CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 32218/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 gennaio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione alla pena inflitta al predetto con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; con il medesimo provvedimento concedeva al condannato la misura della detenzione domiciliare. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA] per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al disposto di cui all'art. 47 Ord. Pen.. Secondo la difesa, la motivazione svolta dal Tribunale di sorveglianza ("la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale non può essere concessa in relazione alla gravità del reato in esecuzione - due ipotesi di cessione di stupefacenti - nonché di un ulteriore ipotesi di spaccio di stupefacenti, ipotesi che rendono del tutto inidonea la misura più ampia dell'affidamento in prova a evitare una reiterazione dei reati della medesima specie") non sarebbe sufficiente e congrua a giustificare la decisione assunta, tenuto conto che i reati di cui alla pena in esecuzione risalgono al 2011 e che nessun rilievo negativo sarebbe stato evidenziato a carico del condannato. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. E in vero, giova osservare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice, ai fini della concessione dell'affidamento in prova e degli altri benefici penitenziari, non deve trascurare la tipologia e gravità dei reati commessi; deve però avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale del condannato attraverso la richiesta misura alternativa senza pericolo che questi commetta altri reati [cfr., tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019 (dep. 2020) Rv. 277924 - 01, che ha affermato che "in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In motivazione, la Corte ha specificato che le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia sia anche la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante)"l 2. Tale indagine, nel caso di specie, non è stata correttamente effettuata. Il Tribunale di sorveglianza - come osservato dal ricorrente - si è limitato, infatti, ad affermare che "la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale non può essere concessa in relazione alla gravità del reato in esecuzione - due ipotesi di cessione di stupefacenti - nonché di un ulteriore ipotesi di spaccio di stupefacenti, ipotesi che rendono del tutto inidonea la misura più ampia dell'affidamento in prova a evitare una reiterazione dei reati della medesima specie ". E però, non ha fatto alcun riferimento ai risultati dell'osservazione della personalità del condannato che, alla stregua degli arresti giurisprudenziali in materia, costituisce la principale fonte di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità del beneficio invocato. 3. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania, che dovrà colmare le rilevate lacune motivazionali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di so