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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 febbraio 2025

Cassazione n. 07104/2025

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23783-2022 r.g. propostoda: Italia Comfidisocietà consortile a responsabilità limitata ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 60, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 61. - - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazioneC.F./[OSCURATO:PARTITA_IVA]. - intimato - avverso il decreto n. cronol. 5823/2022 emesso dal Tribunale di Prato il 29 luglio 2022, depositatoincancelleria il 2 agosto 2022 e comunicat o il 2 agosto 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/2/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Prato, decidendo sull’opposizione allo stato passivo presentata da Italia Comfidi società consortile a responsabilità limitata nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, ha rigettato la proposta impugnazione avverso il provvedimento del g.d., con il quale quest’ultimo, rendendo esecutivo lo stato passivo, aveva, per quanto qui interessa, ammesso il credito insinuato per il solo importo chirografario di euro 28.294,98, con l’esclusione dell’ulteriore importo di euro 113.179,89 richiesto in via privilegiata, sulla base del rilievo che, trattandosi di somma rimborsata da Mediocredito centrale s.p.a., la relativa domanda di insinuazione avrebbe dovuto essere presentata autonomamente da quest’ultimo.

2. Il Tribunale ha rilevato ed osservato che: (i) Confidi aveva assunto un obbligo nei confronti del Fondo di Garanzia di attuare le procedure di recupero dei crediti per conto di quest’ultimo, con la previsione di concordare con Mediocredito centrale s.p.a. le modalità di attuazione; (ii) anche le modalità operative, documento prodotto dalla stessa parte opponente, avevano evidenziato che le parti avrebbero dovuto concordare le modalità di recupero; (iii) se era vero che sussisteva un obbligo di Confidi diattivarsi, ai fini delle procedure di recupero, per Mediocredito, quale esercente dellagaranzia, era altrettanto vero che tale obbligo - tanto nelle disposizioni operative che nell’atto, con specifico riferimento ai crediti oggetto del giudizio di opposizione -era indicato solo genericamente; (iv) nonostante, poi, la previsione di rinvio alle specifiche modalità di attuazione del recupero “da concordare”, nessuna prova delle stesse era stata fornita nel presente procedimento ove, con l’atto introduttivo, erano peraltro maturate le preclusioni in ordine alle produzioni documentali; (v) peraltro, l’assunzione di un obbligo e le modalità operative non potevano costituire eccezione alle regole che disciplinano la rappresentanza processuale e che, in base all’art. 77 c.p.c., richiedono un potere conferito per iscritto; (vi) la norma processuale da ultimo richiamata statuisce infatti che “Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.

Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi ha residenza o domicilio nello Stato e all’institore”; (vii) taliregole dovevano trovare applicazione anche in sede di insinuazione allo stato passivo, con la conseguenza che non poteva derogarsi ad una norma avente forza di legge sulla base di disposizioni convenzionali ovvero di normative secondarie; (viii) l’obbligo di Confidi di agire per il recupero degli importi spettanti al Fondo di garanzia non sarebbe potuto essere disgiunto – in assenza di espressa previsione di legge derogatoria a quanto previsto nell’art. 77 c.p.c. –dalla necessità di provare, per iscritto, la fonte del potere di agire in giudizio per il singolo recupero del credito. 2.Il decreto, pubblicato il 29 luglio 2022 , è stat o impugnat o da Italia Comfidi società consortile a responsabilità limitatacon ricorso per cassazione, affidato adue motivi. [OSCURATO:PERSONA] 4M [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, intimato, non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione“della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 2, comma 100, lett. a (disposizioni operative del fondo di garanzia per le pmi), parte vi, paragrafo b.3”, sul rilievo che il Tribunale non avrebbe applicato alla fattispecie in esame la suddetta normativa, vigente al momentodel perfezionamento della riassicurazione, e che lo stessonon avrebbe considerato , come derivante dall’applicazione della stessa, la sua legittimazione ad agire anche in relazione all ’ istanza di insinuazione al passivo del fallimento 4M [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1 Ricorda la parte ricorrente che le “ [OSCURATO:PERSONA] ” disciplinano, più in particolare e per quanto riguarda la fattispecie , tra le tre ipotesi di ammissione alla garanzia pubblicadel Fondo, anche la “riassicurazione” che rappresenta proprio la vicenda, come nel caso qui in discussione, nella quale il soggetto richiedente la garanzia del Fondo è il Confidi, sempre quale soggetto intermediario tra la Banca e il Fondo.

