CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 22099/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERLOCUTORIA sul ricorso 25278/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] A. Bosio 2 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cancello; intimato nonché contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso q g l' dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 550/2019 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il Monte dei [OSCURATO:SOCIETA], s.p.a., ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza n. 550 del 2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], esponendo che: [OSCURATO:PERSONA] aveva proceduto, nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cancello, a pignoramento presso la deducente quale terzo tesoriere; - la deducente aveva reso dichiarazione negativa in ragione del saldo di conto, ma il Tribunale aveva egualmente disposto l'assegnazione, osservando che, da quanto emergente dalla suddetta dichiarazione, residuava, sull'anticipazione di cassa, un margine utilizzabile; - la società istante aveva quindi opposto ex art. 617, cod. proc. civ., l'ordinanza, e il Tribunale, all'esito della fase sommaria, aveva invece rigettato l'opposizione, ritenendo l'anticipazione di cassa assimilabile, funzionalmente, a un'apertura di credito costitutiva del diritto potestativo di ottenere l'erogazione di una somma determinante, con il concreto esercizio di quello, l'insorgere di un credito esigibile nei confronti della banca, sicché il margine di anticipazione di cassa accertato dal giudice dell'esecuzione era equiparabile a un credito condizionato, traducendosi in una posizione attiva pignorabile perché suscettibile di concreta sebbene futura capacità satisfattiva; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 543, 546, 547, 549, 552, cod. proc. civ., 1823, 1830, 1852, 1853, cod. civ., 159, d.lgs. n. 267 del 2000, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che il margine utilizzabile dell'anticipazione di cassa, al pari di RG n 25278 del 2019 Cons. rel. Paolo P )rreca un fido di conto, non elideva il segno complessivamente negativo di quest'ultimo, non escluso dai possibili rientri con funzione ripristinatoria e non solutoria, impedendo così l'assegnazione invece disposta, trattandosi, pertanto, di questione diversa da quella dell'evocata pignorabilità; Rilevato che preliminarmente, parte controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché notificato all'ente locale esecutato a indirizzo p.e.c. tratto dal registro IPA e non dal ReGIndE; l'eccezione è fondata e va pertanto disposta la rinnovazione della notifica; questa Corte ha chiarito (Cass., 14/12/2021, n. 23445, pagg. 5 e seguenti, per una completa ricostruzione della successione normativa nel tempo) che: - la notifica telematica alle pubbliche amministrazioni dev'essere eseguita presso il registro ReGIndE, e non IPA, pena la• nullità della stessa; - la modifica normativa (non considerata nella formulazione dell'eccezione perché successiva) apportata all'art. 28, comma 1, lettera c), d.l. n. 76 del 2020, come convertito dalla legge n. 120 del 2020, ha poi stabilito che «fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12 [ReGIndE], la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [IPA], e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario RG n 25278 del 2019 Cons. rel. Paolo P eca indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni»; - tale modificazione non è però applicabile alle notificazioni che siano, come nella fattispecie, precedenti alla sua introduzione: infatti, «se il legislatore ha ritenuto necessario introdurre tale specifica disciplina, deve desumersi che la precedente normativa non consentisse di effettuare una valida notifica presso il registro IPA; inoltre, se il legislatore avesse voluto dettare una interpretazione autentica della precedente normativa di settore, avrebbe dovuto chiarirlo, mentre alcun elemento in tal senso è dato evincere dal nuovo dato normativo» (Cass., n. 23445 del 2021, pagg. 8-9); come anticipato, trattandosi di notifica nulla, al contempo a litisconsorte necessario (il debitore esecutato), deve disporsene il rinnovo come in dispositivo; P.Q.M. La Corte dispone il rinnovo della notificazione nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cancello, nel te