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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 13290/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25808-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi della Sig. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1802/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma l'estratto di ruolo relativo a tre cartelle esattoriali, asseritamente notificate tra gli anni 2004 e 2006, per tributi Irpef anni di imposta 1998, 1999 e 2001, deducendo la prescrizione decennale e quinquennale del credito tributario maturata, per effetto della invalidità della notifica delle cartelle esattoriale, ed, in ogni caso, anche nel periodo successivo alla notifica. 2.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso rilevando, pur riconoscendo la correttezza della notifica delle cartelle, che il credito si era, comunque, prescritto non essendo intervenuti validi atti interruttivi successivi alla notifica delle cartelle. 3.La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva l'appello rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che la prescrizione dei crediti, maturata successivamente alla notifica delle cartelle non poteva essere eccepita impugnando l'estratto di ruolo.

4. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi della defunta [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo.

Ric. 2020 n. 25808 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -2- L'Agenzia delle Entrate-Riscossioni ha svolto difese depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dei principi in tema di interesse ad agire ai fini dell'impugnazione dell'estratto ruolo per l'accertamento della intervenuta prescrizione della pretesa fiscale maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento. ( 2.La controversia non si pone in termini dell'immediata evidenza decisoria non essendoSi formato un indirizzo consolidato in materia

3. La causa va,quindi, rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza P.Q.M.

Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] siden dr.Ma CA•4CE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25808-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi della Sig. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1802/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma l'estratto di ruolo relativo a tre cartelle esattoriali, asseritamente notificate tra gli anni 2004 e 2006, per tributi Irpef anni di imposta 1998, 1999 e 2001, deducendo la prescrizione decennale e quinquennale del credito tributario maturata, per effetto della invalidità della notifica delle cartelle esattoriale, ed, in ogni caso, anche nel periodo successivo alla notifica. 2.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso rilevando, pur riconoscendo la correttezza della notifica delle cartelle, che il credito si era, comunque, prescritto non essendo intervenuti validi atti interruttivi successivi alla notifica delle cartelle. 3.La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva l'appello rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che la prescrizione dei crediti, maturata successivamente alla notifica delle cartelle non poteva essere eccepita impugnando l'estratto di ruolo. 4. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi della defunta [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo. Ric. 2020 n. 25808 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- L'Agenzia delle Entrate-Riscossioni ha svolto difese depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dei principi in tema di interesse ad agire ai fini dell'impugnazione dell'estratto ruolo per l'accertamento della intervenuta prescrizione della pretesa fiscale maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento. ( 2.La controversia non si pone in termini dell'immediata evidenza decisoria non essendoSi formato un indirizzo consolidato in materia 3. La causa va,quindi, rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza P.Q.M. Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] siden dr.Ma CA•4CE
Sentenza Cassazione n. 13290/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris