CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18687/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Stajano unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])- INTIMAT[OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 13642/2021Numero sezionale 10/2026Numero di raccolta generale 18687/2026Data pubblicazione 09/06/2026avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 1097/2020 depositata il 10novembre 2020 nel proc. n. 2301/2019 R.G.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., gestore del servizio idrico integrato (SII) dellaRegione Sardegna, ha impugnato la sentenza 10 novembre 2020 n. 1097con la quale il Tribunale di Sassari ne ha respinto l’appello contro la sentenza8 gennaio 2019 n. 2 del Giudice di Pace di Sassari, emessa a definizionedella causa n. 1375/2017 R.G., in tema anche di conguagli regolatori perpartite pregresse.2. Il giudice di primo grado, accolta parzialmente la domanda diaccertamento negativo proposta nel giugno 2017 dall’attore [OSCURATO:PERSONA] ritenuto legittima la pretesa di euro 55,39 a titolo di depositocauzionale (fattura n. 2014024552993 del 6 ottobre 2014) ma fondatal’eccezione di prescrizione quinquennale relativa alle altre due fatturecontestate, aveva dichiarato non dovute le somme richieste da [OSCURATO:SOCIETA] condue distinte fatture del 2016, la n. 500373236 emessa il 16 aprile 2016 pereuro 205,83 a titolo di conguagli regolatori per partite pregresse in relazioneagli anni 2005-2011 e la n. 580068329 emessa il 31 marzo 2016 per euro1.453,35 a titolo di corrispettivo per consumi, condannando la convenuta alrimborso delle spese processuali.Come si legge nel ricorso per cassazione, con riferimento alla fattura n.580068329 emessa il 31 marzo 2016 per consumi, il Giudice di Pace,richiamato l’art. 2948, n. 4, c.c., aveva così statuito: «[…] la predettafattura dovrà essere ricalcolata, applicando la tariffa vigente e i consumieffettuati; fatto salvo quanto chiesto per il periodo che va dal 20.04.2007al 19.04.2012 poiché prescritto, rilevato che parte convenuta non haNumero registro generale 13642/2021Numero sezionale 10/2026Numero di raccolta generale 18687/2026Data pubblicazione 09/06/2026allegato atti interruttivi in merito»; quanto alla fattura a titolo di partitepregresse, si era limitato ad affermare: «[…] anche questa è prescritta»;infine, quanto alla domanda per deposito cauzionale, aveva affermato che«[…] è dovuta la somma di € 55,39 (fattura n. 2014024552993) del06.10.2014, relativa al deposito cauzionale, poiché parte attrice non haprodotto nessuna prova in merito all’avvenuto pagamento».3. Il Tribunale di Sassari, respinto il primo motivo di appello di Abbanoaincentrato sull’asserito difetto di giurisdizione del giudice ordinario conriferimento alla fattura n. 500373236, ha respinto anche il motivo di appelloconcernente, nel merito, la predetta fattura ma con una diversamotivazione, avendo ritenuto radicalmente infondata la pretesa creditoriadi [OSCURATO:SOCIETA] laddove invece il Giudice di Pace si era limitato a dichiarare laprescrizione dell’affermato credito a titolo di conguagli regolatori per partitepregresse (si rimanda alla motivazione della sentenza impugnata sub letteraB: «Venendo al merito e, in particolare, all’appello averso la sentenza diprimo grado laddove ha ritenuto prescritto il credito vantato da Abbanoas.p.a. per conguagli regolatori anni 2005-2011, si rileva che la sentenzadovrà essere confermata, ma non tanto per la prescrizione dei crediti,quanto per l’illegittimità sostanziale della pretesa del gestore del servizioidrico, contestata sia in primo grado che in secondo grado dal [OSCURATO:PERSONA]»).Come si legge nella sentenza del Tribunale di Sassari, [OSCURATO:SOCIETA] avevaimpugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stato dichiaratoprescritto il diritto al pagamento delle c.d. partite pregresse, «in quantoAbbanoa s.p.a. avrebbe formulato la domanda in modo tempestivo, se sitiene conto che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento incui poteva essere esercitato il diritto e, nel caso di specie, ciò è avvenutosoltanto con l’adozione da parte delle competenti autorità amministrativedel [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel 2013 (a fronte della richiesta dipagamento nei confronti dell’appellato avvenuta nel 2016). Ciò posto,[OSCURATO:SOCIETA]. ha affermato anche la correttezza procedurale della suaNumero registro generale 13642/2021Numero sezionale 10/2026Numero di raccolta generale 18687/2026Data pubblicazione 09/06/2026richiesta di pagamento dei conguagli regolatori, posto che si è adeguata allaprescrizione di cui all’art. 31.2 delibera AEEGSI n. 643 del 2013».Come si è detto, il giudice di appello non ha condiviso il motivo formulatodall’appellante [OSCURATO:SOCIETA] e, invece di pronunciarsi sulla eccezione diprescrizione, ha ritenuto infondata in radice la pretesa creditoria relativa aiconguagli regolatori per partite pregresse.In estrema sintesi il Tribunale di Sassari, ricostruito il complesso quadronormativo e regolamentare operante in materia anche con implicitoriferimento alla deliberazione n. 