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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 09329/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uf\ Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente; ritenuto che l'unico motivo, che denuncia il travisamento della data di consumazione di un reato (indicato nell'anno 2020 invece che anno 2000) e la conseguente manifesta illogicità della motivazione, difetta di specificità, in quanto si concentra sul dato cronologico che il primo giudice ha valutato unitamente ad altri dati fattuali - le modalità esecutive e la diversità di correi - giungendo alla motivata conclusione che il reo aveva manifestato la propensione a commettere reati in un certo settore, ma non anche di averli deliberati in unico e comune contesto; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 dicembre 2021.

Il consigliere estensore Il Presidente ylheje giaeli [OSCURATO:PERSONA] 01/4,01 r4 CU je, . --,5 DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uf\ Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente; ritenuto che l'unico motivo, che denuncia il travisamento della data di consumazione di un reato (indicato nell'anno 2020 invece che anno 2000) e la conseguente manifesta illogicità della motivazione, difetta di specificità, in quanto si concentra sul dato cronologico che il primo giudice ha valutato unitamente ad altri dati fattuali - le modalità esecutive e la diversità di correi - giungendo alla motivata conclusione che il reo aveva manifestato la propensione a commettere reati in un certo settore, ma non anche di averli deliberati in unico e comune contesto; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente ylheje giaeli [OSCURATO:PERSONA] 01/4,01 r4 CU je, . --,5 DE