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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25863/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso gli indirizzi Pec: ; ; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1187/3/2017 della Commis sione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 20 luglio 2017; REDDITI D’IMPRESA – COSTI - INERENZAudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con rogito registrato il 9 ottobre 2006 L’Arciere -soc. coop a.r.l. cedeva alla SAN GERMANOs.r.l. un ramo d’azienda relativo all’attività di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, ricevendo l’importo di € 35.000,00 per attrezzature ed € 705.000,00 per avviamento.

La [OSCURATO:PERSONA] procedeva quindi all’ammortamento dell’avviamento deducendo 1/18 per anno.

L’Agenzia delle entrate– in un avviso di accertamento notificato alla [OSCURATO:PERSONA] - riqualificava il contratto di cessione di azienda ravvisando in particolare – per quel che rileva in questa sede - una prestazione di servizi derivanti da un’obbligazione di fare, di non fare e di permettere in quanto la società L’Arciere si era impegnata a non operare per cinque anni nel settore della raccolta dei rifiuti.

Il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] contro l’atto impositivo veniva respinto dalla Commissione tributaria provinciale di Torino con sentenza poi passata in giudicato.

La [OSCURATO:PERSONA] chiedeva quindi il rimborso delle maggiori imposte versatea seguito della mancata deduzione integrale del costo di avviamentonell’anno di competenza, come sarebbe stato legittimo in base alla riqualificazione del contratto effettuata dall’Ufficio.

Contro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso la [OSCURATO:PERSONA] propone va ricorso dinanzi alla CTP di Torino che lo accoglieva.

La CTR del Piemonte accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 21743/2015, accoglieva il ricorso della società contribuente con riguardo all a censurata indeducibilità delcosto , ritenuto dall’Ufficio non ineren te .Il giudice del rinvio, con la sentenza indicata in epigrafe , riconosceva l’inerenza del costo e la sua deducibilità dichiarando l’illegittimità del silenzio rifiuto e l’obbligo dell’Ufficio di procedere al rimborso.

Avverso la sentenza della CTRl’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi.

La società contribuenteresiste con controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. per mancata attuazione del principio di diritto sancito nella sentenza di cassazione con rinvio e comunque di quanto ivi statuito.

Con il secondo motivosidenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 5, t.u.i.r. e dell’art. 2697cod. civ.

Con i due motivi, trattati congiuntamente dalla ricorrente, si censura la sentenza impugnata per avere la CTR - dopo aver correttamente rilevato che la nozione di i nerenza presuppone che il costo sia sostenutoal fine di svolgere un ’ attività potenzialmente idonea a produrre utili- statuito in modo apodittico che non è contestabile che il costo sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] «per subentrare nei contratti stipulati dalla coop.

Arcieri ai fini dello svolgimento dell’attività di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani sia deducibile a fronte dei ricavi derivanti dai contratti stessi», così riconoscendo l’inerenza del costo senza accertare in concreto l’esistenza e la produzione dei ricavi.

2. Idue motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati.

Con la menzionata sentenza n. 21743/2015 questa Corte ha rilevato che la relazione di inerenza doveva essere valutata con riferimento alle prestazioni di non facere consistenti nell'astensione quinquennale nel settore di attività di raccolta dei rifiuti.

Ha rimesso quindi la causa al giudice di merito per unacorretta applicazione del concetto di inerenza intesa quale costo sostenuto al fine di svolgere un’attività potenzialmente idonea a produrre utili.

Il giudice del rinvio si è attenuto al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione.

Difatti la CTR, dopo aver affermato che l’inerenza esprime un concetto relazionaletra due concetti (la spesa e l’impresa) per cui il costo assume rilevanza non tanto per la sua esplicita e diretta connessione a una precisa componente del reddito ma in virtù della sua correlazione con l’impresa in quanto tale, ha accertatoin concreto nella fattispecie l’inerenza dei costi .

Ed invero, in tema di imposte sui redditi, affinché un costo sostenuto dall'imprenditore sia fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa non è necessario che esso sia stato sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all'impresa in quanto tale, e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere una attività potenzialmente idonea a produrre utili (Cass. n. 16826/2007; in senso conformeCass. n. 20049/2017), non essendo richiesta la prova di un rapporto diretto tra spesa e ricavo secondo una correlazione puramente meccanica e atomistica.

3. Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudiziodi legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso gli indirizzi Pec: ; ; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1187/3/2017 della Commis sione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 20 luglio 2017; REDDITI D’IMPRESA – COSTI - INERENZAudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con rogito registrato il 9 ottobre 2006 L’Arciere -soc. coop a.r.l. cedeva alla SAN GERMANOs.r.l. un ramo d’azienda relativo all’attività di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, ricevendo l’importo di € 35.000,00 per attrezzature ed € 705.000,00 per avviamento. La [OSCURATO:PERSONA] procedeva quindi all’ammortamento dell’avviamento deducendo 1/18 per anno. L’Agenzia delle entrate– in un avviso di accertamento notificato alla [OSCURATO:PERSONA] - riqualificava il contratto di cessione di azienda ravvisando in particolare – per quel che rileva in questa sede - una prestazione di servizi derivanti da un’obbligazione di fare, di non fare e di permettere in quanto la società L’Arciere si era impegnata a non operare per cinque anni nel settore della raccolta dei rifiuti. Il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] contro l’atto impositivo veniva respinto dalla Commissione tributaria provinciale di Torino con sentenza poi passata in giudicato. La [OSCURATO:PERSONA] chiedeva quindi il rimborso delle maggiori imposte versatea seguito della mancata deduzione integrale del costo di avviamentonell’anno di competenza, come sarebbe stato legittimo in base alla riqualificazione del contratto effettuata dall’Ufficio. Contro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso la [OSCURATO:PERSONA] propone va ricorso dinanzi alla CTP di Torino che lo accoglieva. La CTR del Piemonte accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate. La Corte di cassazione, con sentenza n. 21743/2015, accoglieva il ricorso della società contribuente con riguardo all a censurata indeducibilità delcosto , ritenuto dall’Ufficio non ineren te .Il giudice del rinvio, con la sentenza indicata in epigrafe , riconosceva l’inerenza del costo e la sua deducibilità dichiarando l’illegittimità del silenzio rifiuto e l’obbligo dell’Ufficio di procedere al rimborso. Avverso la sentenza della CTRl’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi. La società contribuenteresiste con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. per mancata attuazione del principio di diritto sancito nella sentenza di cassazione con rinvio e comunque di quanto ivi statuito. Con il secondo motivosidenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 5, t.u.i.r. e dell’art. 2697cod. civ. Con i due motivi, trattati congiuntamente dalla ricorrente, si censura la sentenza impugnata per avere la CTR - dopo aver correttamente rilevato che la nozione di i nerenza presuppone che il costo sia sostenutoal fine di svolgere un ’ attività potenzialmente idonea a produrre utili- statuito in modo apodittico che non è contestabile che il costo sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] «per subentrare nei contratti stipulati dalla coop. Arcieri ai fini dello svolgimento dell’attività di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani sia deducibile a fronte dei ricavi derivanti dai contratti stessi», così riconoscendo l’inerenza del costo senza accertare in concreto l’esistenza e la produzione dei ricavi. 2. Idue motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati. Con la menzionata sentenza n. 21743/2015 questa Corte ha rilevato che la relazione di inerenza doveva essere valutata con riferimento alle prestazioni di non facere consistenti nell'astensione quinquennale nel settore di attività di raccolta dei rifiuti. Ha rimesso quindi la causa al giudice di merito per unacorretta applicazione del concetto di inerenza intesa quale costo sostenuto al fine di svolgere un’attività potenzialmente idonea a produrre utili. Il giudice del rinvio si è attenuto al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione. Difatti la CTR, dopo aver affermato che l’inerenza esprime un concetto relazionaletra due concetti (la spesa e l’impresa) per cui il costo assume rilevanza non tanto per la sua esplicita e diretta connessione a una precisa componente del reddito ma in virtù della sua correlazione con l’impresa in quanto tale, ha accertatoin concreto nella fattispecie l’inerenza dei costi . Ed invero, in tema di imposte sui redditi, affinché un costo sostenuto dall'imprenditore sia fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa non è necessario che esso sia stato sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all'impresa in quanto tale, e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere una attività potenzialmente idonea a produrre utili (Cass. n. 16826/2007; in senso conformeCass. n. 20049/2017), non essendo richiesta la prova di un rapporto diretto tra spesa e ricavo secondo una correlazione puramente meccanica e atomistica. 3. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudiziodi legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi li
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