CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12206/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
coCassiani,ricorrenti;nei confronti diAragorn [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del master servicer, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,rappresentata dallo special servicer [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA],controricorrente;avverso la sentenza n. 1210/2024 emessa dalla Corte di appello di Ancona l’8 agosto2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2026 dal Consigliererelatore, [OSCURATO:PERSONA].1. - I Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione,dinanzi al Tribunale di Pesaro, avverso il decreto ingiuntivo n. 463/2018 con il quale erastato ingiunto loro di pagare, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale mandatariaNumero registro generale 5725/2025Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 12206/2026Data pubblicazione 01/05/2026del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la complessiva somma di €. 69.723,43 quale saldonegativo relativo a due conti correnti accesi dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. edEdil [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per i quali gli opponenti si erano costituiti fideiussori.A fondamento dell’opposizione, i Sig.ri Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e PaolaGiambartolomei, per quanto di interesse in questa sede, disconoscevano formalmente lefirme apposte in calce alle fideiussioni depositate a corredo del ricorso per decretoingiuntivo, ed eccepivano, in ogni caso, la nullità del regolamento contrattualeasseritamente sottoscritto dalle parti per indeterminatezza dell’oggetto, la nullità degliulteriormente subordinata, la nullità per violazione da parte dell’istituto bancario deicanoni di diligenza, schiettezza e solidarietà, sanciti dall’art. 1956 c.c., cui era tenuto,avendo la banca continuato a far credito alle debitrici principali pur in presenza di un«irregolare andamento» dei rapporti con le stesse e senza notiziare di ciò i pretesigaranti. Eccepivano, infine, l’insussistenza delle pretese creditorie azionate in monitorio,quanto meno nell’entità richiesta.Il Tribunale di Pesaro respingeva l’opposizione con sentenza confermata, a seguitodel gravame proposto dagli opponenti, dalla Corte di appello di Ancora.2. - Pertanto, i Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevanoricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso la BPER Bancas.p.a.È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta didefinizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., a fronte della quale la partericorrente ha domandato la decisione della causa. Entrambe le parti hanno depositatoanche memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - I Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori dellesocietà [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ricorrono, formulandocinque motivi, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona che haconfermato la decisione di primo grado di rigetto della opposizione da essi propostaavverso al decreto ingiuntivo n. 463/2019 con il quale era stato loro ingiunto di pagare,in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il saldo negativo di due conti correnti accesidalle società garantite.I motivi di ricorso sono così rubricati.Numero registro generale 5725/2025Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 12206/2026Data pubblicazione 01/05/2026Primo motivo. La violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e art.24 Cost. in relazione all’art. 360 n. 3 – Nullità dell’ordinanza istruttoria per difetto dimotivazione e per erronea interpretazione delle prove documentali acquisite al carteggioprocessuale.Secondo motivo. La violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – Acritico recepimento da parte dei giudici di merito, dellac.t.u. grafologica – Disconoscimento della sottoscrizione da parte dei sigg.ri Carnaroli eGiambartolomei.Terzo motivo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c. – Sulla nullità di esse garanzie per indeterminatezza dell’oggetto.Quarto motivo. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della legge n.287/1990, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. - La nullità della garanzia prestata dagliopponenti per conformità al modello ABI.Quinto motivo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – Erronea interpretazione delle prove documentaliacquisite al carteggio processuale insussistenza delle pretese creditorie azionate dallabanca in monitorio, quantomeno nell’entità richiesta.2. - La proposta di definizione - che conclude per la palese inammissibilità delricorso - evidenzia quanto segue:« 4. ― Il ricorso è inammissibile.