CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10627/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteiseRtite le conclusioni del PG I _) k.\n\ ‘,,,,k_ 211,1ì\ D 3V QAt.L.I. ,sie*A4'" Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA]Amico con sentenza del Tribunale di Catania del 17 novembre 2021, divenuta definitiva I'll dicembre 2021. Risulta dagli atti che a D'Amico la sospensione condizionale è stata concessa nonostante ne avesse già beneficiato nella misura massima di legge. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Amico, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Come risulta dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso il 25 ottobre 2021 dalla Procura della Repubblica di Catania e prodotto dalla difesa all'udienza, il Tribunale di Catania, quando ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, aveva conoscenza dei precedenti penali ostativi alla concessione del beneficio. Non è verosimile che, alla data della sentenza del Tribunale di Catania, nel fascicolo del giudice della cognizione non fosse presente alcuna indicazione in ordine ai numerosi precedenti penali. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. È bene precisare che il ricorso verte in tema di revoca della sospensione non di tipo decadenziale, perché si è fuori dall'ambito applicativo della revoca di diritto di cui all'art. 168, comma 1, cod. pen. e si controverte invece sulla sussistenza dei presupposti della revoca per superamento ad opera del giudice della cognizione dei limiti di concedibilità del beneficio. Vale quindi in materia il principio di diritto secondo cui "il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio" - Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Rv. 264381 - 01 3. Si è pure chiarito, sulla falsariga del principio posto dalle Sezioni unite, che "il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione abbia revocato la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice della cognizione, senza aver previamente verificato che a quest'ultimo non fosse nota la causa ostativa, postula, diversamente essendo aspecifico, l'allegazione di elementi indicativi di una tale conoscenza" - Sez. 3, n. 36363 del 21/05/2021, Rv. 282330 -. Nel caso in esame, del resto, il difensore del ricorrente ha assolto l'onere di allegazione a cui fa riferimento la giurisprudenza di legittimità, perché ha prodotto il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 25 ottobre 2021 per attestare che al momento della pronuncia della condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Amico si aveva conoscenza dei precedenti penali ostativi alla concessione del beneficio. Deve allora ritenersi che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accertare se la causa impeditiva fosse effettivamente nota al giudice della cognizione, alla stregua del principio di diritto per il quale "in caso di richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 164, comma quarto, e 168, comma terzo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione, al fine di verificare se i precedenti ostativi risultassero o meno documentalmente al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio, è tenuto, anche d'ufficio ex art. 666, comma 5, cod. proc. pen., ad acquisire in originale o in copia il fascicolo del procedimento cognitorio, dando conto degli esiti del controllo effettuato nella motivazione della decisione" - Sez. 1, n. 11352 del 09/12/2020dep. 2021, Rv. 280861 -. 4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribuna