CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17573/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2020 della [OSCURATO:PERSONA] MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina con sentenza del 12/06/2020 ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina pronunziata nei confronti del Sarlo, con la quale lo stesso è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti ai sensi degli artt. 640 e 61 n. 2, 494, cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché manifestamente illogica in relazione alle obiezioni mosse dalla difesa con l'atto di appello, con particolare riferimento: - al non aver accolto, né motivato in ordine alla richiesta di perizia per verificare se effettivamente la sottoscrizione del contratto Enel potesse essere riferita al Sano; - al non aver considerato ipotesi ricostruttive alternative con particolare riferimento alla condotta posta in essere dalla moglie e convivente del Sano. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, illogica e contraddittoria in relazione agli art. 671 cod. proc. pen. e 121 cod. proc. pen., attesa la mancata valutazione della istanza introdotta con memoria in data 12/06/2020 al fine di rilevare la continuazione tra i fatti oggetto di giudizio ed altra sentenza irrevocabile pronunciata in data 12/10/2017 sulla base della tardività della richiesta. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, illogica e contraddittoria in considerazione dell'eccessività della pena irrogata ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, almeno in regime di equivalenza con le contestate aggravanti. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 4.1. Quanto al primo motivo di ricorso occorre considerare come il ricorrente non si confronti con la motivazione del giudice di appello che ha evidentemente disatteso, seppure implicitamente, il tema relativo alla richiesta di perizia, ritenendolo all'evidenza non rilevante al fine del decidere, tenuto conto dell'esito univoco dell'istruttoria dibattimentale sulla base delle dichiarazioni della p.g. operante e della persona offesa, oltre che della documentazione acquisita. In tal senso occorre ricordare che questa Corte, con principio che qui si intende ribadire, ha evidenziato che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò. Rv. 275500-01). Per il resto il richiamo a versioni alternative proposte dalla difesa si manifesta nella sua assoluta genericità, limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. 4.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, occorre considerare come il ricorrente non si confronti con un dato risolutivo evidenziato dalla Corte di appello, ovvero la mancata deduzione del tema della continuazione con motivo di appello, ma solo in sede di discussione con la presentazione di note, in mancanza di adeguata allegazione come compiutamente evidenziato dalla motivazione. In tal senso, occorre ricordare che secondo principio già affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, non è deducibile in sede di legittimità quale violazione di legge il mancato riconoscimento della continuazione con reato già giudicato quando la relativa questione non sia stata proposta con atto di appello, o non sia divenuta attuale dopo il termine di proposizione di quest'ultimo, non comportando la stessa effetti sulla legalità della pena (Sez. 5, n. 51473 del 4709/2019, Falco, Rv. 277745- 01). 4.3. Infine del tutto aspecifico e generico si appalesa il motivo di ricorso quanto alla specifica indicazione e motivazione da parte della Corte di appello in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente si limita infatti a proporre una propria lettura alternativa rispetto a quella realizzata dalla Corte di appello quanto alla dosimetria della pena, in piena conformità con il giudice di primo grado, tenuto conto dell'assenza di utili elementi da valutare in tal senso. Il motivo di ricorso non si confronta con il costante orientamento di questa Corte secondo il quale poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda nella misura, ritenuta equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila