statuizione sulle spese segue la soccombenza.10. In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazioneproposta, se dovuto. P.Q.MLa CorteNumero registro generale 8929/2025Numero sezionale 642/2026Numero di raccolta generale 13819/2026Data pubblicazione 12/05/2026dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dallacontroricorrente, che liquida in € 10.000,00 per compenso ed € 200,00per esborsi, oltre accessori di legge;dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2026.Il PresidenteAlberto Giusti