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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 00619/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria del 21 aprile 2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali aggravate, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] il 7 novembre 2011, e, per l'effetto, gli aveva irrogato la pena di giustizia, applicatagli la contestata recidiva, reiterata, specifica e infraquinquennale.

2. Il ricorso per cassazione è affidato ad un unico motivo, che, denunciando il vizio di motivazione, eccepisce l'erronea valutazione delle prove, in punto di credibilità e attendibilità della parte offesa, e contesta la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato, con specifico riferimento all'apprezzamento della gravità del fatto e al diniego di esclusione della recidiva, nonché di concessione delle circostanze attenuanti generiche, in ragione del poco leale comportamento processuale dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Dei rilievi censori sviluppati con riguardo all'operata valutazione delle prove, poste a sostegno della affermazione di responsabilità dell'imputato, va stigmatizzata l'aspecificità, ossia il loro articolarsi in deduzioni generiche ed indeterminate, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame e che, come tali, risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849).

I detti rilievi, oltretutto, finiscono per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217).

Donde, deve riconoscersi che le doglianze in disamina tendono, unicamente, a suggerire una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944).

Non consentito in questa sede è il rilievo che attinge la determinazione della pena, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito non sindacabile in questa sede (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851); peraltro, nel caso al vaglio, la Corte di appello, valorizzando il parametro della gravità del fatto, ha correttamente assolto al proprio obbligo motivazionale ((Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402; Sez. 1, n. 1059 del 14/02/1997, Rv. 207050).La doglianza in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche è, poi, articolata in spregio al principio di diritto secondo cui, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il pieno esercizio del diritto di difesa, se faculta l'imputato al silenzio e persino alla menzogna, non lo autorizza, per ciò solo, a tenere comportamenti processualmente obliqui e fuorvianti, in violazione del fondamentale principio di lealtà processuale che deve, comunque, improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento, e la cui violazione è indubbiamente valutabile da parte del giudice di merito (Sez.

U, n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253152).

Devesi, quindi, riaffermare, così sancendosi la correttezza della motivazione al riguardo rassegnata dal giudice censurato, che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590).

Non merita censura neppure la motivazione in punto di diniego dell'esclusione della recidiva siccome contestata, posto che quella esibita dalla Corte territoriale risulta in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 251690, essendo state adeguatamente indicate le ragioni per le quali la commissione delle lesioni aggravate di cui alla regiudicanda è stata considerata espressione della maggiore riprovevolezza della condotta dell'imputato e della sua più accentuata pericolosità sociale: segnatamente, avendo verificato il giudice di merito che il nuovo illecito costituiva l'epifenomeno di una dimestichezza con il crimine già dimostrata dal Dridi con la commissione di una sequela di delitti di rapina, resistenza e lesioni personali.

Si tratta, dunque, di accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria del 21 aprile 2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali aggravate, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] il 7 novembre 2011, e, per l'effetto, gli aveva irrogato la pena di giustizia, applicatagli la contestata recidiva, reiterata, specifica e infraquinquennale. 2. Il ricorso per cassazione è affidato ad un unico motivo, che, denunciando il vizio di motivazione, eccepisce l'erronea valutazione delle prove, in punto di credibilità e attendibilità della parte offesa, e contesta la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato, con specifico riferimento all'apprezzamento della gravità del fatto e al diniego di esclusione della recidiva, nonché di concessione delle circostanze attenuanti generiche, in ragione del poco leale comportamento processuale dell'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Dei rilievi censori sviluppati con riguardo all'operata valutazione delle prove, poste a sostegno della affermazione di responsabilità dell'imputato, va stigmatizzata l'aspecificità, ossia il loro articolarsi in deduzioni generiche ed indeterminate, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame e che, come tali, risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849). I detti rilievi, oltretutto, finiscono per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217). Donde, deve riconoscersi che le doglianze in disamina tendono, unicamente, a suggerire una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). Non consentito in questa sede è il rilievo che attinge la determinazione della pena, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito non sindacabile in questa sede (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851); peraltro, nel caso al vaglio, la Corte di appello, valorizzando il parametro della gravità del fatto, ha correttamente assolto al proprio obbligo motivazionale ((Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402; Sez. 1, n. 1059 del 14/02/1997, Rv. 207050).La doglianza in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche è, poi, articolata in spregio al principio di diritto secondo cui, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il pieno esercizio del diritto di difesa, se faculta l'imputato al silenzio e persino alla menzogna, non lo autorizza, per ciò solo, a tenere comportamenti processualmente obliqui e fuorvianti, in violazione del fondamentale principio di lealtà processuale che deve, comunque, improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento, e la cui violazione è indubbiamente valutabile da parte del giudice di merito (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253152). Devesi, quindi, riaffermare, così sancendosi la correttezza della motivazione al riguardo rassegnata dal giudice censurato, che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590). Non merita censura neppure la motivazione in punto di diniego dell'esclusione della recidiva siccome contestata, posto che quella esibita dalla Corte territoriale risulta in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 251690, essendo state adeguatamente indicate le ragioni per le quali la commissione delle lesioni aggravate di cui alla regiudicanda è stata considerata espressione della maggiore riprovevolezza della condotta dell'imputato e della sua più accentuata pericolosità sociale: segnatamente, avendo verificato il giudice di merito che il nuovo illecito costituiva l'epifenomeno di una dimestichezza con il crimine già dimostrata dal Dridi con la commissione di una sequela di delitti di rapina, resistenza e lesioni personali. Si tratta, dunque, di accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensor
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