CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2025
Cassazione n. 14141/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] g [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta alla unificazione in continuazione de: reati ex artt. 116-bis/416-bis.1, 618 °2 474 cod. pen., commessi in Napoli da! 2010 al 2013, di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 04/10/2018, passata in giudicato il 02/12/2020 (condanna alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione) ed ex art. 629 cod. pen., commesso in Napoli fino al 16/08/2012, di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli dei 16/02/201 6, I passata in ." giudicato il 1R/19/91-115:2 " .••••1 (condanna alla pena di anni •-• •••• quattro di reclusione). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo - con due motivi formalmente distinti - violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione, fra le diverse fattispecie delittuose sopra indicate. 3. Le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione risultano inammissibili. Il provvedimento reiettivo, infatti, è fondato sul presupposto della mancanza di una preventiva ideazione di carattere unitario, tra i fatti dei quali si domanda l'unificazione sotto il vincolo della continuazione. Le censure difensive sono costituite, invece, da mere critiche condotte in punto di fatto e di carattere estremamente generico e confutativo, lamentando esse come l'ordinanza avversata abbia valutato erroneamente gli elementi emersi dall'incarto processuale. Dette censure, altresì, appaiono aspecifiche, atteso che non si confrontano incisivamente con le argomentazioni poste a fondamento della decisione oggetto di impugnazione. 1. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento della somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 marzo 2025.