«4.1. ― È palesemente inammissibile il primo composito mezzo che sovrapponeaspetti totalmente eterogenei tra loro. Lamentano anzitutto i ricorrenti che: «[OSCURATO:PERSONA], nel primo grado di giudizio, addiveniva al provvedimento decisorio, all’esito diun procedimento nel quale non veniva dato ingresso alle prove costituende, seppurtempestivamente richieste»: la qual cosa, si per sé, non rileva in questa sede né puntoné poco, per l’ovvia considerazione che il ricorso per cassazione si propone contro lasentenza d’appello, non contro quella di primo grado, fatta salva l’ipotesi del ricorso persaltum. Essi dunque sostengono che: «Tale criticità, era stata segnalata, dal sottoscrittoProcuratore, anche in sede di gravame», ma non si sa, tantomeno con precisione, dove lasegnalazione sarebbe stata fatta, e quale sarebbe stato il suo contenuto, nel che siannida una plateale violazione dell’elementare principio di autosufficienza del ricorso percassazione sancito dall’articolo 366, n. 6, c.p.c. Non costituisce difatti ritualeadempimento dell'onere imposto al ricorrente dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.,violando, per converso, il principio di specificità ivi contemplato e comportandol'inammissibilità del ricorso stesso, la generica indicazione, da parte del ricorrente percassazione, del complessivo contenuto del proprio atto d’appello, con implicita richiestaNumero registro generale 5725/2025Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 12206/2026Data pubblicazione 01/05/2026alla Corte di legittimità di ricercare all’interno di esso se un motivo sia stato articolato edi individuare quale sia il suo esatto contenuto (Cass. 18 giugno 2018, n. 15936): il cheassume particolare rilievo nel caso di specie, dal momento che la sentenza impugnatanon contiene alcun riferimento ad un motivo concernente l’ordinanza resa dal primogiudice che non avrebbe «dato ingresso alle prove costituende, seppur tempestivamenterichieste».«D’altronde, i ricorrenti non hanno neppure spiegato, nel rispetto del già citatoprincipio di autosufficienza, in che cosa sarebbero consistite tali «proprie costituende»:sicché essi sono riusciti uno actu a dolersi presso la Corte di cassazione di un’ordinanzadel giudice di primo grado che non risulta fatta oggetto di impugnazione in appello ed ilcui contenuto è per di più ignoto.«Solo per completezza può dunque aggiungersi che gli stessi ricorrenti richiamanogli articoli 115 e 116 c.p.c., tra l’altro del tutto erroneamente ai sensi del n. 3 dell’articolo360 c.p.c., che non hanno nulla a che vedere con la vicenda processuale:«-) per dedurre la violazione dell'articolo 115 c.p.c., occorre denunciare che ilgiudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativaconsentita dall'art. 116 c.p.c.;«-) la doglianza circa la violazione dell'articolo 116 c.p.c. è poi ammissibile soloove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato ― in assenza di diversa indicazione normativa ― secondo ilsuo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria(come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suoprudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, aisensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui essoancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. Un., 30settembre 2020, n. 20867, ex permultis): vizi, come si premetteva, che nulla hanno ache spartire con la censura concernente il diniego di ammissione delle citate ignote provecostituende.Numero registro generale 5725/2025Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 12206/2026Data pubblicazione 01/05/2026«Dopodiché, il motivo salta dalla doglianza riferita alle prove costituende acensure concernenti tutt’altro: i) il diniego di ammissione di consulenza tecnica; ii) ildiniego di ordinanza di cui all’articolo 210 c.p.c. da impartirsi alla banca.«Ora, tali censure sono inspiegabili, giacché, oltre a non avere nulla a che vederecon il resto del motivo, si disinteressano completamente del contenuto della sentenzaimpugnata, dal momento che la corte d’appello ha espressamente motivato sul punto,senza che il contenuto della motivazione sia stata neanche preso in considerazione dairicorrenti. Sul diniego della consulenza tecnica la sentenza impugnata osserva quantosegue: «Sulla consulenza tecnica contabile, gli appellanti ribadiscono l’indispensabilitàdella stessa al fine di valutare la correttezza del quantum, avendo essi lamentato:l’indebita capitalizzazione anatocistica degli interessi; la nullità della commissione dimassimo scoperto, la nullità