CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 06522/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 28343 / 20 1 5 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n.3975 / 1 8/ 14 della [OSCURATO:PERSONA]- sezione staccata di Catania , depositata in data 18/12/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania l’iscrizione di ipoteca effettuata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., concessionaria per la riscossione, e l’iscrizione a ruolo della somma di € 208.399,69, per Irpef, Irap, Iva, ritenuta alla fonte, interessi e sanzioni relativi all’anno di imposta 2001, vantando il proprio diritto alla sospensione degli adempimenti tributari disposta dal d.m. 17 maggio 2005, nonché dalle ordinanze del Consiglio dei Ministri n. 3315/2003 e 3354/2004, essendo egli [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] colpiti dagli eventi sismici del 2002. Il contribuente evidenziò, in particolare, che tale sospensione doveva applicarsi anche alla procedura di definizione del contenzioso ex art. 9-bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289; l’emissione della cartella, infatti, era dipesa dal fatto che egli, dopo aver presentato l’istanza di definizione, aveva versato solo la prima delle rate dovute. La CTP accolse il ricorso. 2. La sentenza fu appellata dall’amministrazione finanziaria innanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia- sezione staccata di Catania, la quale, nel contraddittorio con il Leonardi e il concessionario per la riscossione, respinse il gravame. I giudici regionali ritennero che l’obbligo di pagamento delle rate dovute in base all’art. 9-bis della l. n. 289/2002 scaturisse da un rapporto avente natura tributaria, e fosse così assoggettato alla sospensione prevista dalla normativa a tutela dei soggetti residenti nelle zone interessate dal sisma siciliano del 2002.3. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di due motivi. L’intimato resiste con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo l’amministrazione finanziaria denunzia violazione dell’art. 9-bis della l. n. 289/2002, nonché dell’art. 4, comma 1, del d.l. 4 novembre 2002, n. 245, conv. in l. n. 286/2002, dei decreti del Min. Finanze 14 novembre 2002 e 17 maggio 2005 e dell’art. 1, comma 1011, della l. 27 dicembre 2006, n. 296. Secondo la ricorrente, l’ipotesi di condono di cui all’art. 9-bis della l. n. 289/2002, a differenza delle restanti previste dalla medesima legge, si perfeziona solo con l’integrale pagamento di tutte le rate, senza che possa, così, riconoscersi alcun effetto alle ipotesi di pagamento parziale. In ciò si giustifica, prosegue l’esposizione della censura, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude la sussistenza di principii destinati a valere nel caso di silenzio del legislatore sui possibili effetti di un pagamento tardivo; orientamento che l’Amministrazione ritiene di estendere anche al tema della possibile applicabilità dei benefici tributari concessi ai residenti nei Comuni interessati dal sisma siciliano del 2002. 2. Il secondo mezzo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. 3 dicembre 1992, n. 546. Secondo l’Amministrazione ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe sostanzialmente priva di motivazione, essendo limitata all’apodittico rilievo della natura tributaria del debito oggetto di definizione, senza alcuna disamina dei profili applicativi della disciplina condonistica. 3. Il ricorso è infondato.3.1. Quanto al secondo motivo, che merita esame prioritario per ragioni di ordine logico-giuridico, non sussiste la dedott a carenza di motivazione, poiché la sentenza d’appello esprime con chiarezza la propria ratio laddove afferma l’ applicabilità della sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari – quale effetto delle disposizioni emergenziali conseguenti agli eventi sismici dell’o ttobre del 2002 in Sicilia- anche alle rate dovute sulla base dell’adesione del contribuente al condono, sicché «non ricorre quell’impercettibilità del fondamento decisorio che rende solo apparente la motivazione grafica (cfr. Cass., Sez. U., n. 22232 / 201 6 ; conf. Cass. n. 3276 / 2018 , nonché, specificamente in termini, Cass. n. 11629/2018). 3.2. Quanto al primo motivo, poi, il Collegio intende dare continuità al consolidato orientamento di questa Corte - del quale le argomentazioni della ricorrente non giustificano una rimeditazione – espresso dal seguente principio: « in tema di agevolazioni tributarie, la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 del d.l. n. 245 del 2002, conv., con modif.,dalla l. n. 286 del 2002, e 9, comma 2, della 1. n. 212 del 2000, si applica anche alle rate di condono non pagate ed iscritte a ruolo, in quanto tale norma, alla stregua di un’interpretazione letterale, logica e costituzionalmente orientata, non consente, tenuto conto della sua “ratio”, che è quella di favorire i contribuenti interessati da eventi eccezionali o imprevedibili, e della tipologia di agevolazioni da essa previste, di limitarne la portata generale, introducendo eccezioni non contemplate» (così Cass. n. 4819/2022; Cass. n. 17634/2018; Cass. n. 16556/2017; Cass. n. 16296/2014). 4. Al rilievo dell’infondatezza di entrambi i motivi di ricorso consegue il rigetto dello stesso, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese, liquidate in dispositivo.Poiché la parte soccombente è stata ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002 , n. 115 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €5.600,00 per compensi , oltre a d € 200,00 per rimborso spese