CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 luglio 1984
Cassazione n. 41375/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/07/1984 avverso l'ordinanza del 06/10/2020 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, in sede di riesame, con ordinanza del 6 ottobre 2020, ha rigettato l'istanza di riesame di [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione di applicazione dell'obbligo di presentazione alla [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Roma del 23 settembre 2020, relativamente al reato di cui all'art. 73 T.U. stup. 2. Ricorre in cassazione l'indagata, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 274, 275, comma 2 bis e 300, comma 3, cod. proc. pen.); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale del riesame si è concentrato sui gravi indizi di colpevolezza non contestati dalla difesa nell'impugnazione; ha omesso di motivare sulla questione devoluta, ovvero sulla contraddittorietà del provvedimento del Tribunale di Roma che effettuava una prognosi favorevole per la sospensione condizionale della pena (rigettando l'istanza di applicazione degli arresti domiciliari avanzata dal P.M.) e (comunque) applicava la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. L'ordinanza è in palese contrasto con le disposizioni degli art. 275, comma 2 bis e 300, comma 3, cod. proc. pen.; infatti, anche se l'art. 275 cod. proc. pen. richiama solo le misure della custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari, la prognosi della sospensione condizionale della pena esclude il pericolo di reiterazione dei reati e, in conseguenza, la possibilità dell'applicazione di qualsiasi misura cautelare che presuppone il pericolo di reiterazione (Cass. Sez. VI, n. 2639 del 2016). Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. pro. pen., di sostenere le spese processuali. Manifestamente infondata la questione della violazione dell'art. 300, comma 3, cod. pro. pen. Le misure cautelari, infatti, perdono efficacia quando la pena irrogata è dichiarata condizionalmente sospesa (con la sentenza) e, pertanto, l'art. 300 comma 3, non trova applicazione quando si prospetta (solo) la possibilità che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Il divieto di applicazione di una misura cautelare di cui all'art. 275 comma 2 bis cod. proc. pen. pone limiti esclusivamente all'applicazione delle misure cautelari più afflittive, la detenzione carceraria o domiciliare, e non alle altre limitazioni della libertà personale, previste dal codice di rito; in particolare il divieto non si riferisce all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (vedi Sez. 6, n. 39976 del 19/09/13 - dep. 26/09/2013, Amorello, Rv. 256273-01; Sez. 6 n. 18683 del 09/01/2008- dep. 08/05/2008, Pepe, Rv. 239931; Sez. 3 n. 58 del 14/01/1997- dep. 03/03/1997 Rv. 207888-01). Il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica sulla sussistenza delle esigenze cautelari per l'applicazione della misura della presentazione alla Polizia giudiziaria. In particolare, l'ordinanza nello scrutinare la sussistenza delle esigenze cautelari, ha valorizzato il rischio di reiterazione del reato, ancorando detta valutazione a precisi fatti, emersi delle investigazioni, ed alla personalità dell'imputata poiché la stessa cedeva droga (cocaina) per la somma di euro 20,00 ed era in possesso di ulteriori involucri "chiaramente destinati [...] all'illecita attività di spaccio [...] per un'attività che non è certo episodica, ma reiterata nel tempo". Si tratta di una evidente valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità perché adeguatamente motivata. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/03/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]