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico, AEEGSI (cuisubentrerà ARERA) e richiamate alcune decisioni dei giudici amministrativi,ha affermato che la pretesa creditoria di [OSCURATO:SOCIETA] si sostanziava in «unavera e propria indebita integrazione della tariffa», dovendosi inveceescludere che il potere dell’AEEGSI (Autorità per l’energia elettrica, il gas eil servizio idrico) di definire le componenti di costo per la determinazionedella tariffa del servizio idrico - secondo il principio del recupero dei costi –comprendesse la possibilità di applicare, tramite una valutazione ex post,un’integrazione tariffaria commisurata a consumi già effettuati.Ravvisata la violazione del principio di irretroattività degli attiamministrativi, derogabile solo per legge, il Tribunale di Sassari hadisapplicato la deliberazione n. 18 del 26 giugno 2014 del Commissariostraordinario per la regolazione del servizio idrico integrato della Sardegna,emessa – come noto - in attuazione della deliberazione n. 643/2013/R/IDRdel 27 dicembre 2013 dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizioidrico, e ha dichiarato «l’illegittimità dell’introduzione di una tariffaintegrativa e/o revisionata correlata a consumi erogati in anni precedentisulla base di una valutazione delle passività risultanti dagli anni passati,come quella oggetto di esame».Il Tribunale di Sassari ha respinto il terzo motivo di appello volto acensurare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiaratoNumero registro generale 13642/2021Numero sezionale 10/2026Numero di raccolta generale 18687/2026Data pubblicazione 09/06/2026prescritto anche il credito a titolo di corrispettivo per consumi portato dallafattura emessa il 31 marzo 2016.Secondo l’appellante [OSCURATO:SOCIETA], il giudice di primo grado, nel ritenereprescritto il credito di cui alla fattura n. 580068329, non aveva tenuto contodel fatto che il gestore del servizio idrico già in data 24 agosto 2017 avevaemesso nota di credito per euro 676,26 in favore dell’utente [OSCURATO:PERSONA] la prescrizione maturata fino a tutto il 2011, mentre eraancora dovuta la residua somma di euro 777,09.L’appellato, per contro, aveva ribadito anche per tale pretesa creditorial’eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.p.c.,osservando che la fattura n. 580068329 era stata emessa dal gestore perconsumi idrici riferiti al periodo intercorrente tra il 20 aprile 2007 e il 21gennaio 2016, e ciò in «violazione dei tempi e degli obblighi di fatturazionedei consumi idrici imposti al Gestore dall’art. B.16 del Regolamento delServizio [OSCURATO:PERSONA] e dall’art. 6.2 della Carta del Servizio» (così apagina 4 della sentenza impugnata), e che la nota di credito non tenevaconto della prescrizione maturata dal 1° gennaio 2012 al 19 aprile 2012(così a pagina 8 della sentenza impugnata),Come si legge nella sentenza impugnata, il giudice di primo grado,ritenuta fondata l’eccezione di prescrizione, aveva «condannato Abbanoas.p.a. a rideterminare l’importo della sua pretesa relativa ai consumi idricistralciando gli importi maturati in data antecedente al 19.4.2012, posto chel’intimazione di pagamento più risalente è del 20.4.2017».Il Tribunale di Sassari ha affermato che «non» erano «in contestazionel’erogazione del servizio idrico, la quantificazione dei consumi da partedell’utente, la mancata intimazione di pagamento fino al 20.4.2017 (pur inrelazione a fattura emessa il 31.3.2016) e l’emissione della nota di creditoda parte di [OSCURATO:SOCIETA].», mentre il punto controverso riguardava «laconcreta individuazione del credito prescritto» in quanto l’appellato, «dopoaver evidenziato di non essere stato a conoscenza della nota di credito alNumero registro generale 13642/2021Numero sezionale 10/2026Numero di raccolta generale 18687/2026Data pubblicazione 09/06/2026momento dell’introduzione del giudizio di primo grado», aveva eccepito cheil gestore del servizio