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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 13321/2026

Testo disponibile della fonte

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appresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2967/2023depositata il 23/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Numero registro generale 16217/2023Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 13321/2026Data pubblicazione 08/05/20261.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 27 aprile 2022, haaccolto parzialmente la domanda tardiva ex art. 101 l.fall. di GHERARDOMARONE, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di ammissioneallo stato passivo di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in A.S. in prededuzione per € 74.656,50 oltre accessori.2.

La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, hadichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Amministrazionestraordinaria.

Ha ritenuto la Corte di merito che, stante l’apertura dellaprocedura concorsuale nel 2003 - per la quale deve farsi applicazione dellenorme precedenti l’entrata in vigore del d. lgs. n. 5/2006 in materia distato passivo - l’organo commissariale non è legittimato a impugnare idecreti di esecutività dello stato passivo e i provvedimenti di ammissionedi crediti, se non nel caso in cui gli stessi ledano i propri interessi, al paridi quanto accadeva sotto il regime abrogato per il curatore del fallimento.3.

Propone ricorso per cassazione l’Amministrazione straordinaria,affidato a due motivi, cui resistono con controricorso i creditori.

Entrambele parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53,comma 1, d.lgs. n. 270/1999 e dell’art. 101 l. fall., nella parte in cui ildecreto impugnato ha ritenuto che il commissario straordinario non sialegittimato ad impugnare i provvedimenti del G.D. o del Tribunaleconcernenti il passivo dell’impresa che non pregiudichino i suoi personaliinteressi.

Parte ricorrente, pur rilevando che a termini dell’art. 53 cit.debba farsi applicazione dell’art. 101 l.fall. nella formulazione precedenteil d. lgs. n. 5/2006, osserva come – attese le peculiaritàdell’amministrazione straordinaria - debba farsi applicazione degli artt.200, 214, 215 l.fall., che attribuiscono piena legittimazione al commissarioliquidatore (e di qui, al commissario straordinario) nelle controversie inn. 16217/2023 R.G.Numero registro generale 16217/2023Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 13321/2026Data pubblicazione 08/05/2026corso al momento dell’apertura della procedura concorsuale.

Lo statuto delcommissario straordinario e la funzione conservativa della relativaprocedura (come si insiste in memoria) dimostrerebbero la nonsovrapponibilità del ruolo del commissario straordinario al curatorefallimentare.

Osserva, infine, come diversi precedenti di legittimitàavrebbero statuito su ricorsi per cassazione proposti dall’organocommissariale e dal curatore in procedure precedenti il d. lgs. n. 5/2006.2.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112cod. proc. civ., per avere il decreto impugnato omesso di decidere sullequestioni di merito agitate dalla procedura appellante.3.

Il primo motivo – così assorbendosi sia l’eccezione di inammissibilitàdi parte controricorrente (ribadita in memoria) che il secondo motivo - èinfondato.

L’art. 53, comma 1, d. lgs. n. 270/1999 dispone che«l'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni dellasentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimentoprevisto dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare, sostituito alcuratore il commissario straordinario».

Il commissario straordinario opera,nell’ambito del procedimento di formazione dello stato passivo, negli stessitermini del curatore del fallimento.4.

Ove, poi, la procedura di amministrazione straordinaria pendaall’atto dell’entrata in vigore della disciplina di cui al d. lgs. n. 5/2006, ilregime processuale applicabile alle impugnazioni dello stato passivo èquello stabilito dalla disciplina previgente al d. lgs. n. 5/2006 (Cass., n.20168/2013; Cass., n. 15567/2015), anche in considerazione del principiogenerale secondo cui, essendo la disciplina dell’amministrazionestraordinaria speciale rispetto alla legge fallimentare, una norma generaleentrata in vigore successivamente (luglio 2006) non può derogare a unaprecedente disciplina speciale (Cass., n. 7056/2025).n. 16217/2023 R.G.Numero registro generale 16217/2023Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 13321/2026Data pubblicazione 08/05/20265.

Dovendosi, pertanto, fare applicazione nella formazione dello statopassivo e nei relativi giudizi impugnatori – per il curatore come per ilcommissario straordinario – della disciplina previgente al d. lgs. n.5/2006, deve dedursi che nel giudizio d'impugnazione di crediti ammessial passivo fallimentare (che si tratti di impugnazione di crediti tempestivi,ovvero di domande di crediti tardive a norma dell'art. 101 legge fall.), lalegittimazione è attribuita a ciascun creditore e non anche al curatore, cosìcome previsto dall'art. 100 l.fall. nella formulazione qui applicabile (Cass.,n. 20048/2010; Cass., n. 7401/1997; Cass., n. 7024/1994).6.