Ma nel caso qui in parola - aggiunge la ricorrente - aveva provveduto a pagare alla Banca la garanzia prestata in suo favore ed ilFondo le aveva dunque corrisposto la somma garantita dal Fondo medesimo, previoesame dell’atto d’obbligo contenente la contabile di pagamentodella garanzia. 1.2 Si evidenzia - sempre da parte della ricorrente - che, i n quest’ultima ipotesi, contemplata dalle “[OSCURATO:PERSONA]” e che qui ricorre rebbe , avrebbe dovuto svolgere, per conto del Fondo stesso, ai sensi delle [OSCURATO:PERSONA] e in virtù dell’atto d’obbligo sottoscritto e inoltrato al Fondo, le azioni di recupero del credito, concordando le stesse con quest’ultimo.

Ne consegue che, per accedere alla garanzia del Fondo ed evitareuna possibile revoca della stessa, doveva necessariamente rispet tare le [OSCURATO:PERSONA] del Fondo.

Ne discende ancora che, i n caso di riassicurazione, in base a quanto previsto dalle stesse “ [OSCURATO:PERSONA]”, sarebbe stata senza dubbio essa ricorrente che, in nome e per conto del Fondo, avrebbe dovuto promuovere le azioni di recupero del credito chedovevano essere previamente concordate con il Fondo. 1.3Si osserva, così, che, diversamente da quanto erroneamente opinato dal Tribunale di Prato, non si tratterebbe affatto di un obbligo indicato solo genericamente, ma dell’assunzione di una sua precisaobbligazione in ordine al recupero del credito oggettodella controgaranzia del [OSCURATO:PERSONA] spa.Conclude pertanto la ricorrente nel senso che, dall’applicazione al caso di specie della l. n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 2, comma 100, lett. a, Parte VI, Paragrafo B.3, nonché dalla sottoscrizione deg li atti d’obbligo, sarebbe derivato proprio l’obbligo di promuovere le azioni di recupero del credito oggetto di riassicurazione pubblica e la sua legittimazione dunque ad agire nell’istanza di insinuazione al passivo del fallimento 4M group spa.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,dell’art. 77 c.p.c., per aver erroneamente applicato la normativa dettata dall’articolo da ultimo menzionato alla fattispecie in esame - la quale riguarda va la diversa questione della sua legittimità ad agire derivante dalla disciplina della riassicurazione prevista dalleDisposizioni Operative del Fondo di garanzia per le PMI -e non già quella della rappresentanza processuale volontaria. 2.1 I due motivi - che possono essere esaminati congiuntamente - sono fondati, anche sulla base delle condivisibili osservazioni della ricorrente sopra richiamate. 2.2 Va infatti osservato che nella peculiare operazione sopra descritta vige la garanzia del Fondo ex l. n. 662/1996, anche se non è il Fondo ad insinuarsi nel passivo fallimentare, bensì Comfidi, in una operazione, cioè, di apparente riassicurazione.

Ne consegue che in questa sede Comfidista agendo per conto del Fondo e non già in proprio per un suo credito, e ciò sulla base della normativa e delle disposizioni operative sopra richiamatedalla ricorrente che prevedonoproprio la legittimazione attiva di Comfidi per agire in nome e per conto del Fondo, nella materia in esame.

Sul punto va anche ricordata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9657del 10/04/2024).

Ne consegue che nessun dubbio può residuare sulla legittimazione attiva della odierna ricorrente in ordine alle azioni di recupero del credito oggetto di riassicurazione pubblica e la sua legittimazione dunque ad agire nell’istanza di insinuazione al passivo del fallimento 4M group [OSCURATO:SOCIETA]. accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23783-2022 r.g. propostoda: Italia Comfidisocietà consortile a responsabilità limitata ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 60, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 61. - - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazioneC.F./[OSCURATO:PARTITA_IVA]. - intimato - avverso il decreto n. cronol. 5823/2022 emesso dal Tribunale di Prato il 29 luglio 2022, depositatoincancelleria il 2 agosto 2022 e comunicat o il 2 agosto 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/2/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Prato, decidendo sull’opposizione allo stato passivo presentata da Italia Comfidi società consortile a responsabilità limitata nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, ha rigettato la proposta impugnazione avverso il provvedimento del g.d., con il quale quest’ultimo, rendendo esecutivo lo stato passivo, aveva, per quanto qui interessa, ammesso il credito insinuato per il solo importo chirografario di euro 28.294,98, con l’esclusione dell’ulteriore importo di euro 113.179,89 richiesto in via privilegiata, sulla base del rilievo che, trattandosi di somma rimborsata da Mediocredito centrale s.p.a., la relativa domanda di insinuazione avrebbe dovuto essere presentata autonomamente da quest’ultimo. 2. Il Tribunale ha rilevato ed osservato che: (i) Confidi aveva assunto un obbligo nei confronti del Fondo di Garanzia di attuare le procedure di recupero dei crediti per conto di quest’ultimo, con la previsione di concordare con Mediocredito centrale s.p.a. le modalità di attuazione; (ii) anche le modalità operative, documento prodotto dalla stessa parte opponente, avevano evidenziato che le parti avrebbero dovuto concordare le modalità di recupero; (iii) se era vero che sussisteva un obbligo di Confidi diattivarsi, ai fini delle procedure di recupero, per Mediocredito, quale esercente dellagaranzia, era altrettanto vero che tale obbligo - tanto nelle disposizioni operative che nell’atto, con specifico riferimento ai crediti oggetto del giudizio di opposizione -era indicato solo genericamente; (iv) nonostante, poi, la previsione di rinvio alle specifiche modalità di attuazione del recupero “da concordare”, nessuna prova delle stesse era stata fornita nel presente procedimento ove, con l’atto introduttivo, erano peraltro maturate le preclusioni in ordine alle produzioni documentali; (v) peraltro, l’assunzione di un obbligo e le modalità operative non potevano costituire eccezione alle regole che disciplinano la rappresentanza processuale e che, in base all’art. 77 c.p.c., richiedono un potere conferito per iscritto; (vi) la norma processuale da ultimo richiamata statuisce infatti che “Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari. Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi ha residenza o domicilio nello Stato e all’institore”; (vii) taliregole dovevano trovare applicazione anche in sede di insinuazione allo stato passivo, con la conseguenza che non poteva derogarsi ad una norma avente forza di legge sulla base di disposizioni convenzionali ovvero di normative secondarie; (viii) l’obbligo di Confidi di agire per il recupero degli importi spettanti al Fondo di garanzia non sarebbe potuto essere disgiunto – in assenza di espressa previsione di legge derogatoria a quanto previsto nell’art. 77 c.p.c. –dalla necessità di provare, per iscritto, la fonte del potere di agire in giudizio per il singolo recupero del credito. 2.Il decreto, pubblicato il 29 luglio 2022 , è stat o impugnat o da Italia Comfidi società consortile a responsabilità limitatacon ricorso per cassazione, affidato adue motivi. [OSCURATO:PERSONA] 4M [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, intimato, non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione“della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 2, comma 100, lett. a (disposizioni operative del fondo di garanzia per le pmi), parte vi, paragrafo b.3”, sul rilievo che il Tribunale non avrebbe applicato alla fattispecie in esame la suddetta normativa, vigente al momentodel perfezionamento della riassicurazione, e che lo stessonon avrebbe considerato , come derivante dall’applicazione della stessa, la sua legittimazione ad agire anche in relazione all ’ istanza di insinuazione al passivo del fallimento 4M [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1 Ricorda la parte ricorrente che le “ [OSCURATO:PERSONA] ” disciplinano, più in particolare e per quanto riguarda la fattispecie , tra le tre ipotesi di ammissione alla garanzia pubblicadel Fondo, anche la “riassicurazione” che rappresenta proprio la vicenda, come nel caso qui in discussione, nella quale il soggetto richiedente la garanzia del Fondo è il Confidi, sempre quale soggetto intermediario tra la Banca e il Fondo. Ma nel caso qui in parola - aggiunge la ricorrente - aveva provveduto a pagare alla Banca la garanzia prestata in suo favore ed ilFondo le aveva dunque corrisposto la somma garantita dal Fondo medesimo, previoesame dell’atto d’obbligo contenente la contabile di pagamentodella garanzia. 1.2 Si evidenzia - sempre da parte della ricorrente - che, i n quest’ultima ipotesi, contemplata dalle “[OSCURATO:PERSONA]” e che qui ricorre rebbe , avrebbe dovuto svolgere, per conto del Fondo stesso, ai sensi delle [OSCURATO:PERSONA] e in virtù dell’atto d’obbligo sottoscritto e inoltrato al Fondo, le azioni di recupero del credito, concordando le stesse con quest’ultimo. Ne consegue che, per accedere alla garanzia del Fondo ed evitareuna possibile revoca della stessa, doveva necessariamente rispet tare le [OSCURATO:PERSONA] del Fondo. Ne discende ancora che, i n caso di riassicurazione, in base a quanto previsto dalle stesse “ [OSCURATO:PERSONA]”, sarebbe stata senza dubbio essa ricorrente che, in nome e per conto del Fondo, avrebbe dovuto promuovere le azioni di recupero del credito chedovevano essere previamente concordate con il Fondo. 1.3Si osserva, così, che, diversamente da quanto erroneamente opinato dal Tribunale di Prato, non si tratterebbe affatto di un obbligo indicato solo genericamente, ma dell’assunzione di una sua precisaobbligazione in ordine al recupero del credito oggettodella controgaranzia del [OSCURATO:PERSONA] spa.Conclude pertanto la ricorrente nel senso che, dall’applicazione al caso di specie della l. n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 2, comma 100, lett. a, Parte VI, Paragrafo B.3, nonché dalla sottoscrizione deg li atti d’obbligo, sarebbe derivato proprio l’obbligo di promuovere le azioni di recupero del credito oggetto di riassicurazione pubblica e la sua legittimazione dunque ad agire nell’istanza di insinuazione al passivo del fallimento 4M group spa. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,dell’art. 77 c.p.c., per aver erroneamente applicato la normativa dettata dall’articolo da ultimo menzionato alla fattispecie in esame - la quale riguarda va la diversa questione della sua legittimità ad agire derivante dalla disciplina della riassicurazione prevista dalleDisposizioni Operative del Fondo di garanzia per le PMI -e non già quella della rappresentanza processuale volontaria. 2.1 I due motivi - che possono essere esaminati congiuntamente - sono fondati, anche sulla base delle condivisibili osservazioni della ricorrente sopra richiamate. 2.2 Va infatti osservato che nella peculiare operazione sopra descritta vige la garanzia del Fondo ex l. n. 662/1996, anche se non è il Fondo ad insinuarsi nel passivo fallimentare, bensì Comfidi, in una operazione, cioè, di apparente riassicurazione. Ne consegue che in questa sede Comfidista agendo per conto del Fondo e non già in proprio per un suo credito, e ciò sulla base della normativa e delle disposizioni operative sopra richiamatedalla ricorrente che prevedonoproprio la legittimazione attiva di Comfidi per agire in nome e per conto del Fondo, nella materia in esame. Sul punto va anche ricordata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9657del 10/04/2024). Ne consegue che nessun dubbio può residuare sulla legittimazione attiva della odierna ricorrente in ordine alle azioni di recupero del credito oggetto di riassicurazione pubblica e la sua legittimazione dunque ad agire nell’istanza di insinuazione al passivo del fallimento 4M group [OSCURATO:SOCIETA]. accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di P
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