Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 09458/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

guente Ree.

DECRETO Ll . sul ricorso 21076-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - 2022 avverso la sentenza n. 41/2020 della CORTE19 D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 18/02/2020; R.G.N. 21076/2020 letto l'Atto di rinuncia al Ricorso, sottoscritto dal liquidatore p.t. di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e depositato telematicamente, in data 24 febbraio 2022, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il predetto atto risulta vistato per adesione dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore costituito di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonché dal legale rappresentante p.t. di quest'ultima; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza.

Così deciso in Roma il giorno J. [OSCURATO:PERSONA] Dot.

Mari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente Ree. DECRETO Ll . sul ricorso 21076-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - 2022 avverso la sentenza n. 41/2020 della CORTE19 D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 18/02/2020; R.G.N. 21076/2020 letto l'Atto di rinuncia al Ricorso, sottoscritto dal liquidatore p.t. di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e depositato telematicamente, in data 24 febbraio 2022, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il predetto atto risulta vistato per adesione dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore costituito di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonché dal legale rappresentante p.t. di quest'ultima; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno J. [OSCURATO:PERSONA] Dot. Mari
Decreto Cassazione n. 09458/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris