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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 12743/2022

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14221-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA, OVIDIO 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 46 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 884/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/06/2015 R.G.N. 2710/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari ha respinto l'appello avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato le opposizioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza ingiunzione notificata dall'INPS 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], per contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo 1989/1991, e avverso il decreto ingiuntivo notificato il 29. 12.1997, per contributi derivanti dall'omessa denuncia di tutte le retribuzioni previste dal CCNL nel periodo 1.6.1989/28.2.1992.

2. Per quanto solo rileva in questa sede, la Corte di appello, argomentando in ordine alla questione di prescrizione, ha premesso come i titoli esecutivi (ordinanza ingiunzione e decreto ingiuntivo) fossero stati preceduti dalla notifica del verbale di accertamento, in data 21.4.1992.

Ha, dunque, escluso che il credito contributivo fosse prescritto, trovando applicazione il regime transitorio (di conservazione del termine decennale in presenza di atti interruttivi già compiuti prima del 31.12.1995) di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della legge nr. 335 del 1995.

3. Quanto alla questione afferente al cd.

«minimale contributivo», la Corte di appello ha osservato come, nella specie, i dipendenti avessero percepito una retribuzione superiore a quella prevista dal CCNL Leader e che, dunque, alcuna incidenza avesse il criterio del minimale contributivo rilevante solo in caso di corresponsione di una retribuzione inferiore a quella prevista dal contratto collettivo.

4. Ha chiesto la cassazione della decisione, [OSCURATO:PERSONA], con ricorso articolato in due motivi.

5. L'Inps ha conferito delega in calce alla copia notificata del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

6. Con il primo motivo -ai sensi dell'art.360 nr. 3 cod. proc.civ.- è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 28 della legge nr. 689 del 1981 e dell'art. 2943 cod.civ.

7. Parte ricorrente assume che il rigetto della questione di prescrizione, corretto in relazione alla sorta capitale per contributi, non lo sarebbe in relazione alle sanzioni amministrative che, anche quanto a regime prescrizionale, hanno una propria e autonoma disciplina.

8. Il motivo è infondato.

9. Merita conferma in questa sede il prevalente -e oramai consolidato- orientamento in base al quale «le sanzioni civili hanno la stessa natura giuridica dell'obbligazione principale e restano soggette al medesimo regime prescrizionale» (cfr., fra le altre, nr.12533 del 2019; Cass. nr. 16262 del 2018 sulla scia di Cass., sez. un., nr. 5076 del 2015).

10. Invero, come già rilevato da Cass. nr. 30363 del 2017, anche a voler sostenere una natura distinta delle sanzioni rispetto ai crediti contributivi, in ragione della diversità di disciplina e di presupposti (si pensi alle norme del codice civile in materia di privilegi: artt. 2754 e 2788 c.c.), resta il fondamentale carattere di accessorietà, che obbliga il contribuente inadempiente al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile in ragione d'anno.

11. Non è, quindi, un problema di natura giuridica autonoma o meno della sanzione civile rispetto all'omissione contributiva, quanto piuttosto di un vincolo funzionale dell'una all'altra.

12. Come chiarito dalle Sezioni unite della Corte (con la citata pronuncia nr. 5076 del 2015), tra la sanzione civile e l'omissione contributiva, cui la sanzione inerisce, vi è un rapporto di dipendenza funzionale, contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento che incide non solo geneticamente sul rapporto dell'una rispetto all'altra ma conserva questo suo legame anche dopo l'irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all'omesso o ritardato pagamento dei contributi riguardano anche le sanzioni civili.

13. Le sanzioni civili, dunque, sorgono automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo e restano a questo debito continuativamente collegate in via giuridica.

14. A tali principi è improntata la decisione impugnata che è, pertanto, immune dai mossi rilievi.

15. Con il secondo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr 3 cod. proc. civ. - è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del D. L. nr. 388 del 1989, conv. in legge nr 389 del 1989 nonché - ai sensi dell'ad 360 nr. 5 cod. proc. civ. l'omesso esame e l'illogica motivazione su un fatto decisivo.

16. E' censurata la statuizione secondo cui la regola del minimale contributivo non verrebbe in rilievo nel caso in cui la retribuzione, in concreto corrisposta, sia superiore ai minimi contrattuali del contratto leader.

17. Anche il secondo motivo è infondato.

18. Appare opportuno ricordare che, fin dalla sentenza nr. 11199 del 2002, le Sezioni unite di questa Corte, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che «L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base, nazionale; si tratta del cd.

"minimale contributivo" secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, convertito nella L. n. 389 del 1989».

19. Detta disposizione è stata autenticamente interpretata dalla L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 25, il quale dispone che «Il D.L. n. 338 del 1989, art. 1, convertito con modificazioni in L. n. 389 del 1989, si interpreta nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria» (si tratta del c.d. contratto leader).

20. La legge determina quindi un imponibile «minimo» da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, quando -e ancorché- la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore.

In questo caso, la contrattazione collettiva funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo e vi è una divaricazione tra la retribuzione rilevante nel concreto rapporto di lavoro e quella «virtuale», rilevante ai fini contributivi.

21. Come chiarito già dalle sezioni unite del 2002, detta «divaricazione a vantaggio del rapporto previdenziale consente il tendenziale conseguimento di una migliore tutela assicurativa dei lavoratori, di un equilibrio finanziario della gestione previdenziale e della parità delle condizioni tra le imprese, a prescindere dalla loro adesione alle organizzazioni sindacali più rappresentative».

22. Tutto ciò non riguarda, però, la fattispecie concreta ove, sulla base dell'accertamento in fatto contenuto nella sentenza, risulta che il datore di lavoro ha riconosciuto ai lavoratori un trattamento economico di maggior favore rispetto a quello minimo previsto dal CCNL.

23. Il richiamo al criterio del minimale contributivo diventa, perciò, inappropriato perché, anche ai fini contributivi, la retribuzione parametro resta quella corrisposta e «dovuta» in sinallagma con il rapporto di lavoro in quanto «superiore» ai minimi previsti dal contratto collettivo.

24. Deve, in definitiva, riaffermarsi il principio, più volte enunciato dalla Corte, secondo cui «l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, a norma del D.L. n. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 convertito dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389 [...] è quello desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro, quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale, mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore» (v.

Cass., sez.un. nr. 11199 del 2002; Cass. nr. 13391 del 2004; più di recente, Cass. nr.12166 del 2019; in ultimo, in motivaz.

Cass.nr. 17993 del 2021).

25. La Corte di appello ha seguito i principi qui indicati e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

26. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'INPS, come da dispositivo, tenuto conto della sola partecipazione della parte intimata alla discussione orale.

27. Sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14221-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA, OVIDIO 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 46 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 884/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/06/2015 R.G.N. 2710/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari ha respinto l'appello avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato le opposizioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza ingiunzione notificata dall'INPS 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], per contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo 1989/1991, e avverso il decreto ingiuntivo notificato il 29. 12.1997, per contributi derivanti dall'omessa denuncia di tutte le retribuzioni previste dal CCNL nel periodo 1.6.1989/28.2.1992. 2. Per quanto solo rileva in questa sede, la Corte di appello, argomentando in ordine alla questione di prescrizione, ha premesso come i titoli esecutivi (ordinanza ingiunzione e decreto ingiuntivo) fossero stati preceduti dalla notifica del verbale di accertamento, in data 21.4.1992. Ha, dunque, escluso che il credito contributivo fosse prescritto, trovando applicazione il regime transitorio (di conservazione del termine decennale in presenza di atti interruttivi già compiuti prima del 31.12.1995) di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della legge nr. 335 del 1995. 3. Quanto alla questione afferente al cd. «minimale contributivo», la Corte di appello ha osservato come, nella specie, i dipendenti avessero percepito una retribuzione superiore a quella prevista dal CCNL Leader e che, dunque, alcuna incidenza avesse il criterio del minimale contributivo rilevante solo in caso di corresponsione di una retribuzione inferiore a quella prevista dal contratto collettivo. 4. Ha chiesto la cassazione della decisione, [OSCURATO:PERSONA], con ricorso articolato in due motivi. 5. L'Inps ha conferito delega in calce alla copia notificata del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 6. Con il primo motivo -ai sensi dell'art.360 nr. 3 cod. proc.civ.- è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 28 della legge nr. 689 del 1981 e dell'art. 2943 cod.civ. 7. Parte ricorrente assume che il rigetto della questione di prescrizione, corretto in relazione alla sorta capitale per contributi, non lo sarebbe in relazione alle sanzioni amministrative che, anche quanto a regime prescrizionale, hanno una propria e autonoma disciplina. 8. Il motivo è infondato. 9. Merita conferma in questa sede il prevalente -e oramai consolidato- orientamento in base al quale «le sanzioni civili hanno la stessa natura giuridica dell'obbligazione principale e restano soggette al medesimo regime prescrizionale» (cfr., fra le altre, nr.12533 del 2019; Cass. nr. 16262 del 2018 sulla scia di Cass., sez. un., nr. 5076 del 2015). 10. Invero, come già rilevato da Cass. nr. 30363 del 2017, anche a voler sostenere una natura distinta delle sanzioni rispetto ai crediti contributivi, in ragione della diversità di disciplina e di presupposti (si pensi alle norme del codice civile in materia di privilegi: artt. 2754 e 2788 c.c.), resta il fondamentale carattere di accessorietà, che obbliga il contribuente inadempiente al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile in ragione d'anno. 11. Non è, quindi, un problema di natura giuridica autonoma o meno della sanzione civile rispetto all'omissione contributiva, quanto piuttosto di un vincolo funzionale dell'una all'altra. 12. Come chiarito dalle Sezioni unite della Corte (con la citata pronuncia nr. 5076 del 2015), tra la sanzione civile e l'omissione contributiva, cui la sanzione inerisce, vi è un rapporto di dipendenza funzionale, contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento che incide non solo geneticamente sul rapporto dell'una rispetto all'altra ma conserva questo suo legame anche dopo l'irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all'omesso o ritardato pagamento dei contributi riguardano anche le sanzioni civili. 13. Le sanzioni civili, dunque, sorgono automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo e restano a questo debito continuativamente collegate in via giuridica. 14. A tali principi è improntata la decisione impugnata che è, pertanto, immune dai mossi rilievi. 15. Con il secondo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr 3 cod. proc. civ. - è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del D. L. nr. 388 del 1989, conv. in legge nr 389 del 1989 nonché - ai sensi dell'ad 360 nr. 5 cod. proc. civ. l'omesso esame e l'illogica motivazione su un fatto decisivo. 16. E' censurata la statuizione secondo cui la regola del minimale contributivo non verrebbe in rilievo nel caso in cui la retribuzione, in concreto corrisposta, sia superiore ai minimi contrattuali del contratto leader. 17. Anche il secondo motivo è infondato. 18. Appare opportuno ricordare che, fin dalla sentenza nr. 11199 del 2002, le Sezioni unite di questa Corte, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che «L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base, nazionale; si tratta del cd. "minimale contributivo" secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, convertito nella L. n. 389 del 1989». 19. Detta disposizione è stata autenticamente interpretata dalla L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 25, il quale dispone che «Il D.L. n. 338 del 1989, art. 1, convertito con modificazioni in L. n. 389 del 1989, si interpreta nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria» (si tratta del c.d. contratto leader). 20. La legge determina quindi un imponibile «minimo» da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, quando -e ancorché- la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore. In questo caso, la contrattazione collettiva funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo e vi è una divaricazione tra la retribuzione rilevante nel concreto rapporto di lavoro e quella «virtuale», rilevante ai fini contributivi. 21. Come chiarito già dalle sezioni unite del 2002, detta «divaricazione a vantaggio del rapporto previdenziale consente il tendenziale conseguimento di una migliore tutela assicurativa dei lavoratori, di un equilibrio finanziario della gestione previdenziale e della parità delle condizioni tra le imprese, a prescindere dalla loro adesione alle organizzazioni sindacali più rappresentative». 22. Tutto ciò non riguarda, però, la fattispecie concreta ove, sulla base dell'accertamento in fatto contenuto nella sentenza, risulta che il datore di lavoro ha riconosciuto ai lavoratori un trattamento economico di maggior favore rispetto a quello minimo previsto dal CCNL. 23. Il richiamo al criterio del minimale contributivo diventa, perciò, inappropriato perché, anche ai fini contributivi, la retribuzione parametro resta quella corrisposta e «dovuta» in sinallagma con il rapporto di lavoro in quanto «superiore» ai minimi previsti dal contratto collettivo. 24. Deve, in definitiva, riaffermarsi il principio, più volte enunciato dalla Corte, secondo cui «l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, a norma del D.L. n. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 convertito dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389 [...] è quello desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro, quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale, mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore» (v. Cass., sez.un. nr. 11199 del 2002; Cass. nr. 13391 del 2004; più di recente, Cass. nr.12166 del 2019; in ultimo, in motivaz. Cass.nr. 17993 del 2021). 25. La Corte di appello ha seguito i principi qui indicati e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato. 26. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'INPS, come da dispositivo, tenuto conto della sola partecipazione della parte intimata alla discussione orale. 27. Sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell
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