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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04912/2022

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nte Rep.

SENTENZA CLCX-e- _ 9(1 sul ricorso iscritto al numero 1214 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51R59 G555Z) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54R27 F646R) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Vinicio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57P12 C4743) [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresen- tante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pescara n. 775/2019, pubblicata in data 20 maggio 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 16 dicembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta pubblico ministero, in persona del 2gt-k sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha Ric. n. 1214/2020 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 1 di 4 concluso per la cassazione senza rinvio della decisione impu- gnata, perché l'azione non poteva essere proposta.

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel corso di un processo di esecuzio- ne forzata promosso nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA], nelle forme del pignoramento presso terzi, con riguardo ai crediti vantati dalla società debitrice nei confronti del Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]..

L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Pescara.

Ricorre la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un unico motivo.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, com- ma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, converti- to con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dall'art. 6, com- ma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 10 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021 (con eccezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021), dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto- legge 23 luglio 2021 n. 105.

La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art.378 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con l'unico motivo del ricorso principale si denunzia «Viola- zione e falsa applicazione dell'art. 543 cpc anche in relazione all'art. 24 Cost. ed all'art. 488 cpc (art. 360, n. 3, cpc)».

1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell'ammissibilità del ricorso.

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 20 maggio 2019.

Ric. n. 1214/2020 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 2 di 4 Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell'anno 2018.

Es- sendo, quindi, applicabile l'art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis, in generale: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 - 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 - 01; Sez.

L, Sen- tenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 - 01).

Il termine per il ricorso per cassazione scadeva, per quanto sin qui esposto, in data 20 novembre 2019.

Il ricorso (datato 12 dicembre 2019) risulta notificato in data 19 dicembre 2019 (al terzo) e addirittura 20/23 dicembre 2019 (al debitore).

Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile.

Ciò esime la Corte dall'esame dei motivi posti a base dello stesso.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Ric. n. 1214/2020 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 3 di 4 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 16 dicembre 2021.

L'estensore nte Augusto [OSCURATO:PERSONA] Rober 4 A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte Rep. SENTENZA CLCX-e- _ 9(1 sul ricorso iscritto al numero 1214 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51R59 G555Z) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54R27 F646R) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Vinicio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57P12 C4743) [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresen- tante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pescara n. 775/2019, pubblicata in data 20 maggio 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 16 dicembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta pubblico ministero, in persona del 2gt-k sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha Ric. n. 1214/2020 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 1 di 4 concluso per la cassazione senza rinvio della decisione impu- gnata, perché l'azione non poteva essere proposta. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel corso di un processo di esecuzio- ne forzata promosso nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA], nelle forme del pignoramento presso terzi, con riguardo ai crediti vantati dalla società debitrice nei confronti del Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA].. L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Pescara. Ricorre la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un unico motivo. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, com- ma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, converti- to con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dall'art. 6, com- ma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 10 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021 (con eccezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021), dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto- legge 23 luglio 2021 n. 105. La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art.378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo del ricorso principale si denunzia «Viola- zione e falsa applicazione dell'art. 543 cpc anche in relazione all'art. 24 Cost. ed all'art. 488 cpc (art. 360, n. 3, cpc)». 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell'ammissibilità del ricorso. La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 20 maggio 2019. Ric. n. 1214/2020 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 2 di 4 Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell'anno 2018. Es- sendo, quindi, applicabile l'art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis, in generale: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 - 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 - 01; Sez. L, Sen- tenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 - 01). Il termine per il ricorso per cassazione scadeva, per quanto sin qui esposto, in data 20 novembre 2019. Il ricorso (datato 12 dicembre 2019) risulta notificato in data 19 dicembre 2019 (al terzo) e addirittura 20/23 dicembre 2019 (al debitore). Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. Ciò esime la Corte dall'esame dei motivi posti a base dello stesso. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Ric. n. 1214/2020 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 3 di 4 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 16 dicembre 2021. L'estensore nte Augusto [OSCURATO:PERSONA] Rober 4 A
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