CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 02495/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36076-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 59/2017 [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso il decreto n. cronologico 187/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 18/10/2019 R.G.N. 27743/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2753- 2754 c.c. R.G.N.36076/2019 Cron. Rep. Ud.12/12/2024 [OSCURATO:PERSONA] Con decreto n.187/19, il Tribunale di Torino rigettava l’opposizione allo stato passivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare dei propri crediti per contributo integrativo non pagato per gli anni 2007, 2008, 2009, 2013, nonché per sanzioni conseguenti all’omesso pagamento. I creditierano stati ammessi in via chirografaria e [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva con l’opposizione la loro ammissione in via privilegiata ai sensi degli artt.2753 e 2754 c.c. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione affermando che il contributo integrativo non è finalizzato ad assicurare una copertura previdenziale, trattandosi di un contributo di solidarietà necessario a finanziare [OSCURATO:SOCIETA]. Avverso il decreto, [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per un motivo. Il fallimento è rimasto intimato. All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA] deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2745, 2753, 2754. Il Tribunale non avrebbe considerato che [OSCURATO:SOCIETA] gestisce l’assicurazione obbligatoria contro invalidità e vecchiaia; non si tratterebbedi assicurazione volontaria bensìimposta dalla legge. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già deciso causa analoga alla presente, relativa al contributo integrativo e alle sanzioni per mancato pagamento; in detta pronuncia (Cass.33787/22) è stato chiarito che [OSCURATO:SOCIETA] gestisce un regime di previdenza sociale obbligatoria, per cui i relativi crediti per contributo integrativo e sanzioni devono essere assistiti dal privilegio degli artt.2753 e 2754 c.c. Resta solo da aggiungere che non può rilevare l’art.2751-bis, n.2 c.c., con riguardo al contributo integrativo dovuto dai professionisti alle rispettive casse, al fine di escludere il richiamo agli artt.2753 e 2754 c.c. L ’art.2751 - bis, n.2 c.c., nella sua attuale formulazione, è stato infatti introdotto con la l. n.205/17, mentre nel caso di specie si tratta di crediti pregressi, relativi agli anni 2007, 2008, 2009, 2013. Va dunque accolto il ricorso e cassato il decreto oggetto di ricorso, con rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione per i conseguenti provvedimenti in tema di formazione dello stato pas