Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2025

Cassazione n. 17169/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o il 28/02/1996 avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 14/10/2025 la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 16/9/2024 dal Tribunale di Monza, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il vizio di motivazione quanto all'aumento di pena a titolo di continuazione (vizio, peraltro, denunciato anche con riguardo alla sentenza di primo grado) ed al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., che la sentenza avrebbe giustificato con il riconoscimento della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, dunque sovrapponendo due piani evidentemente distinti.

3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riprodotte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.

4. Rilevato, in particolare, che la Corte di appello ha esaminato il tema del trattamento sanzionatorio sotto i diversi profili sollevati, relativi alla recidiva, al comma 5 richiamato ed alla circostanza attenuante di cui alll'art. 62, n. 4, cod. pen.

In ordine, invece, alla continuazione, invero estranea ad una specifica doglianza di appello, la sentenza ha sottolineato che il primo Giudice, individuata la pena base, aveva applicato un solo aumento per continuazione esterna con i fatti di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano del 16/4/2024, irrevocabile il 1°/6/2024, ma non quella interna, come invece dovuto alla luce dei due episodi di cessione di stupefacente contestati; dal che, alcun vizio motivazionale, come invece genericamente dedotto nel ricorso, ma un più favorevole trattamento sanzionatorio, evidentemente non emendabile dalla Corte d'appello per divieto di reformatio in peius.

5. Rilevato, di seguito, quanto alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., che la sentenza impugnata l'ha negata in forza di due considerazioni.

In primo luogo, è stata evidenziata la sostanziale genericità degli argomenti impiegati, legata alla circostanza - meramente dedotta - di un profitto di 40 euro ottenuto dall'imputato con le cessioni in oggetto.

In secondo luogo, è stato sottolineato che questo stesso profilo di limitata gravità era stato già ampiamente valorizzato attraverso il riconoscimento dell'ipotesi attenuata ex comma 5, art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, e delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la recidiva riconosciuta.

Infine, la Corte di appello ha ribadito la molteplicità delle cessioni contestate, sintomatiche della continuità dell'azioneillecita e dell'inserimento dell'imputato nell'ambito di un'attività di spaccio comunque non occasionale, tale, pertanto, da non consentire il riconoscimento della circostanza in esame.

6. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o il 28/02/1996 avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 14/10/2025 la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 16/9/2024 dal Tribunale di Monza, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il vizio di motivazione quanto all'aumento di pena a titolo di continuazione (vizio, peraltro, denunciato anche con riguardo alla sentenza di primo grado) ed al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., che la sentenza avrebbe giustificato con il riconoscimento della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, dunque sovrapponendo due piani evidentemente distinti. 3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riprodotte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. 4. Rilevato, in particolare, che la Corte di appello ha esaminato il tema del trattamento sanzionatorio sotto i diversi profili sollevati, relativi alla recidiva, al comma 5 richiamato ed alla circostanza attenuante di cui alll'art. 62, n. 4, cod. pen. In ordine, invece, alla continuazione, invero estranea ad una specifica doglianza di appello, la sentenza ha sottolineato che il primo Giudice, individuata la pena base, aveva applicato un solo aumento per continuazione esterna con i fatti di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano del 16/4/2024, irrevocabile il 1°/6/2024, ma non quella interna, come invece dovuto alla luce dei due episodi di cessione di stupefacente contestati; dal che, alcun vizio motivazionale, come invece genericamente dedotto nel ricorso, ma un più favorevole trattamento sanzionatorio, evidentemente non emendabile dalla Corte d'appello per divieto di reformatio in peius. 5. Rilevato, di seguito, quanto alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., che la sentenza impugnata l'ha negata in forza di due considerazioni. In primo luogo, è stata evidenziata la sostanziale genericità degli argomenti impiegati, legata alla circostanza - meramente dedotta - di un profitto di 40 euro ottenuto dall'imputato con le cessioni in oggetto. In secondo luogo, è stato sottolineato che questo stesso profilo di limitata gravità era stato già ampiamente valorizzato attraverso il riconoscimento dell'ipotesi attenuata ex comma 5, art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, e delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la recidiva riconosciuta. Infine, la Corte di appello ha ribadito la molteplicità delle cessioni contestate, sintomatiche della continuità dell'azioneillecita e dell'inserimento dell'imputato nell'ambito di un'attività di spaccio comunque non occasionale, tale, pertanto, da non consentire il riconoscimento della circostanza in esame. 6. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 17169/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris