CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 25087/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, MariaLuisa Miranda, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, a seguito di giudizio di riesame, il [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen.,avente ad oggetto la somma di euro 104.950 rinvenuta nella disponibilità diPjeter Ndoj, indagato per i reati di cui agli artt. 648 e 648-bis cod. pen.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge in relazioneagli artt. 321 cod. proc. pen., 648 e 648-bis cod. pen., nonché vizio dimotivazione, censurando la ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti e laqualificazione giuridica dei fatti oggetto di contestazione provvisoria.In punto di fatto, la difesa ripercorre l’articolata sequenza procedimentaleche ha condotto al provvedimento impugnato, evidenziando come la vicendacautelare si sia sviluppata attraverso plurimi interventi ablativi, caratterizzati,nelle precedenti fasi, da riconosciuti deficit motivazionali. Il sequestro originario,disposto dalla polizia giudiziaria e successivamente convalidato, si fondava sullacontestazione del solo reato di riciclaggio ex art. 648-bis cod. pen.; a seguito diannullamento da parte del Tribunale del riesame, veniva emesso un decreto disequestro preventivo, nel quale l’ipotesi di riciclaggio era affiancata da quellaalternativa di ricettazione ex art. 648 cod. pen., che veniva parimenti annullatoin ragione dell’insufficienza dell’impianto motivazionale. Solo con l’ordinanza oggiimpugnata il Tribunale del riesame ha reputato superati i precedenti rilievi criticistante l’indicazione, quale reato presupposto, di un delitto in materia distupefacenti, dal quale il denaro sequestrato sarebbe asseritamente derivato.Secondo la prospettazione difensiva, tale approdo motivazionale sirisolverebbe, tuttavia, in una affermazione apodittica circa la provenienzadelittuosa della somma, in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenzadi legittimità in tema di sequestro preventivo. In particolare, si deduce chel’ordinanza impugnata avrebbe ritenuto sufficiente, ai fini dell’integrazione delfumus dei reati di cui agli artt. 648 e 648-bis cod. pen., la generica indicazionedella tipologia delittuosa (traffico di stupefacenti), senza individuare concretielementi di collegamento tra tale ipotesi e i fatti accertati.Si evidenzia, inoltre, come il Tribunale non avrebbe fatto correttaapplicazione dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, secondo cui, pur nonessendo sempre necessaria la puntuale individuazione del reato presupposto, ècomunque indispensabile la valorizzazione di elementi ulteriori rispetto alla meradetenzione di somme di denaro non giustificate, idonei a dimostrarne la certaprovenienza delittuosa. Nel caso di specie, tali elementi mancherebbero deltutto, essendosi il giudice del riesame limitato a richiamare l’assenza di redditileciti e una conversazione intercorsa tra l’indagato e il fratello priva, secondo ladifesa, di univoca valenza dimostrativa.Sotto un distinto profilo, il ricorrente denuncia un errore di qualificazionegiuridica, rilevando come la ricostruzione operata dal Tribunale conduca, inrealtà, a ipotizzare un concorso dell’indagato nel reato presupposto(asseritamente connesso al traffico di stupefacenti), così escludendo, perincompatibilità logico-giuridica, la configurabilità dei reati di ricettazione oriciclaggio, che postulano la mancata partecipazione al delitto da cui proviene ilbene.La difesa sottolinea, altresì, la natura meramente congetturale delcompendio indiziario richiamato, fondato essenzialmente su una conversazionetelematica (chat WhatsApp tra l’indagato e il fratello) suscettibile di plurimeinterpretazioni, non idonea né a individuare il reato presupposto né a escluderela partecipazione dell’indagato allo stesso. Ne deriverebbe, pertanto, un vizioradicale della motivazione, che si risolverebbe nella mera valorizzazione delpossesso ingiustificato del denaro.Infine, il ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata, oltre a travalicarei limiti cognitivi propri del giudizio di riesame, si traduca nella sostanzialeintroduzione di una diversa ipotesi accusatoria – il concorso nel reato di cessionedi stupefacenti – non contestata, in violazione del principio di correlazione trafatto e provvedimento cautelare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per i motivi qui illustrati.2. Va premesso che questa Corte ha chiarito che, in tema di riesamedelle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltantopuò essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza dimotivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza diprecise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsinel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo diricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5876 del28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017,Zaharia, Rv. 269119-01; Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01).2.1. Nel ribadire che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse inmateria di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione dilegge, questa Corte ha chiarito che in tale nozione si devono comprendere sia gli"errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione cosìradicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimentoo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01).2.2. Quanto ai criteri di valutazione del “fumus commissi delicti”, qualeindefettibile requisito del sequestro preventivo, questa Corte ha affermato che ilgiudice del riesame (o dell’appello cautelare) deve compiere una ponderatavalutazione della sua sussistenza o meno, non potendo avere riguardo alla solaastratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale ecoerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazioneemergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente,le ragioni che, allo stato degli atti e fatto salvo il regime della progressioneprocessuale, rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, con lasottolineatura che, al giudice cautelare, non può essere demandato un giudizioanticipato sulla responsabilità e che, ai fini dell'integrazione del “fumus”, sonorichiesti sufficienti indizi del reato (c.d. serietà degli indizi) e non gravi indizi dicolpevolezza. Il “fumus” richiesto per l'adozione del sequestro preventivo ècostituito dalla esistenza di indizi di reato, cioè dalla esistenza di elementiconcreti che facciano apparire verosimile che un reato sia stato commesso e, atal fine, è necessaria una verifica puntuale e coerente delle risultanzeprocessuali, in base alle quali vengono in concreto ritenuti esistenti il reatoconfigurato e la conseguente possibilità di ricondurre alla figura astratta lafattispecie concreta. Dunque, ciò che deve essere in concreto verificato,nell'ambito degli elementi di fatto indicati dall'accusa, è la loro congruità ai finidella legittimità del provvedimento di sequestro; il giudice non deve limitarsi a"prendere atto" della tesi accusatoria, senza svolgere alcuna altra attività, ma ètenuto ad assolvere un indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito contole contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminandosotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez.U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657-01; Sez. 4, n. 20341 del03/04/2024, Balint, Rv. 286366-01; Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, DeLaurentiis, Rv. 285189-01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018,Polifroni, Rv. 272927-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv.265433-01; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01; Sez. 3,n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945-01; Sez. 5, n. 28515 del21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921-01).2.3. Quanto al dedotto vizio di motivazione in ordine alla individuazionedel delitto presupposto, indicato dal Tribunale nel traffico di stupefacenti,nonché alla asserita insufficienza del compendio indiziario ai fini dell’esclusionedel concorso dell’indagato nel reato medesimo, deve richiamarsi l’orientamentodi questa Corte secondo cui, ai fini della configurabilità del "fumus" dei reaticontro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648,648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto,quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuatoquantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione intutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022,Cremonese, Rv. 282629 – 01).2.4. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata dà adeguatamente contodegli elementi indiziari posti a sostegno delle ipotesi di cui agli artt. 648 e 648-bis cod. pen., attraverso un apparato motivazionale immune da vizi di manifestaillogicità o apparenza, e, pertanto, sottratto al sindacato di legittimità.In particolare, emerge come l’indagato, in occasione di un controlloeffettuato dai Carabinieri mentre si trovava alla guida di un’autovettura, sia statosottoposto a perquisizione personale e veicolare all’esito della quale venivarinvenuto in possesso della somma in contanti di euro 104.950. Tale circostanza,unitamente alla mancata giustificazione della detenzione di una somma dirilevante entità – peraltro confezionata in cellophane termosaldato e compostada banconote di piccolo taglio - assumeva significativa valenza indiziaria, tantopiù alla luce della condizione di disoccupazione dichiarata dall’indagato e degliesiti degli accertamenti patrimoniali eseguiti nei suoi confronti, dai quali risultavauna capacità reddituale del tutto incompatibile con la disponibilità del denarorinvenuto.Il Tribunale del riesame ha, inoltre, correttamente valorizzato ulteriorielementi, tra cui una conversazione intercorsa tra l’indagato e altro soggetto, nelcorso della quale si faceva riferimento al ritiro di somme di denaro, nonché ilrinvenimento, sul telefono cellulare dell’indagato, di immagini raffiguranti ingentiquantitativi di denaro suddivisi in mazzette e di riferimenti a una quantità di“otto chilogrammi”, plausibilmente riconducibile a operazioni inerenti sostanzestupefacenti.Parimenti coerente risulta la valutazione secondo cui non emergevanoelementi idonei a dimostrare che la somma sequestrata costituisse ilcorrispettivo di una cessione di stupefacenti immediatamente precedente;conseguentemente, il Tribunale ha logicamente ritenuto non potersi escludereche il denaro costituisse il provento di pregresse operazioni illecite nondirettamente realizzate dall’indagato, il quale si sarebbe limitato a detenerlo perconto di terzi.Gli elementi valorizzati risultano, pertanto – nei limiti propri della fasecautelare – congrui a integrare il fumus dei reati provvisoriamente contestati,mentre correttamente è stata disattesa la prospettazione difensiva volta aricondurre la condotta a un’ipotesi di concorso nel delitto presupposto, difettandosul punto adeguati riscontri negli atti di indagine.Ne consegue che la motivazione si sottrae alle censure formulate,risolvendosi le deduzioni del ricorrente in una richiesta di rivalutazione delmerito, inammissibile in sede di legittimità, atteso che essa eccede i limiti delsindacato consentito in materia di misure cautelari reali.3. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]