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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 19328/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21235/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 66 presso lo studio legale Fantozzi & Associati e rappresentati e difesi dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende – controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REGIONALE DELLA SARDEGNAn. 35/01/15, depositata il 04/02/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’08 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 Numero registro generale 21235/2015 Numero sezionale 2077/2022 Numero di raccolta generale 19328/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con sette motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello proposto dai contribuenti avverso la sentenza della C.t.p. di Cagliari che aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2004, erano stati recuperati a tassazione maggiori redditi in ragione della plusvalenza realizzata in conseguenza della cessione a titolo oneroso di un terreno edificabile.

Considerato che: i ricorrenti, premesso di avere presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1° dicembre 2016, n. 225, con riferimento alle cartella di pagamento recanti l'iscrizione a ruolo relativamente agli avvisi di accertamento di cui è causa e di avere provveduto al versamento integrale delle somme dovute, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso chiedendo la compensazione delle spese di lite; l’Avvocatura generale dello Stato, premesso che l’Agenzia delle Entrate con nota del 04/05/2022 prot.

N. 95997 aveva confermato che i contribuenti avevano provveduto al pagamento per la definizione agevolata, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n.193 del 2016, convertito con modificazioni in legge n.225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod.proc.civ., per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente; deve, peraltro, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 Numero registro generale 21235/2015 Numero sezionale 2077/2022 Numero di raccolta generale 19328/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018 n. 24083); sulla base della documentazione allegata in atti può, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le ha anticipate (cfr. Cass.30/10/2019, n. 27805, Cass.27/04/2018, n.10198); nell'ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd.

«doppio contributo unificato», di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ove il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso, sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (cfr.Cass.07/06/2018 n.14782); P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, per rinuncia, ai sensi dell'art.6 del d.l.n.193 del 2016, e cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, l’08 giugno 2022 IL PRESIDENTE ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21235/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 66 presso lo studio legale Fantozzi & Associati e rappresentati e difesi dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende – controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REGIONALE DELLA SARDEGNAn. 35/01/15, depositata il 04/02/2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’08 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 Numero registro generale 21235/2015 Numero sezionale 2077/2022 Numero di raccolta generale 19328/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con sette motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello proposto dai contribuenti avverso la sentenza della C.t.p. di Cagliari che aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2004, erano stati recuperati a tassazione maggiori redditi in ragione della plusvalenza realizzata in conseguenza della cessione a titolo oneroso di un terreno edificabile. Considerato che: i ricorrenti, premesso di avere presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1° dicembre 2016, n. 225, con riferimento alle cartella di pagamento recanti l'iscrizione a ruolo relativamente agli avvisi di accertamento di cui è causa e di avere provveduto al versamento integrale delle somme dovute, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso chiedendo la compensazione delle spese di lite; l’Avvocatura generale dello Stato, premesso che l’Agenzia delle Entrate con nota del 04/05/2022 prot. N. 95997 aveva confermato che i contribuenti avevano provveduto al pagamento per la definizione agevolata, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n.193 del 2016, convertito con modificazioni in legge n.225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod.proc.civ., per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente; deve, peraltro, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 Numero registro generale 21235/2015 Numero sezionale 2077/2022 Numero di raccolta generale 19328/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018 n. 24083); sulla base della documentazione allegata in atti può, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le ha anticipate (cfr. Cass.30/10/2019, n. 27805, Cass.27/04/2018, n.10198); nell'ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd. «doppio contributo unificato», di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ove il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso, sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (cfr.Cass.07/06/2018 n.14782); P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, per rinuncia, ai sensi dell'art.6 del d.l.n.193 del 2016, e cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma, l’08 giugno 2022 IL PRESIDENTE ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . 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Sentenza Cassazione n. 19328/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris