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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02963/2025

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 13822/2023, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PARTITA_IVA] , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Rimini, CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE], Pec: e domiciliatain Roma, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], via Artale 6 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: RESPONSABILITA’ CIVILE –[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] - RESPONSABILITA’ DELL’INGEGNERE–intimato non costituito – Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, n. 2513 del 2022, pubblicata il 12.12.2022.

I fatti

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]., esercente l’ attività di costruzione e assemblaggio di articoli in alluminio, aveva partecipato ad una procedura indetta dall’INAIL per la concessione di contributi destinati alla realizzazione di progetti per il miglioramento dei livelli di sicurezza e di tutela della salute sul lavoro, incaricando la società di servizi SEDAR per la relativa assistenza, all’esito della quale era stata collocata in posizione utile per il conseguimento di un contributodel potenziale importo di 90 mila euro.

2. Ai fini del completamento della pratica, l’INAIL aveva richiesto alla società una perizia giurata, da predisporsi in base al fac-simile trasmesso dall’entestesso: a tal fine , veniva incaricato dalla ALTEMA l’ing. [OSCURATO:PERSONA].

3. Il tecnico av rebbe però redatto la perizia in modo difforme da quanto richiestogli - con conseguente esclusione della soci età committente dalla procedura - difformità confermata dallo stesso Istituto anche a seguito dei chiarimenti offerti dall’ing. [OSCURATO:PERSONA], il quale, peraltro, aveva riconosciutol’errore in cui era incorso.

4. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la società convenne il giudizio il professionistadinanzi al Tribunale di Ravenna, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, previo accertamento della sua negligenza professionale.

Il giudizio di merito

1. L’adito Tribunale, respinte le argomentazioni difensive del convenuto – che aveva lamentato l’insussistenza e/o la mancata prova del danno, e comunque, in subordine, l’insussistenza del nesso di causalità tra la sua condotta e il dannostesso – accolse la domanda, condannando il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di circa 91 mila euro, come da richiesta attorea, ritenendone del tutto evidente la colpa professionale nello svolgimento dell’incarico.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la sentenza, che, nella contumacia della società, venne integralmente riformata dalla Corte di Bologna, con sentenza pubblicata il 12.12.2022.

3. A seguito del riesame degli elementi di prova acquisiti al processo (atti documentali, prove orali, interrogatorio formale dell’appellante) la Corte felsinea ritenne ininfluente la pur provata negligenza dell’appellante nella redazione di una perizia non conforme ai requisiti espressamente richiesti dall’INAIL, volta che quell’atto costituiva soltanto un primo momento del più complesso iterprocedurale in seno al quale la società aveva l’onere di predisporre, e poi inviare , una ulteriore documentazione al fine di perfezionare la procedura concorsuale.

4. La mancanza di tale documentazione, ad avviso della Corte bolognese, avrebbe di per sè costituito motivo di esclusione, ovvero di revoca, dal beneficio, ma anche l’esame di tale documentazione, pur inviata dalla società, ma palesemente non veritiera, avrebbe comportato, ai sensi dell’art. 24 del provvedimento di gara, l’esclusione della [OSCURATO:SOCIETA],del tutto indipendentemente dalla pur riconosciuta erroneità della perizia [OSCURATO:PERSONA].

5. Difettava, pertanto, secondo la più puntuale ricostruzione dei fatti della Corte bolognese, una efficiente relazione eziologica tra la condotta del professionista e il danno lamentato – come inequivocabi lmente emerso dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], direttore territoriale dell’INAIL di Forlì, a mente della quale la [OSCURATO:SOCIETA], pur versando in una favorevole posizione iniziale per l’ammissione al contributo (posizione pregiudicata dall’errore del professionista), avrebbe poi dovuto presentare obbligatoriamente tutta la documentazione successiva, che mancava del tutto dei requisitidi completezza e di veridicità .

Dal suo canto, la teste [OSCURATO:PERSONA], nel confermare a sua volta la difformità della perizia rispetto ai due punti indicati dall’Inail in punto di valutazione dei rischi, aveva poi evidenziato la decisiva circostanza per cui l’esclusione della società oggi ricorrente era stata disposta a causa della carenza della documentazione allegata alla domanda, e che tale carenza era da ritenersidel tutto non sanabile.Il ricorso per cassazione La società Altemaha impugna to la sentenza d’appello dinanzi a questa Corte con quattro motivi di doglianza.

La parte intimata non si è costituita in questo giudizio.

Con il primo motivo,la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione della normativa dettata nell’Avviso di Pubblico Quadro, rilevante ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c.

Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176 e 2236 in combinato disposto con gli artt. 40 e 41 c.p., rilevante ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

Con il terzo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione della normativa positiva –sostanziale e processuale – relativa alla genuinità ovvero alla falsità dei documenti; della normativa positiva –sostanziale e processuale – relativa al loro disconoscimento; della normativa positiva – sostanziale e processuale – afferente le modalità da adottarsi per la dimostrazione della falsità di documenti; Con il quarto motivo, infine, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione delle norme dettate in materia di valutazione della prova (artt. 115 e 116 c.p.c.) avuto riguardo alla testimonianza resa dal signor [OSCURATO:PERSONA].

La decisionedella Corte Il ricorso non può essere accolto.

Tutte le doglianze mosse dalla società ricorrente alla sentenza impugnata si infrangono sulle corrette e condivisibili argomentazioni adottate dalla Corte territoriale in punto di nesso di causalità tra la condotta del professionista e il danno lamentato.

Indiscussi e indiscutibili i profili di colpa, peraltro da lui spontaneamente riconosciuti, nella redazione della perizia da parte dell’ingegnere, il fondamento della motivazione del giudice di appello, non efficacemente censurata dalla difesa della società, si appunta sulla ritenuta e dimostrata carenza di nesso eziologico di tale condotta con il danno lamentato, volta che la testimonianza del direttore territoriale dell’INAIL Forlì e la deposizione della teste Bacchilega consentivano di escludere ogni possibilità che la documentazione riferibile all’attività della ALTEMA, mancasse insanabilmentedei requisiti di completezza e veridicità, come definitivamente accertato dal giud ice di appello con apprezzamenti di fatto e valutazione delle prove del tutto incensurabile in questa sede sotto il profilo logico - giuridico, contrariamente a quanto adombrato da parte ricorrente, che, da un canto, evoca una del tutto impredicabile violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in aperto contrasto rispetto all’ interpretazione offertane, di recente, dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U. n.5792 del 2023), dall’altro, sotto la veste soltanto formale della violazione di legge, auspica nient’altro che un riesame dei fatti e delle risultanze istruttorie diverso da quanto ritenuto e deciso dal giudice d’appello, censurandone in punto di fatto le conclusioni – corrette sotto ogni profilo, logico e giuridico - sol perché non coincidenti con le ipotesi alternative esposte nei motivi in esame.

Nessun provvedimento va pronunciato in tema di spese, non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

LaCorte rigetta il ricorso .

Nullaper le spese .

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso princip

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 13822/2023, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PARTITA_IVA] , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Rimini, CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE], Pec: e domiciliatain Roma, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], via Artale 6 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: RESPONSABILITA’ CIVILE –[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] - RESPONSABILITA’ DELL’INGEGNERE–intimato non costituito – Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, n. 2513 del 2022, pubblicata il 12.12.2022. I fatti 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]., esercente l’ attività di costruzione e assemblaggio di articoli in alluminio, aveva partecipato ad una procedura indetta dall’INAIL per la concessione di contributi destinati alla realizzazione di progetti per il miglioramento dei livelli di sicurezza e di tutela della salute sul lavoro, incaricando la società di servizi SEDAR per la relativa assistenza, all’esito della quale era stata collocata in posizione utile per il conseguimento di un contributodel potenziale importo di 90 mila euro. 2. Ai fini del completamento della pratica, l’INAIL aveva richiesto alla società una perizia giurata, da predisporsi in base al fac-simile trasmesso dall’entestesso: a tal fine , veniva incaricato dalla ALTEMA l’ing. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il tecnico av rebbe però redatto la perizia in modo difforme da quanto richiestogli - con conseguente esclusione della soci età committente dalla procedura - difformità confermata dallo stesso Istituto anche a seguito dei chiarimenti offerti dall’ing. [OSCURATO:PERSONA], il quale, peraltro, aveva riconosciutol’errore in cui era incorso. 4. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la società convenne il giudizio il professionistadinanzi al Tribunale di Ravenna, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, previo accertamento della sua negligenza professionale. Il giudizio di merito 1. L’adito Tribunale, respinte le argomentazioni difensive del convenuto – che aveva lamentato l’insussistenza e/o la mancata prova del danno, e comunque, in subordine, l’insussistenza del nesso di causalità tra la sua condotta e il dannostesso – accolse la domanda, condannando il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di circa 91 mila euro, come da richiesta attorea, ritenendone del tutto evidente la colpa professionale nello svolgimento dell’incarico.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la sentenza, che, nella contumacia della società, venne integralmente riformata dalla Corte di Bologna, con sentenza pubblicata il 12.12.2022. 3. A seguito del riesame degli elementi di prova acquisiti al processo (atti documentali, prove orali, interrogatorio formale dell’appellante) la Corte felsinea ritenne ininfluente la pur provata negligenza dell’appellante nella redazione di una perizia non conforme ai requisiti espressamente richiesti dall’INAIL, volta che quell’atto costituiva soltanto un primo momento del più complesso iterprocedurale in seno al quale la società aveva l’onere di predisporre, e poi inviare , una ulteriore documentazione al fine di perfezionare la procedura concorsuale. 4. La mancanza di tale documentazione, ad avviso della Corte bolognese, avrebbe di per sè costituito motivo di esclusione, ovvero di revoca, dal beneficio, ma anche l’esame di tale documentazione, pur inviata dalla società, ma palesemente non veritiera, avrebbe comportato, ai sensi dell’art. 24 del provvedimento di gara, l’esclusione della [OSCURATO:SOCIETA],del tutto indipendentemente dalla pur riconosciuta erroneità della perizia [OSCURATO:PERSONA]. 5. Difettava, pertanto, secondo la più puntuale ricostruzione dei fatti della Corte bolognese, una efficiente relazione eziologica tra la condotta del professionista e il danno lamentato – come inequivocabi lmente emerso dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], direttore territoriale dell’INAIL di Forlì, a mente della quale la [OSCURATO:SOCIETA], pur versando in una favorevole posizione iniziale per l’ammissione al contributo (posizione pregiudicata dall’errore del professionista), avrebbe poi dovuto presentare obbligatoriamente tutta la documentazione successiva, che mancava del tutto dei requisitidi completezza e di veridicità . Dal suo canto, la teste [OSCURATO:PERSONA], nel confermare a sua volta la difformità della perizia rispetto ai due punti indicati dall’Inail in punto di valutazione dei rischi, aveva poi evidenziato la decisiva circostanza per cui l’esclusione della società oggi ricorrente era stata disposta a causa della carenza della documentazione allegata alla domanda, e che tale carenza era da ritenersidel tutto non sanabile.Il ricorso per cassazione La società Altemaha impugna to la sentenza d’appello dinanzi a questa Corte con quattro motivi di doglianza. La parte intimata non si è costituita in questo giudizio. Con il primo motivo,la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione della normativa dettata nell’Avviso di Pubblico Quadro, rilevante ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176 e 2236 in combinato disposto con gli artt. 40 e 41 c.p., rilevante ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Con il terzo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione della normativa positiva –sostanziale e processuale – relativa alla genuinità ovvero alla falsità dei documenti; della normativa positiva –sostanziale e processuale – relativa al loro disconoscimento; della normativa positiva – sostanziale e processuale – afferente le modalità da adottarsi per la dimostrazione della falsità di documenti; Con il quarto motivo, infine, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione delle norme dettate in materia di valutazione della prova (artt. 115 e 116 c.p.c.) avuto riguardo alla testimonianza resa dal signor [OSCURATO:PERSONA]. La decisionedella Corte Il ricorso non può essere accolto. Tutte le doglianze mosse dalla società ricorrente alla sentenza impugnata si infrangono sulle corrette e condivisibili argomentazioni adottate dalla Corte territoriale in punto di nesso di causalità tra la condotta del professionista e il danno lamentato. Indiscussi e indiscutibili i profili di colpa, peraltro da lui spontaneamente riconosciuti, nella redazione della perizia da parte dell’ingegnere, il fondamento della motivazione del giudice di appello, non efficacemente censurata dalla difesa della società, si appunta sulla ritenuta e dimostrata carenza di nesso eziologico di tale condotta con il danno lamentato, volta che la testimonianza del direttore territoriale dell’INAIL Forlì e la deposizione della teste Bacchilega consentivano di escludere ogni possibilità che la documentazione riferibile all’attività della ALTEMA, mancasse insanabilmentedei requisiti di completezza e veridicità, come definitivamente accertato dal giud ice di appello con apprezzamenti di fatto e valutazione delle prove del tutto incensurabile in questa sede sotto il profilo logico - giuridico, contrariamente a quanto adombrato da parte ricorrente, che, da un canto, evoca una del tutto impredicabile violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in aperto contrasto rispetto all’ interpretazione offertane, di recente, dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n.5792 del 2023), dall’altro, sotto la veste soltanto formale della violazione di legge, auspica nient’altro che un riesame dei fatti e delle risultanze istruttorie diverso da quanto ritenuto e deciso dal giudice d’appello, censurandone in punto di fatto le conclusioni – corrette sotto ogni profilo, logico e giuridico - sol perché non coincidenti con le ipotesi alternative esposte nei motivi in esame. Nessun provvedimento va pronunciato in tema di spese, non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva. P.Q.M. LaCorte rigetta il ricorso . Nullaper le spese . Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso princip
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