non aveva considerato prescritto il credito maturatofino al 19 aprile 2017.Ciò premesso, il Tribunale ha respinto anche il terzo motivo di appellosulla base dei seguenti rilievi: «non risulta che [OSCURATO:SOCIETA]. abbiainterrotto la prescrizione del credito di cui alla fattura in questionepagamento del 20.4.2017. Posto che la prescrizione del predetto credito, inconsiderazione della sua natura, ai sensi dell’art. 2948 c.c., matura incinque anni, deve condividersi l’affermazione del giudice di prime curesecondo cui quanto maturato in data antecedente al 19.4.2012 è, appunto,prescritto. La citata nota di credito emessa al riguardo da [OSCURATO:SOCIETA].,infatti, fa riferimento ai crediti maturati fino al 31.12.2011 (vedasi doc. 1fascicolo di primo grado del gestore del servizio idrico) e non tiene contodell’ulteriore prescrizione maturata fino al 19.4.2012».In conclusione, il Tribunale di Sassari ha respinto integralmentel’appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace e ha condannatol’appellante al pagamento delle spese processuali del grado.4. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.5. Con una prima ordinanza interlocutoria (19 gennaio 2024, n. 2067)è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo ai fini della discussione in pubblicaudienza.In vista dell’udienza 23 maggio 2024 il Procuratore Generale, con le sueconclusioni scritte, ha ritenuto infondato il motivo di ricorso in tema didifetto di giurisdizione e ha chiesto l’accoglimento dei motivi secondo, terzoe quarto.Con una seconda ordinanza interlocutoria (2 luglio 2024, n. 18172),successiva alla pubblica udienza del 23 maggio 2024, è stato disposto unrinvio a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite suquestioni rilevanti ai fini della decisione.Numero registro generale 13642/2021Numero sezionale 10/2026Numero di raccolta generale 18687/2026Data pubblicazione 09/06/20266. E’ intervenuta in materia la sentenza 26 agosto 2025 n. 23858 delleSezioni Unite la quale, cassata la sentenza impugnata (Trib. Nuoro, 1°ottobre 2020, n. 321), ha enunciato il seguente principio di diritto:«In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore puòrichiedere, a norma dell’art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/idr del27 dicembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione eapprovazione da parte degli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competentientro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevano essereaddebitate agli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m.1 agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il ‘metodo tariffarionormalizzato’».7. In vista dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato unamemoria illustrativa “unica”, comune ad altri analoghi ricorsi.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.1.1. Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dei limiti dellagiurisdizione del giudice ordinario, per essere dotato di giurisdizione ilgiudice amministrativo, e ciò in quanto le contestazioni dell’utenteconcernenti la fattura n. 500373236 «riguardano, in via principale, lalegittimità delle scelte tecnico – discrezionali dell’Autorità amministrative(AEEGSI, oggi ARERA, ed EGAS) in ordine all’individuazione e allaregolazione del costo del servizio idrico integrato, con particolareriferimento alla determinazione dell’ammontare dei c.d. conguagli regolatori(anche “partite pregresse”)».1.2. Col secondo motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 142,comma 3, e 154 d.lgs. n. 152 del 2006 (“Codice dell’ambiente”), dell’art. 9direttiva 2000/60/CE, dell’art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201 del 2011,Numero registro generale 13642/2021Numero sezionale 10/2026Numero di raccolta generale 18687/2026Data pubblicazione 09/06/2026conv. con modif. in l. 214 del 2011, dell’art. 10 d.l. n. 70 del 2011, conv.con modif. in l. n. 106 del 2011, dell’art. 3 d.p.c.m. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’art.1339 c.c. e, da ultimo, della delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR, oltre chedella delibera n. 18 del 26/06/2014 dell’Ente di Governo d’Ambito dellaSardegna (EGAS) – che ha provveduto alla quantificazione e alriconoscimento dei conguagli spettanti al gestore per partite precedenti al2012 ai sensi dell’art. 31 dell’allegato A alla Deliberazione dell’AEEGSI n.643/2013/R/IDR - e del regolamento del servizio idrico integrato (par.B.16).Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata è inficiata da un’erratainterpretazione delle disposizioni regolano il sistema tariffario nel servizioidrico integrato.Ad avviso della ricorrente, la definizione delle c.d. partite pregresse adopera delle competenti Autorità amministrative (ARERA, EGAS) risponde alprincipio che riconosce, nell'ambito della dinamica tariffaria, il pienorecupero dei costi di investimento e di gestione ottimale del servizio, comeprevisto dall’art. 154, d. lgs. n. 152/2006 (c.d. "Codice dell'ambiente"). Inparticolare, a fronte di un nuovo metodo tariffario idrico, i costi esistentiall'anno base - non considerati in precedenza ai fini tariffari - sono statilegittimamente inseriti dalle competenti Autorità amministrative, comecomponenti della tariffa, in un nuovo sistema regolatorio, in ossequio alprincipio di derivazione europea del full cost recovery (art. 9, Dir.2000/60/CE). Secondo la ricorrente, «[l]e determinazioni tariffarie entranodi diritto e per espressa disposizione legislativa nel regolamento di fornituraex art. 1339 del codice civile», e «[i]l contratto d'utenza di un serviziopubblico non può che rinviare ai corrispettivi definiti dalle AutoritàAmministrative di settore, rispetto ai quali il Gestore non ha alcunaautonomia decisionale. [OSCURATO:SOCIETA], nel procedere alla riscossione delle c.d.partite pregresse, si è limitata a dare puntuale esecuzione a provvedimentiNumero registro generale 13642/2021Numero sezionale 10/2026Numero di raccolta generale 18687/2026Data pubblicazione 09/06/2026amministrativi cogenti, adottati in conformità alla normativa primaria diriferimento».1.3. Col terzo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sideduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c.,nonché degli artt. 142, comma 3, e 154 d.lgs. n. 152 del 2006 (“Codicedell’ambiente”), dell’art. 9 direttiva 2000/60/CE, dell’art. 21, commi 13 e19, d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. in l. 214 del 2011, dell’art. 10 d.l.n. 70 del 2011, conv. con modif. in l. n. 106 del 2011, dell’art. 3 d.p.c.m.del [OSCURATO:DATA_NASCITA], della delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR, della deliberan. 18 del 26/06/2014 dell’Ente di Governo d’Ambito della Sardegna (EGAS)e del regolamento del servizio idrico integrato (par. B.16).Secondo la ricorrente, la sentenza è illegittima anche nella parte in cuiil Tribunale non ha rigettato l’eccezione di prescrizione ritenendo assorbitoquel profilo in relazione all’accoglimento pieno della domanda diaccertamento negativo proposta dall’attore in ordine alla pretesa perconguagli regolatori.Secondo la ricorrente il diritto alla riscossione dei conguagli regolatori edunque il dies a quo del relativo termine di prescrizione vannonecessariamente collocati nel momento in cui [OSCURATO:SOCIETA] è stata autorizzataa fatturare i relativi importi a seguito della loro effettiva quantificazione,ossia dal 26 giugno 2014, data della delibera n. 18 del Commissariostraordinario per la regolazione del servizio idrico integrato della Sardegna.1.4. Col quarto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c.Secondo la ricorrente, la sentenza è viziata anche in relazione alladeclaratoria di prescrizione del credito di euro 1.453,35 di cui alla fattura n.580068329 relativa a corrispettivo per consumi, poiché la fattura è stataemessa il 31 marzo 2016 e la prescrizione non poteva essere maturata perl’anno 2012; pertanto, [OSCURATO:SOCIETA] ha diritto a ottenere il pagamento dellaNumero registro generale 13642/2021Numero sezionale 10/2026Numero di raccolta generale 18687/2026Data pubblicazione 09/06/2026somma di euro 777,09 pari alla differenza tra l’iniziale importo di euro1.453,35 e il valore della nota di credito emessa per euro 676,26.Anche il Procuratore Generale, intervenuto all’udienza pubblica 23maggio 2024, ha chiesto l’accoglimento del quarto motivo. Nella requisitoriascritta aveva rilevato che la fattura cui si riferisce il motivo è stata emessail 31 marzo 2016 e dunque la prescrizione quinquennale non poteva esserematurata nell’anno 2012 e in quelli seguenti.2. Il primo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1,c.p.c., poiché il provvedimento impugnato ha deciso in modo conforme allagiurisprudenza della Corte di cassazione a sezioni unite, il che consente lapronuncia della sezione semplice (art. 374, comma 1, c.p.c.).Avuto riguardo al petitum sostanziale, nella controversia in esame,inerente al rapporto individuale di utenza, la giurisdizione spetta al giudiceordinario.Sul punto si rimanda a Cass., sez. un., 26 agosto 2025, n. 23858paragrafo 2, che a sua volta richiama Cass., sez. un., 2 marzo 2006, n.4584 e altri precedenti (Cass., sez. un., 11 ottobre 2022, n. 29593; Cass.,sez. un., 9 febbraio 2023, n. 4079).3. Il secondo motivo è fondato nei termini di cui all’interpretazioneaccolta da Cass., sez. un., 26 agosto 2025, n. 23858, alla quale il collegiosi conforma.3.1. La ricostruzione del quadro normativo e l’individuazione dellequestioni di diritto sono operate dalla citata decisione delle sezioni unite n.23858/2015 (v. in particolare il paragrafo 6), alla quale si fa rinvio.Le Sezioni unite hanno escluso che il gestore del servizio idrico possapretendere dall’utenza conguagli applicando con efficacia retroattiva ilnuovo regime tariffario, ma hanno affermato che il gestore può esigereconguagli relativi al periodo precedente esigibili in base al regime esistentenei periodi di riferimento degli stessi.Numero registro generale 13642/2021Numero sezionale 10/2026Numero di raccolta generale 18687/2026Data pubblicazione 09/06/20263.2. Nell’interpretazione accolta da Cass., sez. un., n. 23858/2025, utileanche ai fini della decisione del caso ora in esame, la delibera643/2013/R/IDR non poteva introdurre una disciplina tale da giustificareconguagli relativi a partite pregresse in base alle innovative prescrizioni delmetodo tariffario idrico, ma i conguagli potevano essere richiesti serispondenti ai criteri di determinazione applicabili al momento delleprestazioni di riferimento, che seguivano il diverso metodo normalizzato.3.3. Si richiamano, di seguito, i passaggi motivazionali salienti contenutinella sentenza n. 23858/2025.In sé considerata, la delibera 643/2013/R/IDR non può avere efficaciaretroattiva, in violazione del principio di irretroattività degli atti normativi(art. 11, disp. prel., c.c.) (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 12) e delprincipio di affidamento (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 17).L’ingresso, nel nostro ordinamento, di una disciplina retroattiva deiconguagli non può trovare fondamento nel principio unionale del recuperodei costi dei servizi idrici (art. 9, direttiva 2000/60/CE), che non è diimmediata applicazione nel nostro ordinamento e non persegue finalità diarmonizzazione totale delle normative degli Stati membri in materia diacque (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 14).Quanto al diritto interno, non vi è traccia della volontà legislativa diautorizzare un intervento di portata retroattiva da parte dell’Autoritàregolatoria al fine di assicurare “ora per allora” una piena applicazione delprincipio del full cost recovery, sancito dall’art. 154, comma 1, d.lgs. n.152/2006, tale da superare per il passato le previsioni del «metodo tariffarionormalizzato» (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 15).Né la programmata approvazione, da parte degli Enti d’Ambito, deiconguagli «relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità dellefunzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai finidel calcolo di precedenti determinazioni tariffarie» (art. 31, deliberaNumero registro generale 13642/2021Numero sezionale 10/2026Numero di raccolta generale 18687/2026Data pubblicazione 09/06/2026643/2013/R/IDR) avrebbe potuto attuarsi secondo criteri diversi da quelliintrodotti col «metodo tariffario normalizzato».Lo stesso codice dell’ambiente aveva previsto, in via transitoria (art.170, comma 3, lett. l), d.lgs. n. 152/2006), che il metodo normalizzatocontinuasse a trovare applicazione fino all’emanazione del decretoministeriale previsto dall’art. 154, comma 2, d.lgs. n. 152/2006. col qualesi sarebbero dovute definire le componenti di costo delle nuove tariffe; teladecreto ministeriale, però, non è stato mai approvato, poiché nel 2011 fuistituita la nuova Autorità regolatoria del settore idrico (AEEGSI) alla qualesi demandò il compito, già assegnato al Ministero, di stabilire le componentidi costo della tariffa idrica. In sintesi, osservano le Sezioni unite, il d.lgs. n.152/2006 ha recepito il principio del recupero dei costi fissato dall’art. 9,direttiva 2000/60/CE, «ma, nel prevedere che continuasse ad applicarsi ild.m. 1° agosto 1996 e con esso il “metodo tariffario normalizzato”, non haconsentito, per il periodo successivo alla propria entrata in vigore, e finoall’emanazione del provvedimento con cui furono ridefinite le componenti dicosto della tariffa del servizio idrico, che una nuova disciplina regolatoria sisovrapponesse a quella emanata in attuazione della legge Galli» (Cass., n.23858/2025, paragrafo 15).L’affermazione secondo cui la delibera 643/2013/R/IDR di AEEGSIconsente agli Enti d’Ambito di approvare conguagli (relativi a periodiprecedenti al trasferimento ad AEEGSI delle funzioni di regolazione econtrollo del settore) non erano esigibili in forza del metodo tariffarionormalizzato, contrasta col principio di irretroattività degli attiamministrativi (abbiano o meno essi contenuto normativo) (Cass., n.23858/2025, paragrafi 16 - 17) ed è altresì priva di solida base giuridica,avuto riguardo al contratto di utenza da cui derivano i originano i diritti e gliobblighi delle parti, poché «nella prospettiva privatistica in cui deveinquadrarsi il rapporto tra gestore e utente» (Corte cost., sent. n.Numero registro generale 13642/2021Numero sezionale 10/2026Numero di raccolta generale 18687/2026Data pubblicazione 09/06/2026335/2008) l’utente «deve poter fare affidamento sul sistema tariffariotempo per tempo in vigore» (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 17).Dunque, l’addebito dei conguagli riferiti a partite pregresse non puòviolare i principi di irretroattività degli atti amministrativi e di affidamentonell’esecuzione del contratto di somministrazione, prevedendo conguagli inbase a una tariffa non vigente al momento dell’erogazione del servizio(Cass., n. 23858/2025, paragrafo 18).Peraltro, il metodo normalizzato, in vigore nel periodo che qui interessa(anni dal 2005 al 2011), «pur prevedendo un tetto tariffario, contenevameccanismi atti a consentire il recupero dei costi e le variazioni delcorrispettivo del servizio che consentivano di raggiungere il livello atteso deiricavi» (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 19).In particolare, osservano le Sezioni unite, « in base al “metodo tariffarionormalizzato” la tariffa doveva coprire i costi operativi, gli ammortamenti ela remunerazione del capitale investito e poteva variare di anno in anno inragione, oltre che del tasso di inflazione programmato, di un fattore “k”con cui veniva identificato il limite di prezzo che consentiva alle tariffe dicrescere o di diminuire in base agli obiettivi del regolatore» (Cass., n.23858/2025, paragrafo 20).Peraltro, anche il [OSCURATO:PERSONA], in vigore nel periodo che quiinteressa (anni dal 2005 al 2011), pur prevedendo un tetto tariffario,conteneva meccanismi atti a consentire il recupero dei costi e le variazionidel corrispettivo del servizio che consentivano di raggiungere il livello attesodei ricavi.Inoltre, art. 8, d.m. 1° agosto 1996 considerava espressamente sia unarevisione triennale per la verifica dei miglioramenti di efficienza per laverifica della corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffaarticolata, per la verifica del raggiungimento dei traguardi di livello diservizio ovvero dell'effettuazione degli investimenti, sia la possibilità perl’Autorità d’ambito (oggi Ente di governo dell’ambito e, all’epoca dei fatti,Numero registro generale 13642/2021Numero sezionale 10/2026Numero di raccolta generale 18687/2026Data pubblicazione 09/06/2026Commissario straordinario dell’ente d'ambito per la regolazione del servizioidrico integrato della Sardegna) di intervenire nel caso di significativiscostamenti dalle previsioni del piano finanziario in ordine a tre aspetti: a)il raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal piano anche a seguito deirelativi investimenti; b) la corrispondenza tra l'incasso derivantedall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto per effettodella tariffa media stabilita nella convenzione di gestione; c) la rispondenzadei costi operativi alle variazioni strutturali della produzione e delladistribuzione.In altri termini, secondo le Sezioni unite il metodo normalizzatocontemplava «elementi correttivi» tali da rendere possibile la revisione delprezzo praticato all’utente tenendo conto dell’equilibrio della gestione (equindi del rapporto tra ricavi e costi) (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 20).Dunque, è dal «mancato attuarsi delle rettifiche tariffarie» che deriva«la spettanza dei conguagli» di cui si discute (Cass., n. 23858/2025,paragrafo 21).L’art. 31, comma 1, della delibera 643/2013/R/IDR di AEEGSI, laddoveprevede che gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti altrasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo delsettore, non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazionitariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Entid’ambito o dagli altri soggetti competenti, «non impone affatto di ritenereche l’Autorità regolatoria abbia inteso riferirsi, nella circostanza, al nuovosistema di conguagli contemplato dal “metodo tariffario idrico” (che in effettiannoverava la componente dei conguagli tra le componenti di costo delservizio: art. 3 della delibera 643 del 2013)» (Cass., n. 23858/2025,paragrafo 22).I conguagli attuabili in base all’art. 31, comma 1 della delibera643/2013/R/IDR vanno individuati in base alle dinamiche tariffarie previstedal metodo normalizzato che era in vigore nell’arco di tempo che quiNumero registro generale 13642/2021Numero sezionale 10/2026Numero di raccolta generale 18687/2026Data pubblicazione 09/06/2026interessa e che dava attuazione a una tariffa in cui doveva essere assicuratala copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.«In tal senso», affermano le Sezioni unite, «la citata previsione circa laquantificazione ed approvazione, entro il 30 giugno 2014, degli “eventualiconguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità dellefunzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai finidel calcolo di precedenti determinazioni tariffarie” legittima i conguagli chenel precedente periodo regolatorio non era stato possibile liquidare».In sintesi, la disposizione assume «un autonomo valore precettivo conesclusivo riguardo all’individuazione della data entro cui i conguagli relativiandavano approvati, senza affatto legalizzare il recupero di importi diversie ulteriori rispetto a quelli che potevano pretendersi in base al metodotariffario vigente all’epoca in cui si collocavano le “partite pregresse” daconguagliare» (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 22).Così letta e interpretata, la prescrizione contenuta nell’art. 31, comma1, della delibera 643/2013/R/IDR non ha portata retroattiva, ma «hasemplicemente consentito la liquidazione “ora per allora” di importi che, inbase al metodo normalizzato, avrebbero dovuto riversarsi sull’utenteuna «tariffa integrativa retroattiva applicata su consumi effettuati in anniprecedenti» ― così si esprime il Tribunale nella sentenza impugnata ―,quanto, piuttosto, l’applicazione di conguagli che nel previgente sistemaregolatorio erano a carico sull’utente, nella forma dell’adeguamento diprezzo» (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 24).Né si ha violazione del principio di affidamento dell’utente «il quale havisto semplicemente posticipato il recupero, da parte del gestore, di sommeche quest’ultimo avrebbe potuto conseguire prima, se solo l’Ente d’Ambitoavesse tempestivamente provveduto a convertire quei conguagli in aumentitariffari» (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 24).Numero registro generale 13642/2021Numero sezionale 10/2026Numero di raccolta generale 18687/2026Data pubblicazione 09/06/2026Alla fine di questo ragionamento, appurato quale sia il criterio daapplicare per il riconoscimento del diritto al conguaglio, le Sezioni unitehanno aggiunto che «ove insorga controversia sul punto, spetterà al giudicedel merito accertare che gli importi quantificati dall’Ente d’Ambito sianorispondenti a quanto poteva essere addebitato all’utente nella vigenza del“metodo tariffario normalizzato”. È escluso, peraltro, che i conguaglidebbano ricomprendere i soli “costi imprevisti ed imprevedibili al momentodell'erogazione e fatturazione”, come sostenuto dal primo degliorientamenti di giurisprudenza di cui si è in precedenza detto (cfr. § 7);occorre, invece, che la somma richiesta all’utente trovi giustificazione neicriteri tariffari previsti dal d.m. 1 agosto 1996, giacché sono le dinamichetariffarie del metodo normalizzato a dar ragione dei conguagli. Unadeterminazione dell’Ente d’Ambito, quanto alla liquidazione dei conguagli,che si rivelasse non rispondente al metodo normalizzato, risulterebbe contralegem e andrebbe, per tale motivo, disapplicata».3.4. Da qui l’enunciazione, ad opera delle Sezioni unite, del giàrichiamato principio di diritto.Al principio di diritto enunciato da Cass., sez. un., 26 agosto 2025, n.23858 e alla relativa motivazione si conformerà anche il giudice del rinvio.3.5. In conclusione, alla luce dell’interpretazione accolta da Cass., sez.un., n. 23858/2025 il secondo motivo di ricorso va accolto, dovendosiribadire il principio secondo cui: «In tema di servizio idrico integrato, iconguagli che il gestore può richiedere, a norma dell’art. 31 della deliberaAEEGSI 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, e che dovevano essereoggetto di liquidazione e approvazione da parte degli Enti d’Ambito o daglialtri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le solesomme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplinatariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stato istituito eregolamentato il [OSCURATO:PERSONA]».Numero registro generale 13642/2021Numero sezionale 10/2026Numero di raccolta generale 18687/2026Data pubblicazione 09/06/2026Il giudice del rinvio dovrà, pertanto, accertare che gli importi quantificatidall’Ente d’ambito rispondano a quanto poteva essere addebitato all’utentenel vigore del metodo tariffario normalizzato, secondo quanto stabilito dald.m. 1° agosto 1996, nel testo applicabile per ciascun periodo diriferimento.4. Il terzo motivo, che investe una questione già esaminata da questaCorte (Cass., sez. un., ord. 11 ottobre 2022, n. 29593; v. anche Cass., sez.un., 26 agosto 2025, n. 23858, paragrafo 27), è nel caso di specieinammissibile, poiché il Tribunale di Sassari (v. sub lettera B) pagina 6),confermando la sentenza di primo grado in ordine all’insussistenza delcredito ma in base a una diversa e più radicale motivazione («non tanto perla prescrizione dei crediti, quanto per l’illegittimità sostanziale della pretesadel gestore del servizio idrico, contestata sia in primo grado che in secondogrado dal [OSCURATO:PERSONA]»), ha ritenuto assorbita la questione relativa allaprescrizione del diritto fatto valere da [OSCURATO:SOCIETA] (Cass., sez. un., 26 agosto2025, n. 23858, paragrafo 29, che, sull’inammissibilità del ricorso percassazione su questioni assorbite, richiama Cass. 16 giugno 2022, n.19442; Cass. 5 novembre 2014, n. 23558; Cass. 1° marzo 2007, n. 4804).5. Il quarto motivo è fondato.[OSCURATO:PERSONA], il quale lamentava la violazione di quanto previstodal regolamento del servizio idrico integrato e dalla carta del servizio (profiloche non risulta essere stato specificatamente esaminato dai giudici dimerito), aveva dedotto che la fattura n. 580068329 era stata emessa dalgestore per consumi idrici riferiti al periodo intercorrente tra il 20 aprile2007 e il 21 gennaio 2016 (pagina 4 della sentenza).Come pacifico, [OSCURATO:SOCIETA] aveva riconosciuto con la nota di credito 20aprile 2017 come non dovuti, per effetto di prescrizione, gli importi inerentiagli anni 2007 – 2011 inseriti nella fattura contestata per complessivi euro676,26 ma aveva chiesto l’accertamento del proprio residuo credito di euro777,09 poiché la fattura era stata emessa il 31 marzo 2016 e ciò escludevaNumero registro generale 13642/2021Numero sezionale 10/2026Numero di raccolta generale 18687/2026Data pubblicazione 09/06/2026che la prescrizione quinquennale potesse essere maturata per gli anni 2012e seguenti.Il Tribunale di Sassari, condividendo il ragionamento del Giudice di Pace,ha dichiarato prescritto il credito di cui alla fattura n. 580068329 maturatoin data antecedente al 19 aprile 2012, senza peraltro determinarne l’entità,e ciò per aver dato rilievo esclusivamente all’atto interruttivo del 20 aprile2017.Premesso che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui ildiritto può essere fatto valere e che la pronuncia dichiarativa di tale fattoestintivo deve accertare quale sia il dies a quo (art. 2935 c.c.; cfr. Cass.,sez. I, ord. 20 marzo 2018, n. 6966; Cass., sez. I, 25 agosto 2014, n.19184), il Tribunale di Sassari, a fronte del residuo credito di euro 777,09vantato da [OSCURATO:SOCIETA], ha omesso di considerare che la fattura era stataemessa il 31 marzo 2016, oltre che di ravvisare la cessata materia delcontendere in ordine a quella parte di credito (euro 676,26) già rinunciatoda [OSCURATO:SOCIETA] con la nota 24 agosto 2017, successiva alla notifica dell’atto dicitazione ma anteriore alla sentenza del Giudice di Pace.6. In conclusione, dichiarati inammissibili il primo e il terzo motivo,vanno accolti il secondo e il quarto.La sentenza impugnata va cassata, con riguardo ai motivi accolti, conrinvio per un nuovo esame al Tribunale di Sassari, in persona di altromagistrato, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MDichiara inammissibili il primo e il terzo motivo. Accoglie il secondo motivo,nei termini di cui in motivazione, e il quarto motivo. Cassa la sentenzaimpugnata, con riguardo ai motivi accolti, e rinvia per un nuovo esame alNumero registro generale 13642/2021Numero sezionale 10/2026Numero di raccolta generale 18687/2026Data pubblicazione 09/06/2026Tribunale di Sassari, in persona di altro magistrato, anche per laregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2026Il PresidenteLuigi Abete