della clausola relativa all’applicazione di interessi ai sensidell’art. 1284 c.c.; l’usura. Sul punto, tali doglianze riguardanti i profili di nullità degliindebiti, risultano assolutamente astratti, sviluppati senza riferimento alcuna allaconcreta vicenda contrattuale, oltre che sprovviste di ogni sostegno probatorio». Aquesto riguardo è assorbente il rilievo che tale ratio decidendi, concernente la genericità,in parte qua, dei motivi di appello, non è stata affatto colta dal ricorso: sicché la sentenzaimpugnata non può che rimanere ferma già per il fatto di essere sostenuta al riguardo dauna ratio decidendi non censurata. Ma la corte d’appello non si è fermata qui, ed ha anzidichiarato di condividere «pienamente la scelta del Tribunale di Pesaro di non avvalersidell’ausilio di un consulente tecnico d’ufficio. Sull’asserito anatocismo, il Tribunale ha giàprecisato che l’eccezione, allorché generica, è comunque infondata; per entrambi icontratti è previsto “Tasso creditore annuo: divisa Euro dal 06/04/2004 0,7500%nominale, 0,7521% effettivo” nonché l’art. 7 che prevede la clausola di reciprocità inconformità all’art. 120 TUB. Pertanto l’illegittima applicazione di anatocismo non èrinvenibile sotto il differente profilo conseguente alla coincidenza fra il tasso nominale e iltasso nomina effettivo … Anche la censura sulla illegittima applicazione dellacommissione di massimo scoperto deve ritenersi generica, in quanto sommariamenteenunciata a pag. 13 dell’atto di appello, senza precisare da quale specifico profilo dinullità tale clausola sarebbe viziata. Per contro, va osservato che la clausola risultacorrettamente pattuita … Anche l’eccezione di superamento del tasso soglia,sommariamente richiamata a pag. 13 dell’appello, si palesa generica, avendo gliappellanti omesso qualsiasi riferimento al TEG applicato e al TEGM… Gli appellanti hannopoi lamentato con l’ultimo motivo di appello, la nullità degli interessi ultralegaliassumendo che la stessa deriverebbe dal rinvio per relationem agli usi piazza. Ebbene …dall’analisi delle condizioni economiche e del documento di sintesi non si rinviene in alcunNumero registro generale 5725/2025Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 12206/2026Data pubblicazione 01/05/2026punto la pattuizione di interessi secondo il rinvio agli usi piazza. Né, è doverosoaggiungere, gli appellanti hanno fornito specifiche indicazioni dal quale desumerepredetta violazione. Infine, va ritenuta assolutamente generica l’eccezione riguardantel’illegittima applicazione di ulteriori commissioni e interessi non meglio precisati». Tuttociò non è stato per nulla investito dal moeito in esame. Anche sul diniego dell’ordinanzadi cui all’articolo 210 c.p.c. la corte d’appello ha debitamente preso posizione: «Devecondividersi la motivazione del primo giudice secondo il quale la richiesta ex art. 210c.p.c. richiede una preventiva richiesta stragiudiziale alla banca rimasta inadempiente. Alriguardo, la Suprema Corte ha di recente ribadito il principio, sconfessando allo stessomomento la pronuncia del 2017 n. 11554 richiamata dagli appellanti a sopporto dellapropria difesa…». Dunque, come si diceva, il motivo è redatto come se la sentenza dicorte d’appello non fosse stata neanche pronunciata. E non finisce qui, perché sempre nelcorpo dello stesso motivo i ricorrenti hanno ricordato, ancora una volta passando da unargomento a un altro, di aver lamentato «un abusivo riempimento degli impegnifideiussori, avvenuto contra pacta e che si sarebbe concretato nella arbitraria aggiunta daparte della Banca di un credito (garantito) più elevato e tale da coprire tutta una serie dioperazioni già in essere e di futura attivazione e, dunque, non solo quella a fronte dellaquale era stata prestata»: ed anche qui si ragiona come se la sentenza d’appello nonfosse stata pronunciata, dal momento che la corte territoriale ha detto con tuttachiarezza che si trattava tutt’al più di ipotetico riempimento non contra pacta, ma absquepactis, il quale avrebbe richiesto di essere contrastato a mezzo della querela di falso.«4.2. ― Anche il secondo mezzo è palesemente inammissibile. A parte il richiamonuovamente erroneo agli articoli 115 e 116 c.p.c., sta di fatto che i ricorrenti hannodisconosciuto sottoscrizioni apposte in calce a fideiussioni, riguardo alle quali è stataespletata una consulenza tecnica grafologica che ha stabilito che, al contrario, lesottoscrizioni sono state apposte di pugno degli apparenti sottoscrittori. Quanto allecritiche rivolte alla consulenza tecnica d’ufficio, la corte d’appello ha espressamentemotivato: «È principio costante della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui se ilgiudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non ètenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomentidell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che lecontrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo dellamotivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso” (Cass.Civ. III Sez., sent. 30.07.2004 n. 14638). Ancora, con la Sentenza n. 10688 del24.04.2008, la Cassazione è tornata in materia, statuendo che è consentito al giudice dilimitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio consulente,Numero registro generale 5725/2025Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 12206/2026Data pubblicazione 01/05/2026recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dalconsulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigorosoragionamento logico … Non può certamente ritenersi quale circostanza idonea adisattendere le conclusioni del CTU l’errore richiamato dagli appellanti, atteso checorrettamente il giudice di primo grado ha evidenziato che trattasi di un mero erroremateriale, peraltro in un unico passaggio della CTU e non contestato in sede diosservazioni, e ad ogni modo superabile con l’integrale lettura della CTU». Il motivo nonfa che ripetere il contenuto della censura spiegata in appello, senza occuparsiminimamente della motivazione che precede.«4.3. ― È inammissibile il terzo mezzo. Ancora una volta totalmente fuoribersaglio il riferimento agli articoli 115 e 116 c.p.c. Si sostiene che, trattandosi difideiussioni omnibus, il tetto di esse «veniva fissato con evidente sproporzione rispettoalle attività garantite (nessuna allo stato): ciò nella sostanza si traduce in una limitazionesolo apparente e, dunque, nella sostanziale elusione dell’art. 1938 c.c. (cfr Cass. Civ. n.27005/2008) … In ogni caso, le garanzie fideiussorie che si assume siano statesottoscritte dagli odierni ricorrenti sono nulle nella parte in cui includono clausole pattiziedi deroga agli artt. 1956 ss cod. civ., le quali integrano la rinuncia preventiva ad eccepireogni possibile abuso posto in essere dall’Istituto di Credito».«Ma, quanto alla sproporzione, è sorprendente il richiamo alla decisione numero27005 del 2008 della SC, giacché tale decisione ha disatteso, e non accolto, un motivocol quale si lamentava che la corte territoriale avesse nel caso di specie «qualificato comelegittimo ed immune da vizi il contratto di fideiussione in questione ritenendo chel'indicazione di un importo massimo garantito sproporzionato rispetto alle circostanze delcaso non equivalga ad una sostanziale elusione e violazione della norma contenutanell'art. 1938 c.c.», osservando che «i contenuti del motivo, già di per sé meramentesuggestivi ed apodittici nel loro postulare ― in diritto ― un non meglio precisato (edefinito) rapporto di "proporzionalità necessaria" fra il limite dell'importo massimogarantito e non meglio qualificate "circostanze del caso", di cui non è traccia nelladisposizione normativa, confermano ulteriormente un tal profilo di inammissibilegenericità anche laddove si indirizzano a censurare la pronuncia della Corte territorialesotto il profilo dell'ipotizzato vizio motivazionale»: e cioè ricorrenti hanno invocato asostegno del loro motivo una decisione di legittimità che dà loro torto. Per il resto, ancorauna volta il motivo è spiegato come se la sentenza d’appello non fosse stata pronunciata:«La doglianza è in primo luogo inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c. in quanto nonpuò ritenersi soddisfatto il presupposto della specificità. Gli appellanti, infatti, non si sonoconfrontati con la motivazione del Tribunale, che ha stigmatizzato la genericità dellaNumero registro generale 5725/2025Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 12206/2026Data pubblicazione 01/05/2026contestazione e soprattutto ha affermato che nel nostro ordinamento non vi è alcunanorma imperativa di legge che preveda con riguardo al 1938 c.c. il requisito dellaproporzionalità. Ebbene, gli appellanti avrebbero dovuto aggredire tale passaggio dellamotivazione. Conferma poi il Collegio che la doglianza è comunque generica e astratta,senza alcun riferimento al caso concreto, in quanto non vi è nemmeno una specificaindicazione in che misura l’importo garantito è sproporzionato».«Il ricorso per cassazione neppure sfiora tale ratio decidendi. Stesso discorso vafatto con riguardo alla deroga all’articolo 1956 c.c., tema anch’esso debitamenteesaminato dal giudice di merito con motivazione ignorata dai ricorrenti: «Con il sestomotivo di appello, gli appellanti tornano ad eccepire la propria liberazione ex art. 1956c.c., in considerato del comportamento, contrario a buona fede ed ai principi di correttaerogazione del credito, posta in essere dalla banca opposta, per la abusiva concessione dicredito a soggetto non meritevole, nella piena consapevolezza dell’incapacità di far frontealla obbligazione restitutoria; aggiunge che l’istituto di credito non avrebbe nemmenodimostrato di aver dato informativa ai fideiussori. Il motivo è infondato. Vapreliminarmente ricordato che secondo quanto sancito dall’art. 2697 c.c. e quantoaffermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, ricade interamente sulfideiussore l’onus probandi sia dell’elemento oggettivo, consistente nell’erogazione delnuovo credito a fronte del peggioramento dello stato economico-finanziario della societàsia del profilo soggettivo ovverosia della conoscenza del creditore dell’irrimediabilesituazione d’insolvenza: “è onere della parte, che deduca la violazione del canone dellabuona fede dimostrare, non solo che la nuova concessione di credito sia avvenutanonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitoreprincipale, ma anche che la banca abbia agito nella colpevolezza di una irreversibilesituazione di insolvenza del debitore principale” (Cass. civ., 05/10/2021, n. 26947; Cass.civ. sez. III, 13/03/2024, n. 6685). Nessuna prova documentale o storica è stata fornitadall’appellante che prima della concessione del finanziamento la banca fosse aconoscenza delle difficoltà finanziarie; anzi gli effetti non vi è prova neanche dell’epoca incui il deterioramento dello stato economico finanziario della società garantita si èverificato … Gli appellanti non considerano inoltre che erano onerati dell’obbligo di tenersial corrente delle condizioni patrimoniali della società garantita in forza dell’art. 6 diciascuna garanzia sottoscritta (“di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali deldebitore, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei proprirapporti con la Banca”), norma pattizia di cui va ritenuta la validità, non coincidendo conla preventiva rinuncia all’autorizzazione alla concessione di credito vietata dall’ultimocomma dell’art. 1956 c.c.».Numero registro generale 5725/2025Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 12206/2026Data pubblicazione 01/05/2026«4.4. ― Il quarto mezzo è inammissibile. I motivi di inammissibilità che essomanifesta sono plurimi, ma sarà sufficiente osservare che la corte d’appello,nell’affermare che la nullità delle fideiussioni, perché contenenti le tre note clausolesanzionate dal provvedimento della Banca d’Italia numero 55 del 2005, poteva tutt’al piùriguardare dette clausole, ai sensi dell’articolo 1419 c.c., è pienamente armonica conl’insegnamento che viene dalla sentenza numero 41994 del 2021 delle sezioni unite,avendo la sentenza impugnata ulteriormente chiarito che «la difesa degli opponenti nonha fornito alcun elemento probatorio ― nemmeno sul piano della mera allegazione ―idoneo a far ritenere che le parti non avrebbero stipulato il contratto in carenza delleclausole delle fideiussioni colpite dalla nullità parziale», argomento, quest’ultimo, neppurelontanamente attinto dal motivo in esame, il quale, tra l’altro, si richiama agiurisprudenza antecedente alla decisione ricordata.«4.5. ― Il quinto mezzo è inammissibile. A parte l’ennesima citazione impropriadegli articoli 115 e 116 c.p.c., il motivo pretermette del tutto la motivazione della corted’appello: «È invece carente di specificità la censura sulla asserita prova del credito, inquanto gli appellanti si sono limitati a denunciare l’erroneità della decisione gravata,senza tuttavia aggredire specificatamente il percorso argomentativo adottato dal giudicedi prime cure, il quale ha correttamente precisato che la pretesa creditoria azionata dallabanca doveva ritenersi dimostrata avendo quest’ultima prodotto gli estratti conto (scalarie trimestrali). Gli appellanti avrebbero dovuto dire per quale motivo il corredo probatoriodoveva ritenersi inidoneo a provare il credito». Inidoneità del corredo probatorio che èrimasta anche in questa sede avvolta nell’oscurità».3. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili le conclusioni cui è giunto il Consiglieredelegato e le argomentazioni svolte nella proposta, che non risultano efficacementecontestate dalle considerazioni espresse dalla ricorrente né nella richiesta di decisione nénella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.In particolare, va evidenziato che, in tali atti difensivi, i ricorrenti si sono limitatiad affermazioni del tutto generiche ed apodittiche, evidenziando, oltre l’eccessivoformalismo della proposta, che «si contestano i rilievi di inammissibilità del ricorsointerposti da controparte nella propria difesa ex art. 370 c.p.c., così come non siritengono condivisibili le conclusioni espresse dall’Ill.mo Consigliere, nella proposta di cuiall’art. 380 bis co. 1 c.p.c. La tutela richiesta dai ricorrenti a mezzo dell’atto introduttivo,era (è) invero rivolta alla salvaguardia di garanzie di rilevanza anche costituzionale,inerenti, tra l’altro, il rispetto del diritto di difesa e di contraddittorio (che si desumenegato nella circostanza), la violazione della normativa antitrust conseguita allaapplicazione dello schema ABI vietato nei contratti delle fideiussioni omnibus oggetto diNumero registro generale 5725/2025Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 12206/2026Data pubblicazione 01/05/2026giudizio (di cui a monte si eccepiva l’abusivo riempimento contra pacta), il mal governodegli Istruttori di merito nella gestione processuale delle precedenti fasi di giudizio».Tuttavia, come si vede, i ricorrenti non giungono a spiegare, in concreto, le ragionidella mancata condivisione della proposta.Ciò posto, a fronte di argomentazioni del tutto generiche, può farsi applicazionedel principio, recentemente affermato da questo Corte, secondo il quale «nelprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, a fronte di una proposta didefinizione del giudizio dettagliatamente e puntualmente motivata e di un'istanza che siriduce a chiedere la decisione del ricorso ribadendo le difese già spiegate, la Corte puòlimitarsi a fare proprie la motivazione e la conclusione della proposta, senza aggiungereulteriori elementi a sostegno dell'inammissibilità del ricorso, attività che costituirebbe uninutile dispendio delle risorse giudiziarie e colliderebbe con la ratio di semplificazione eaccelerazione sottesa all'introduzione dell'art. 380-bis c.p.c.» (Cass. Sez. 3, 07/06/2025,n. 15219, Rv. 675336 - 01).4. ― Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.Le spese di giudizio seguono la soccombenza.Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata exart. 380-bis c.p.c., devono essere applicati - come previsto dal comma terzo dello stessoart. 380-bis c.p.c. ora richiamato - il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., conconseguente condanna della parte ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente della somma equitativamente determinata nella misura di cui indispositivo (che si stima pari a quella quantificata a titolo di spese di lite) nonché alpagamento di un ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, il terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96commi 3 e 4 c.p.c., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dallegislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione delproponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilitàaggravata (Cass. Sez. U., 27/09/2023, n. 27433, Rv. 668909 - 01; Cass. Sez. U,13/10/2023, n. 28540, Rv. 669313 - 01).Peraltro, è stato anche precisato che il terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., purcodificando, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo,non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata allavalutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un’interpretazionecostituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass. Sez. U., 27/12/2023, n. 36069,Rv. 670580 - 01). In questa prospettiva, è stato chiarito che non deve farsi luogo allaNumero registro generale 5725/2025Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 12206/2026Data pubblicazione 01/05/2026sanzione processuale di cui all’ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c. laddove la definizionecollegiale del ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nelcaso in cui, a fronte d'una proposta di rigetto o d'inammissibilità nel merito, il ricorsovenga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure venga rigettatoprendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta (Cass. Sez. 2, 01/08/2024, n.21668, Rv. 671987 - 01).Nel caso di specie, non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddettaprevisione legale, avendo trovato la proposta del Consigliere delegato piena conferma inquesta sede. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 5.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €. 200,00 ed agli accessori dilegge;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte contoricorrente,dell’ulteriore somma di €. 5.000,00;condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 infavore della Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data26 marzo 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti