CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16137/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NALE di VIBO VALENTIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.1. Rilevato che il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato presentatodal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, come risulta dallaconsultazione dell'albo tenuto dal Consiglio nazionale forense, non è abilitato alladifesa presso le giurisdizioni superiori (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.).2. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, deplano, a norma dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. peri., con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente