CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 28192/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17669-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL' [OSCURATO:PERSONA]' E RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE [OSCURATO:PERSONA], in persona dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - Nonché sul ricorso successivamente proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, Via PANAMA 86, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti successivi - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL' [OSCURATO:PERSONA]' E RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE [OSCURATO:PERSONA], in persona dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - Nonché sull'ulteriore ricorso successivamente proposto da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2020 n. 17669 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; ZANDONA' EMANUELA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.5, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti successivi — contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL' [OSCURATO:PERSONA]' E RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] in persona dei Ministri pro tempore, elettivamente Ric. 2020 n. 17669 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -3- domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 4708/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 31/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Gli attuali ricorrenti e molti altri, premesso di aver frequentato le scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia delle Università di Padova e di Verona nel periodo compreso tra il 1983 e il 1994, di aver conseguito il relativo diploma e di non aver percepito, durante la frequentazione di tali corsi, alcuna remunerazione, nonostante le direttive comunitarie n. 75/363/CEE e 82/76/CEE prescrivessero a tutti gli stati membri l'obbligo di prevedere un'adeguata remunerazione per le attività di formazione sia a tempo pieno che a tempo ridotto, fissando per il loro recepimento il termine del 31 dicembre 1982, e rappresentato che l'Italia solo con il d.lgs. n. 257/1991 aveva provveduto a recepire le direttive europee disciplinando, tuttavia, esclusivamente le posizioni degli iscritti ai corsi di specializzazione in medicina a decorrere dall'a.a. 1991/1992, convennero davanti al Tribunale di Venezia la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle [OSCURATO:PERSONA] nonché le Università degli Studi di Ric. 2020 n. 17669 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -4- Verona e di Padova, chiedendone la condanna in applicazione delle direttive menzionate o a titolo di risarcimento dei danni conseguenti al tardivo recepimento delle dette direttive ovvero ancora a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento; gli attori chiesero, altresì, l'accertamento del diritto a veder riconosciuto il punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie, con condanna dei convenuti al risarcimento del danno per mancata parificazione del punteggio a quello attribuito dal d.lgs. 257/1991. Le parti convenute si costituirono ed eccepirono, per quanto ancora rileva in questa sede, la prescrizione delle pretese attoree. Con sentenza n. 1774/2017, pubblicata in data 31 luglio 2017, il Tribunale di Venezia, ritenendo prescritto il diritto azionato, dichiarò il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri e delle Università convenute, rigettò le domande proposte nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e condannò gli attori alle spese. Pronunciando sul gravame interposto dai soccombenti la Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 4708/2019 lo ha rigettato, condannando gli appellanti alle spese di quel grado. Avverso la sentenza della Corte di merito [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo, cui hanno resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute nonché il Ministero dell'Economia e delle [OSCURATO:PERSONA]. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'Università di Verona. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto successivo ricorso, articolato in un solo motivo, cui hanno resistito con distinto controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ric. 2020 n. 17669 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -5- Ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle [OSCURATO:PERSONA]. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede l'Università di Verona e l'Università di Padova. Ulteriore ricorso avverso la medesima sentenza, basato su un unico motivo e illustrato da memoria, è stato poi proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri settantasei medici, cui hanno resistito con distinto controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle [OSCURATO:PERSONA]. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'Università di Verona. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi all'esame, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., essendo stati essi proposti avverso la medesima sentenza. 2. Si osserva, inoltre, sempre preliminarmente, che il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, come nella specie, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass. 20/03/2015, n. 5695; Cass.1 4 /01/2020, n. 448). Ric. 2020 n. 17669 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -6- 3. La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici ai quali nessuno dei ricorsi all'esame è stato notificato. Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (da ritenersi ricorso principale, in quanto iscritto a ruolo per primo e notificato per primo) 4. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., delle direttive n. 362 e 363/75 e n. 82/76 CEE, degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 L. n. 370 de11999, art. 11, in relazione all'art. 360 co. 1 c.p.c. n. 3)». Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che il termine di prescrizione di dieci anni entro il quale gli ex specializzandi avrebbero potuto far valere le proprie pretese sarebbe decorso per tutti gli aventi diritto a far data dal 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della L. 370/99). Ad avviso della Grisenti, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 24 gennaio 2018, invece, non potrebbero essere considerate norme nazionali di trasposizione né la legge n. 37/1999 né il D.Lgs. n. 257/1991, sicché la prescrizione non sarebbe mai iniziata a decorrere, non essendo mai state attuate le direttive per gli specializzandi che hanno seguito i corsi prima del 1991; in subordine, la ricorrente sostiene che si può individuare quale dies a quo, ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto in questione, il 20 ottobre 2007, data dell'abrogazione della direttiva 92/16/CEE e, pertanto, della cessazione dell'obbligo dello Stato italiano di adeguamento a quanto previsto nelle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, e 82/76/CEE. Ric. 2020 n. 17669 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -7- Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da altri tre medici come indicato in epigrafe (da ritenersi ricorso incidentale) 5. Con l'unico motivo del proprio ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano «Violazione e falsa applicazione del diritto comunitario ed eurounitario delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 Trattato CEE (oggi art. 297 TFUE), degli artt. 10 e 117, co. 1, Cost., dell'art. 6 D.Lgs. n. 257/1991, dell'art. 11 legge n. 370/1999 e degli articoli 2935, 2946 e 2947 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3)». Sostengono i ricorrenti di non condividere, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia europea del 24 gennaio 2018 e di alcune pronunce di merito e di legittimità, quanto ritenuto dai giudici di primo e secondo grado, secondo cui il termine di prescrizione andrebbe fatto decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999 e che gli attuali ricorrenti hanno proposto domanda il 3 agosto 2015 (data di notifica dell'atto di citazione) quando, quindi, il diritto azionato si era ormai prescritto. I ricorrenti, richiamando espressamente una sentenza del Tribunale di Genova dell'il_ febbraio 2002, sostengono che la prescrizione non sarebbe mai iniziata a decorrere, non essendo stata mai attuata la direttiva per i medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione tra il 1983 e il 1991, ovvero che la prescrizione decennale dovrebbe farsi decorrere dal D.P.C.M. 7 marzo 2007 con la quale sarebbe stata effettivamente trasposta la direttiva 2005/36/CEE, sicché l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Avvocatura dello Stato dovrebbe essere comunque rigettata. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da altri settantasei medici come indicato in epigrafe (da ritenersi ricorso incidentale) Ric. 2020 n. 17669 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -8- 6. L'unico motivo proposto dai ricorrenti appena indicati è così rubricato: «Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell'art. 10 Cost.; dell'art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull'Unione Europea; dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 200); delle Dir. CEE 82/76, 75/363, e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c. c., dell'art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonché dell'art. 11 della Legge n. 370/99 in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c.». Secondo i ricorrenti la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero, quanto meno, nel 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull'azione esperibile e la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazione passiva unica dello Stato. Sostengono i ricorrenti che «non può negarsi che il rimedio giurisdizionale richiesto dall'ordinamento comunitario sia venuto ad esistenza soltanto quando si è compiuto il relativo processo di definizione da parte della giurisprudenza. Ciò tanto più se il contesto viene osservato ... dal punto di vista dell'ordinamento comunitario che pone ... il limite dell'effettività della tutela all'autonomia procedurale degli Stati membri» e chiedono che sia disposto il rinvio pregiudiziale alla CGUE in relazione al seguente quesito «se alla stregua del diritto dell'Unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le Ric. 2020 n. 17669 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -9- conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda». 7. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili, a norma dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l'applicabilità del regime eurounitario ed entro l'anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente, per quanto osservato dalla corte territoriale, dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, laddove, al contempo, in riferimento a detta situazione, nessuna influenza può avere la sopravvenuta disposizione di cui all'art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell'art.2947 cod. civ. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato - trattandosi di norma che, in difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia rispetto a quanto verificatosi successivamente alla sua entrata in vigore, ossia al 10 gennaio 2012 (Cass., 9/02/2012, n. 1917, che riprende Cass., nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011, evocate nei ricorsi, ed è confermata da innumerevoli successive pronunce, v. Cass., 19/07/2019, n. 16452 e Cass., 24/01/2020, n. 1589). Ric. 2020 n. 17669 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -10- Né può sostenersi che il leading case del 2011 (Cass., sez. un., 10813/2011) avesse preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l'individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno. Tali argomenti - come già questa Corte ha più volte avuto modo di sottolineare (v. da ultimo Cass. 31/03/2021, n. 8843) — sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizione allora effettuato secondo quanto obiettato dal patrocinio oggi ricorrente. È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale. Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa. Quanto alla legittimazione passiva - premesso che è dello Stato in persona della Presidenza del tonsiglio dei Ministri, mentre Ric. 2020 n. 17669 sez. M3 - ud. 17-03-2022 l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., sez. un., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) - nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria. È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguito dell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito - ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazione nazionale - anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui si rimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale). Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa Ric. 2020 n. 17669 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -12- statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio (Cass.14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168). Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione. Non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto che l'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr., anche, di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307). 8. Come emerge da quanto appena rilevato, non vi è alcuna incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale che i ricorrenti difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sollecitano anche nella memoria. Al riguardo, come già sopra evidenziato, nella illustrazione del motivo posto a fondamento del terzo dei ricorsi all'esame, i medici specializzati difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto che sia sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: «se alla stregua del diritto dell'unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia Ric. 2020 n. 17669 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -13- definita la natura giuridica dell'azione spendibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda». Si tratta di una istanza che, al di là dei termini generici in cui è formulata, è da ritenersi manifestamente infondata. Per quanto già detto, infatti, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie; deve ora aggiungersi che nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (v. in termini, da ultimo, Cass.02/12/2021, n. 38109, in motivazione, § 20.1, pagg. 19-20). 9. Per le considerazioni che precedono tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione, in favore delle amministrazioni resistenti delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti delle parti restate intimate non avendo le stesse svolto attività difensiva in questa sede. 10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, principali ed incidentali, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per i Ric. 2020 n. 17669 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -14- rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili tutti i ricorsi proposti; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; condanna i ricorrenti incidentali difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 18.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussiste