Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 45685/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli del 12 aprile 2023, con la quale, in parziale riforma dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, era stata sostituita a Stara, indagato per i reati di cui agli artt.416, commi 1, 2, 3 e 5 cod. pen. (capo 1) , 110 cod. pen., 8 D.L.vo n.74/2000 (capo 7), 110, 81 cpv., 648-bis e 648-ter.1 cod. pen. (capo 8), la misura della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari 1.1 Al riguardo, i difensori lamentano il mancato annullamento dell'ordinanza genetica per omessa motivazione circa la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ai sensi dell'art. 275, comma 4 cod. proc. pen. visto che Stara era ultrasettantenne e che, nel momento in cui il giudice per le indagini preliminari non offra nessuna motivazione afferente l'eccezionalità delle esigenze cautelari che giustificherebbero la carcerazione di una persona ultrasettantenne, il Tribunale del riesame non ha titolo per integrare la motivazione ma, al contrario, devi annullare l'ordinanza cautelare. 1.2 I difensori eccepiscono la nullità dell'interrogatorio per omessa registrazione audiovisiva dell'atto, per cui l'ordinanza cautelare andava annullata per mancanza di un valido interrogatorio nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il difensore del ricorrente4 ha fatto pervenire rinuncia all'impugnazione in quanto è stata revocata la misura cautelare adottata nei confronti del ricorrente; la rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591., lett.d), cod. proc. pen. 2.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile; per quanto riguarda le spese processuali, questo Collegio ritiene di dover dare continuità all'orientamento espresso da ultimo da Sez. 5, Sentenza n. 10720 del 16/12/2021 Cc. (dep. 24/03/2022 ), Casagrande, secondo cui "in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende." P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli del 12 aprile 2023, con la quale, in parziale riforma dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, era stata sostituita a Stara, indagato per i reati di cui agli artt.416, commi 1, 2, 3 e 5 cod. pen. (capo 1) , 110 cod. pen., 8 D.L.vo n.74/2000 (capo 7), 110, 81 cpv., 648-bis e 648-ter.1 cod. pen. (capo 8), la misura della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari 1.1 Al riguardo, i difensori lamentano il mancato annullamento dell'ordinanza genetica per omessa motivazione circa la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ai sensi dell'art. 275, comma 4 cod. proc. pen. visto che Stara era ultrasettantenne e che, nel momento in cui il giudice per le indagini preliminari non offra nessuna motivazione afferente l'eccezionalità delle esigenze cautelari che giustificherebbero la carcerazione di una persona ultrasettantenne, il Tribunale del riesame non ha titolo per integrare la motivazione ma, al contrario, devi annullare l'ordinanza cautelare. 1.2 I difensori eccepiscono la nullità dell'interrogatorio per omessa registrazione audiovisiva dell'atto, per cui l'ordinanza cautelare andava annullata per mancanza di un valido interrogatorio nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il difensore del ricorrente4 ha fatto pervenire rinuncia all'impugnazione in quanto è stata revocata la misura cautelare adottata nei confronti del ricorrente; la rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591., lett.d), cod. proc. pen. 2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile; per quanto riguarda le spese processuali, questo Collegio ritiene di dover dare continuità all'orientamento espresso da ultimo da Sez. 5, Sentenza n. 10720 del 16/12/2021 Cc. (dep. 24/03/2022 ), Casagrande, secondo cui "in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende." P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso
Sentenza Cassazione n. 45685/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris