CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 27927/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente Ordinanza Interlocutoria suiricorsi iscritti al n. 5369/21 , il primo dei quali proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat e ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - e, il secondo, da -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocatiSilvia Gianino e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro -) [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Oggetto: assicurazione sulla vita - controversia tra più pretendenti alla qualifica di “beneficiario”- clausola di proroga della giurisdizione inserita nel contratto di assicurazione -effetti. N.R.G.: 5369/21 Camera di consiglio del 18 settembre 2024 avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino 15 dicembre 2020 n. 1240; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. Nel 1997 [OSCURATO:PERSONA] stipulò con la società assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] otto contratti di assicurazione sulla vita. Quattro di questi furono stipulati sulla vita di [OSCURATO:PERSONA], nipote ex filia (o abiatica) del contraente; le altre quattro sulla vita di [OSCURATO:PERSONA], anch’essa nipote ex filia(o abiatica) del contraente. I contratti furono stipulati sia per il caso di vita che di morte; avevano durataventennale e per ciascuno di essi fu versato un premio unico di un milione di franchi svizzeri. Le portatricidi rischio Beatrice e [OSCURATO:PERSONA], gemelle, avevano sei annial momento della stipula. 2. Il 28.9.2012 [OSCURATO:PERSONA] venne a mancare , lasciando quali eredi la moglie [OSCURATO:PERSONA] e i tre figli [OSCURATO:PERSONA], Gualtiero e Mariella. Il 3.2.2013venne a mancare anche [OSCURATO:PERSONA], lasciando quali eredi i tre figli sopra indicati ed i nipoti ex filio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (come s’è detto, figlio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) convenne dinanzi al Tribunale di Torino i quattro coeredi ([OSCURATO:PERSONA], Mariella, [OSCURATO:PERSONA] e Federico) esponendo che: -) il testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA], redatto sei anni prima della morte (21.3.2006) era invalido per incapacità del testatore; -) le otto assicurazioni stipulate da [OSCURATO:PERSONA] sulla vita delle due nipoti ex filia attribuivano il diritto all’indennizzo al contraente [OSCURATO:PERSONA]; N.R.G.: 5369/21 Camera di consiglio del 18 settembre 2024 -) tale diritto era stato attribuito da [OSCURATO:PERSONA] alla propria moglie con un testamento olografo datato 29.9.1997, del quale però esisteva solo una fotocopia. Sulla base di questi fatti l’attore dedusse - per quanto qui ancora rileva - che i diritti di credito scaturenti dai contratti di assicurazione stipulati da [OSCURATO:PERSONA] ed a questi spettanti erano caduti in successione: o per effetto del testamento olografo del 1997, ovvero, in ogni caso, per successione legittima. Essi si erano dunque trasferiti da [OSCURATO:PERSONA] alla moglie [OSCURATO:PERSONA] da questa ai tre figli. Chiese, pertanto , che il Tribunale accertasse che i crediti sorti dagli otto contratti di assicurazione stipulati da [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA] erano caduti in successione e spettavano pro quotaai tre figli. 4. [OSCURATO:PERSONA] si costituì aderendo alla domanda attorea. 5. [OSCURATO:PERSONA] si costituì, eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale di Torino sulla domanda avente ad oggetto l’individuazione dell’esatto beneficiario dell’indennizzo assicurativo dovuto dalla [OSCURATO:PERSONA], in virtù d’una clausola che attribuiva al giudice elvetico le controversie concernenti il contratto. Secondo la convenuta, nella nozione di “ controversie concernenti il contratto” rientravano non solo quelle tra beneficiario e assicuratore, ma anche quelle concernenti l’individuazione dell’effettivo beneficiario. Tanto si desumerebbe dalla previsione contrattuale secondo cui “gli aventi diritto” possono promuovere i giudizi “in relazione al contratto” esclusivamente dinanzi al foro di Zurigo. Aggiunse che in ogni caso le beneficiarie del diritto all’indennizzo erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: sia in virtù dei patti contrattuali, sia in considerazione dello scopo voluto dal contraente, che fu quello di compiere una liberalità in favore delle nipoti. N.R.G.: 5369/21 Camera di consiglio del 18 settembre 2024 6. Con sentenza non definitiva n. 1937/17 il Tribunale di Torino rigettò l’eccezione di difetto di giurisdizione, annullò il testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA] datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ordinò la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendole litisconsorti necessarie rispetto alla questione controversa consistente nello stabilire se i diritti scaturenti dai contratti di assicurazione rientrassero o meno nell’eredità di [OSCURATO:PERSONA]. 7. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituirono, eccependo il difetto di giurisdizione e la nullità del provvedimento che aveva ordinato la loro chiamata in causa; nel merito dedussero di essere le uniche beneficiarie dei diritti scaturentidai contratti di assicurazione sulla loro vita stipulati da [OSCURATO:PERSONA]. 8. Con sentenza definitiva 5.2.2019 n. 543 il Tribunale di Torino, ribadita la sussistenza della propria giurisdizione, stabilì che tutti e otto i contratti di assicurazione stipulati da [OSCURATO:PERSONA] attribuivano a lui stesso il diritto all’indennizzo. Tale diritto, con la morte del titolare, si era trasferito perciò mortis causa ai suoi eredi. La sentenza definitiva fu appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 9. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1240 la Corte d’appello di Torino rigettò il gravame. La Corte d’appello ritenne che: -) la giurisdizione spettava al giudice italiano, perché aveva ad oggetto unasuccessione aperta in Italia; -) correttamente era stata ordinata la chiamatain causa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], altrimenti la sentenza sarebbe stata inutiliter data; -) correttamente il Tribunale aveva ammesso la produzione tardiva di documenti da parte di [OSCURATO:PERSONA], in quanto trattavasi di documenti acquisiti successivamente alla scadenza del termine di cui all’art. 183 (vecchio testo) c.p.c.; N.R.G.: 5369/21 Camera di consiglio del 18 settembre 2024 -) correttamente il Tribunale aveva rigettato le istanze istruttorie formulate da Beatrice e [OSCURATO:PERSONA], in quanto tardive e comunque irrilevanti e generiche; -) correttamente il Tribunale aveva ritenuto che beneficiario dei diritti scaturenti dai contratti di assicurazione fosse lo stesso contraente ([OSCURATO:PERSONA]), in quanto i contratti di assicurazione non contenevano l’indicazione di alcun beneficiario, né le prove offerte consentivano di stabilire che fossero stati stipulati da [OSCURATO:PERSONA] per atto di liberalità verso le due nipoti. 10. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] e, con separato ricorso, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con separati controricorsi alle due impugnazioni, ed altrettanto ha fatto [OSCURATO:PERSONA]. Ragioni della decisione 1. Ritiene il Collegio che il primo ed il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], impongano la rimessione del presente ricorso alle Sezioni Unite. Non solo perché i suddetti motivi di ricorso pongono una questione di giurisdizione del giudice italiano , ma anche perché la decisione su questa impone la previa soluzione d’una questione di diritto processuale sulla quale esiste un contrasto occulto nella giurisprudenza di questa Corte. 2. Col primo motivo del proprio ricorso (sovrapponibile al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) le germane [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] censurano la sentenza d’appello nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizioneda loro sollevata. Deducono che tutti e otto i contratti stipulati da [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA] contenevano una clausola che attribuiva al giudice elvetico le controversie concernenti il contratto. Assumono che in tali controversie debbono ritenersi rientrare non solo quelle tra beneficiario e assicuratore, ma anche quelle in cui si controverta sull’ individuazione dell’effettivo N.R.G.: 5369/21 Camera di consiglio del 18 settembre 2024 beneficiario. Tantosi desumerebbe dalla previsione contr a ttuale secondo cui “gli aventi diritto”possono pr omuovere i giudizi “in relazione al contratto ” esclusivamente dinanzi al foro di Zurigo. 2.1. Col secondo motivo - proposto in via subordinata al rigetto del primo - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano la violazione dell’art. 102 c.p.c. Sostengono che al giudizio avrebbe dovuto partecipare necessariamente la società [OSCURATO:PERSONA] S.A. e che la mancata partecipazione di essa ha reso la decisione inutiliter data, perché inopponibile al soggetto - l’assicuratore - tenuto a pagare l’indennizzo al soggetto cui risulterà dovuto all’esito del presente giudizio. 3. La questione di giurisdizione non può essere decisa da questo collegio, perché mancano i presupposti di cui all’art. 374, comma primo, ultimo periodo, c.p.c.. Vero è, infatti, che le Sezioni Unite hanno già affrontato e risolto il caso in cui si presentino connesse una controversia successoria devoluta alla giurisdizione del giudice italiano ed una controversia contrattuale devoluta alla giurisdizione del giudice straniero (stabilendo che il foro speciale delle successioni non può attrarre la causa connessa,“perché la clausola di scelta del foro prevale a sua volta sulla regola della connessione”: ex aliis, Sez. U, Ordinanza n. 26654 del 30/09/2021). Tuttavia, la fattispecie concreta oggi in esame presenta un elemento di particolarità che non ne consente l’assimilazione ai casi già decisi: la struttura trilatera del contratto di assicurazione sulla vita a beneficio del terzo. Non consta,infatti, che sia mai stata sottoposta alle Sezioni Unite la questione concernente la giurisdizione a decidere sulla lite tra più soggetti che si contendano laqualità di beneficiario d’una polizza vita ex art. 1920 c.c., quando il contratto di assicurazione contenga una clausola di proroga della giurisdizione. N.R.G.: 5369/21 Camera di consiglio del 18 settembre 2024 4. Reputa inoltre il collegio doveroso segnalare come la questione di giurisdizione posta dai primi due motivi del ricorso principale si intrecci, rafforzando la conclusione dell’insussistenza di precedenti pronunce -idonee ad evitare la rimessione a quelle - delle Sezioni Unite negli esatti termini, con una questione di massima di particolare importanza, non sempre decisa in modo uniforme da questa Corte, ciò che di per sé giustificherebbe la rimessione alle Sezioni Unite. Tale questione consiste nella definizione dell’esatto criterio in base al quale distinguere se una questione sollevata dalle parti debba o non debba essere decisa con efficacia di giudicato. 4.1. Infatti, per stabilire se la Corte d’appello di Torino abbia travalicato i limiti della giurisdizione,occorrerebbe previamente decidere se la questione concernente l’interpretazione del contratto di assicurazione sulla vita che forma oggetto del contendere poteva essere decisa incidenter tantum , oppure era una questione da risolvere con efficacia di giudicato. Nel secondo caso essa non si sarebbe potuta decidere senza la partecipazione al giudizio del debitore (la [OSCURATO:PERSONA] S.A.), ma la partecipazione al giudizio del debitore sarebbe stata impedita dalla clausola di proroga della giurisdizione contenuta nel contratto di assicurazione o, a tutto concedere, sarebbe stato indispensabile valutare l’interazione di tale proroga con gli altri criteri attributivi della giurisdizione nella fattispecie. 4.2. La giurisprudenza di questa Corte, aderendo ad antica dottrina, distingue due tipi di questioni pregiudiziali: a) laquestione pregiudizial e in senso logico (o punto pregiudiziale) , consistente in circostanze che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa; ad es., per stabilire se è fondata la domanda di risoluzione bisogna stabilire se esiste un contratto valido ed efficace; b) la question e pregiudizial e in senso tecnico (o question e pregiudizialetout court), la qual e ha le seguenti caratteristiche: N.R.G.: 5369/21 Camera di consiglio del 18 settembre 2024 -) consiste in circostanze distinte ed indipendenti dal fatto costitutivodella domanda; -) costituisce un presupposto giuridicodel fatto costitutivo della domanda; -) può dar luogo ad un giudizio autonomo; -) è idone a “ ad influire su liti diverse e di prevedibile insorgenza fra le stesse parti, o anche su altri rapporti e altri soggetti” (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 8093 del 03/04/2013, Rv. 625650 -01). Si ammette pacificamente che tali questioni poss a no essere decise con efficacia di giudicato solo in presenza di espressa domanda (così già la sentenza “capofila”, ovvero Sez. U, Sentenza n. 2619 del 05/07/1975, Rv. 376580 - 01, ove si afferma : “ i n tema di questioni pregiudiziali, occorre distinguere le questioni che sono tali soltanto in senso logico, in quanto investono circostanze le quali rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa e debbono essere decise necessariamente incidenter tantum e questioni pregiudiziali in senso tecnico, che concernono circostanze distinte ed indipendenti dal detto fatto costitutivo di cui, tuttavia,rappresentano un presupposto giuridico e che possono dar luogo ad un giudizio autonomo ed alla formazione della cosa giudicata”). 4.3. Tuttavia,la massima appena trascritta, cui la Corte presta formalmente ossequio da cinquant’anni, a causa della sua evidente latitudine si è rivelata inadeguata sul piano pratico e fomite di incertezze . La disamina della giurisprudenza di legittimità rivela, infatti , che , per distinguere le pregiudiziali in senso tecnico da quelle in senso logico,talvolta si privilegia, ma talaltra si svaluta, il requisito della “suscettibilità [della questione pregiudiziale] di dar luogo ad un giudizio autonomo”. 4.3.1. Così ad esempio, nonostante l’accertamento della titolarità d’un diritto reale o d’una privativa industriale sia per definizione suscettibil e di dar luogo a “giudizi autonomi” , vi è un nutrito orientamento che ha N.R.G.: 5369/21 Camera di consiglio del 18 settembre 2024 ravvisato in questioni di questo tipo delle mere pregiudiziali in senso logico, da decidere senza effetto di giudicato. Ad esempio: -) Cass. 28331/19 ha qualificato come pregiudiziale in senso logico l’accertamento della proprietà dell’immobile nel giudizio di annullamento dell’ordine di abbattimento; -) Cass. 14578/05 ha qualificato come pregiudiziale in senso logico l’accertamento della proprietà d’un muro crollato, nel giudizio di risarcimento dei danni causati dal crollo; -) Cass. 8093/13 ha qualificato come pregiudiziale in senso logico, nel giudizio di riscatto agrario, la preesistenza d’un contratto d’affitto tra convenuto e venditore; -) Cass. 16830/12 ha qualificato pregiudiziale in senso logico, nel giudizio di contraffazione del marchio, l’accertamento della validità del brevetto; -) Cass. 14650/11 ha qualificato una pregiudiziale in senso logico, nel giudizio di risarcimento del danno da distruzione di un velivolo , l’accertamento della proprietà del medesimo; -) Cass. 2482/04, in un giudizio di rilascio di immobile, ha ritenuto (sia pure solo con un obiter dictum ) che fosse una pregiudiziale in senso logico l’accertamento in capo a chi chiedeva il rilascio della qualità di proprietario dell’immobile per acquisto a titolo di legato. 4.3.2. Altre decisioni, persino a fronte d’una esplicita domanda di accertamento con effetto di giudicato d’una questione pregiudiziale, hanno escluso che per ciò solo essa dovesse qualificarsi come pregiudiziale in senso tecnico, pretendendo a tal fine l’ulteriore requisito che l’eccezione fosse idonea a “mutare la natura dell’azione” (in applicazione di questo principio, ad es., Cass. 14275/07 in un giudizio di divisione ereditaria ha qualificato come pregiudiziale in senso logico la domanda riconvenzionale di accertamento della qualità in capo ad uno dei condividenti di coltivatore ed affittuario del fondo caduto in successione). N.R.G.: 5369/21 Camera di consiglio del 18 settembre 2024 4.4. In conclusione, tutte le sentenze sopra richiamate, dovendo distinguere tra pregiudiziale in senso logico e pregiudiziale in senso tecnico, richiamano alla lettera la massima del 1975 delle SS.UU., sopra ricordata. Esse tuttavia interpretano in modo ondivago e incostante i tre requisiti stabiliti dalle Sezioni Unite per identificare una pregiudiziale in senso tecnico, ovvero: “l’indipendenza” dal fatto costitutivo della domanda; la natura di “presupposto giuridico”del fatto costitutivo della domanda; l’idoneità a “dar luogo ad un autonomo giudizio”. 5. Reputa il Collegio che le oscillazioni sopra evidenziate non scaturiscano dalla inevitabile varietà dei casi concreti, né dalla pur insopprimibile soggettività del giudicante, ma trovino la propria radice prima nella inaffidabilità dei tralatizi criteri di distinzione tra “pregiudiziale logica” e “pregiudiziale tecnica”. 5.1. Sul piano teorico, è arduo infatti spiegare come una questione possa, nello stesso tempo, essere “ indipenden te ” dal fatto costitutivo della domanda ma costituirne un “presupposto giuridico”. Così come, analogamente, è arduo comprendere quali mai potranno essere, in un sistema processuale che ammette l’azione di accertamento, questioni “inidonee a dar luogo ad un autonomo giudizio”. 5.2. Sul piano pratico, poi, sono le stesse incertezze in cui si avviluppa la giurisprudenza a dimostrare la scarsa efficienzadei suddetti criteri distintivi, i quali lungi dal costituire un criterio distintivo sicuro, hanno rappresentato nei fatti un argine rotto al torrente delle opinionied un volano di contrasti. 5.3. Tuttavia, se una regola processuale di fonte giurisprudenziale non è di agevole applicazione; se dà luogo a reiterati contrasti; se non consente la prevedibilità delle decisioni; essa appare di dubbia compatibilità col quadro costituzionale e con i princìpi dell'ordinamento sovranazionale, ben mutato rispetto all’epoca in cui quella regola sorse. N.R.G.: 5369/21 Camera di consiglio del 18 settembre 2024 In particolare, i tradizionali criteri distintivi tra pregiudiziale logica e pregiudiziale tecnica sono di dubbia compatibilità sia col principio per cui la legge processuale “ deve essere accessibile ai giustiziabili e da loro prevedibile quanto agli effetti” (Corte EDU 27.1.2017, Paradiso e Campanelli c. Italia, in causa n. 25358/12, § 169); sia col principio per il quale gli “organi nazionali” (tra i quali ovviamente rientrano gli organi giudiziari) dovrebbero “avere orientamenti stabili”, ed esercitare nel corso del tempo i loro poteri in modo da non ledere imprevedibilmente situazioni e rapporti giuridici soggettivi (Corte giust. UE, 15 Febbraio 1986, Duff, in causa C- 63/93; nello stesso giudizio, e nello stesso senso, si vedano in particolare le significative conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], in Raccolta, p. I-572, ma specialmente 581 e ss., § 24). 6. È necessario, pertanto, disporre la trasmissione degli atti alla Prima Presidente, affinché voglia valutare l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unitequanto alla questione di giurisdizione del giudi