Questa conclusione è dovuta alla condizione soggettiva del curatorenel procedimento di formazione dello stato passivo nei fallimenti dichiaratisotto il vigore dell’originario r.d. n. 267/1942.

Il curatore non ha il poteredi contrapporsi alle valutazioni degli interessi della massa espresse dalgiudice delegato e dal tribunale, risultando «carente d'interesse adimpugnare un provvedimento del giudice delegato o del tribunale quandodallo stesso provvedimento non risulti pregiudicato un suo interessepersonale» (Cass., n. 20048/2010, cit.), come diversamente avviene(sotto quest’ultimo profilo) in caso di liquidazione del compenso (Cass. n.2000/3048; Cass., n. 4263/1992).

Ciò in quanto il curatore, pur essendoparte necessaria nei giudizi di impugnazione dello stato passivo, è organodi collaborazione del giudice delegato in fase di verifica crediti (Cass., n.6172/2003).

E’ solo con il d. lgs. n. 5/2006 che in sede di formazione dellostato passivo il curatore assume il ruolo di parte processuale e, in quantotale, legittimata all’impugnazione dei provvedimenti del giudice delegatodi ammissione allo stato passivo (art. 98, terzo comma, l.fall.).7.

L’insegnamento si estende al commissario straordinario.

Nonappaiono rilevanti le decisioni di questa Corte menzionate dal ricorrente(Cass., n. 3445/2020; Cass., n. 1195/2018; Cass., n. 18962/2011; Cass.,n. 835/2018), atteso che la specialità dell’organo commissariale rispetto alcuratore del fallimento attiene alla gestione dell’attivo, mentre in sede din. 16217/2023 R.G.Numero registro generale 16217/2023Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 13321/2026Data pubblicazione 08/05/2026formazione dello stato passivo la sua figura è sovrapponibile a quella delcuratore del fallimento.8.

Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto:«nel caso di amministrazione straordinaria la cui formazione dello statopassivo sia assoggettata a disciplina precedente l’entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006, il commissario straordinario non è legittimato – neanche insede di impugnazione - a impugnare le decisioni relative all’ammissione dicrediti ammessi allo stato passivo».9.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del suddettoprincipio.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato.

