CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2025
Cassazione n. 19824/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversol'ordinanza del 7 /1 1 /2024 del Tribunale di s orveglianza di Perug ia dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal Consi g l iere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Perugia h a ri gettato l ’ istanza diretta ad ottenere , nell ’ inte resse di [OSCURATO:PERSONA], la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della detenzione domiciliare, in relazione alla pena in esecuzione per condanna relativa a reato di cui all’art. 628comma primo e terzo cod. pen. Rilevato che l’unico motivo di ricorso propost o d alla difesa, avv. A. Campilongo(inosservanza o errata app licazione de ll ’ art. 47 Ord. p en. e vizio di motivazione con travisamento dell a prova, quanto agli esiti dell ’ istruttoria ) è inammissibile, in quanto costituito da doglianz e versate in fatto e, comun que , manifestamente infondate perché lamentano asserita illogicità o contraddittorietà della motivazione che non emergono dal provvedimento impugnato (v. p. 3). Ritenuto,infatti, che la m otivazione , diffusa e immune da vizi logici, fond a non sulla mancata ammissione dei fatti , ma su i contenuti della relazione negativa dei Carabinieri di Latina e della Guardia di finanza del 5 novembre 2024, quanto alla riscontrata inidoneità dell’attività lavorativa proposta, nonché sull’assenza anche di un principio di revisione criticacon riferimento al delitto di rapina, risultanze istruttorie valutate complessivamente, in uno all’assenza di iniziative risarcitorie verso la persona offesa del delitto per il quale è in esecuzione la pena. Rilevato, dunque, che è stato riconosciuto incidente, sul giudizio necessario aifini della concessione della misura, il comportamento del condannat o , diretto alla banalizzazione delle condotte gravi che, invece, in sede di cognizione, sono state acclarate, dato valorizzato dal Tribunale non ritenendolo, di per sé, ostativo all'ammissione alle misure alternative, ma considerando questo comportamento, successivo al reato, assieme alle altre emergenze, ai fini di reputare , con ragionamento immune da vizi,come l'evoluzione della personalità, dopo il fatto , non possa essere conducente a una prognosi di ottimale reinserimento sociale. Ritenuto che, anche sotto tale aspetto,la motivazione resiste al lamentato travisamento delle risultanze istruttorie (in particolare della relazione UEPE allegata al ricorso per l’autosufficienza). Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]