CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 44972/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /7 Motivi della decisione VASSALLO Gabriele e GALLO Cristian hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale cittadino, con la quale gli imputati sono stati condannati per furto aggravato, esclusa la recidiva e concesse le generiche in termini di equivalenza (in Catania, 1/8/2015); considerato che i ricorrenti hanno formulato doglianze con le quali sono stati censurati, da un Alto, il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità; dall'altro, il giudizio di comparazione tra le aggravanti e le riconosciute generiche; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici motivato la ritenuta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della invocata scriminante, in maniera peraltro coerente con i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (sez. 5, n. 3967 del 13/7/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888, in cui si è precisato che la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale; sez. 3, n. 35590 del 11/5/2016, Mbaye, Rv. 2676740) e confermato il giudizio di comparazione, rispetto al quale I ricorrenti omettono di considerare la funzione propria delle attenuanti generiche (quella, cioè, di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa), funzione, che - a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti - ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (sez. 3 n. 44883 del 18/7/2014, Cavicchi, RV. 260627); che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ntP E POSI [OSCURATO:PERSONA] TA ao IN CANcri ZIA .?2,_42-Kes-r.caterveceS,