P.Q.MLa Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida in € 5.000,00per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma1 quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 16217/2023 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2967/2023depositata il 23/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Numero registro generale 16217/2023Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 13321/2026Data pubblicazione 08/05/20261. Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 27 aprile 2022, haaccolto parzialmente la domanda tardiva ex art. 101 l.fall. di GHERARDOMARONE, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di ammissioneallo stato passivo di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in A.S. in prededuzione per € 74.656,50 oltre accessori.2. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, hadichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Amministrazionestraordinaria. Ha ritenuto la Corte di merito che, stante l’apertura dellaprocedura concorsuale nel 2003 - per la quale deve farsi applicazione dellenorme precedenti l’entrata in vigore del d. lgs. n. 5/2006 in materia distato passivo - l’organo commissariale non è legittimato a impugnare idecreti di esecutività dello stato passivo e i provvedimenti di ammissionedi crediti, se non nel caso in cui gli stessi ledano i propri interessi, al paridi quanto accadeva sotto il regime abrogato per il curatore del fallimento.3. Propone ricorso per cassazione l’Amministrazione straordinaria,affidato a due motivi, cui resistono con controricorso i creditori. Entrambele parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53,comma 1, d.lgs. n. 270/1999 e dell’art. 101 l. fall., nella parte in cui ildecreto impugnato ha ritenuto che il commissario straordinario non sialegittimato ad impugnare i provvedimenti del G.D. o del Tribunaleconcernenti il passivo dell’impresa che non pregiudichino i suoi personaliinteressi. Parte ricorrente, pur rilevando che a termini dell’art. 53 cit.debba farsi applicazione dell’art. 101 l.fall. nella formulazione precedenteil d. lgs. n. 5/2006, osserva come – attese le peculiaritàdell’amministrazione straordinaria - debba farsi applicazione degli artt.200, 214, 215 l.fall., che attribuiscono piena legittimazione al commissarioliquidatore (e di qui, al commissario straordinario) nelle controversie inn. 16217/2023 R.G.Numero registro generale 16217/2023Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 13321/2026Data pubblicazione 08/05/2026corso al momento dell’apertura della procedura concorsuale. Lo statuto delcommissario straordinario e la funzione conservativa della relativaprocedura (come si insiste in memoria) dimostrerebbero la nonsovrapponibilità del ruolo del commissario straordinario al curatorefallimentare. Osserva, infine, come diversi precedenti di legittimitàavrebbero statuito su ricorsi per cassazione proposti dall’organocommissariale e dal curatore in procedure precedenti il d. lgs. n. 5/2006.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112cod. proc. civ., per avere il decreto impugnato omesso di decidere sullequestioni di merito agitate dalla procedura appellante.3. Il primo motivo – così assorbendosi sia l’eccezione di inammissibilitàdi parte controricorrente (ribadita in memoria) che il secondo motivo - èinfondato. L’art. 53, comma 1, d. lgs. n. 270/1999 dispone che«l'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni dellasentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimentoprevisto dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare, sostituito alcuratore il commissario straordinario». Il commissario straordinario opera,nell’ambito del procedimento di formazione dello stato passivo, negli stessitermini del curatore del fallimento.4. Ove, poi, la procedura di amministrazione straordinaria pendaall’atto dell’entrata in vigore della disciplina di cui al d. lgs. n. 5/2006, ilregime processuale applicabile alle impugnazioni dello stato passivo èquello stabilito dalla disciplina previgente al d. lgs. n. 5/2006 (Cass., n.20168/2013; Cass., n. 15567/2015), anche in considerazione del principiogenerale secondo cui, essendo la disciplina dell’amministrazionestraordinaria speciale rispetto alla legge fallimentare, una norma generaleentrata in vigore successivamente (luglio 2006) non può derogare a unaprecedente disciplina speciale (Cass., n. 7056/2025).n. 16217/2023 R.G.Numero registro generale 16217/2023Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 13321/2026Data pubblicazione 08/05/20265. Dovendosi, pertanto, fare applicazione nella formazione dello statopassivo e nei relativi giudizi impugnatori – per il curatore come per ilcommissario straordinario – della disciplina previgente al d. lgs. n.5/2006, deve dedursi che nel giudizio d'impugnazione di crediti ammessial passivo fallimentare (che si tratti di impugnazione di crediti tempestivi,ovvero di domande di crediti tardive a norma dell'art. 101 legge fall.), lalegittimazione è attribuita a ciascun creditore e non anche al curatore, cosìcome previsto dall'art. 100 l.fall. nella formulazione qui applicabile (Cass.,n. 20048/2010; Cass., n. 7401/1997; Cass., n. 7024/1994).6. Questa conclusione è dovuta alla condizione soggettiva del curatorenel procedimento di formazione dello stato passivo nei fallimenti dichiaratisotto il vigore dell’originario r.d. n. 267/1942. Il curatore non ha il poteredi contrapporsi alle valutazioni degli interessi della massa espresse dalgiudice delegato e dal tribunale, risultando «carente d'interesse adimpugnare un provvedimento del giudice delegato o del tribunale quandodallo stesso provvedimento non risulti pregiudicato un suo interessepersonale» (Cass., n. 20048/2010, cit.), come diversamente avviene(sotto quest’ultimo profilo) in caso di liquidazione del compenso (Cass. n.2000/3048; Cass., n. 4263/1992). Ciò in quanto il curatore, pur essendoparte necessaria nei giudizi di impugnazione dello stato passivo, è organodi collaborazione del giudice delegato in fase di verifica crediti (Cass., n.6172/2003). E’ solo con il d. lgs. n. 5/2006 che in sede di formazione dellostato passivo il curatore assume il ruolo di parte processuale e, in quantotale, legittimata all’impugnazione dei provvedimenti del giudice delegatodi ammissione allo stato passivo (art. 98, terzo comma, l.fall.).7. L’insegnamento si estende al commissario straordinario. Nonappaiono rilevanti le decisioni di questa Corte menzionate dal ricorrente(Cass., n. 3445/2020; Cass., n. 1195/2018; Cass., n. 18962/2011; Cass.,n. 835/2018), atteso che la specialità dell’organo commissariale rispetto alcuratore del fallimento attiene alla gestione dell’attivo, mentre in sede din. 16217/2023 R.G.Numero registro generale 16217/2023Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 13321/2026Data pubblicazione 08/05/2026formazione dello stato passivo la sua figura è sovrapponibile a quella delcuratore del fallimento.8. Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto:«nel caso di amministrazione straordinaria la cui formazione dello statopassivo sia assoggettata a disciplina precedente l’entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006, il commissario straordinario non è legittimato – neanche insede di impugnazione - a impugnare le decisioni relative all’ammissione dicrediti ammessi allo stato passivo».9. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del suddettoprincipio. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato. P.Q.MLa Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida in € 5.000,00per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma1 quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 16217/2023 R.G.