CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 18978/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] revocava, ai sensi degli artt. 168-quater cod. pen. e 484-octies cod. proc. pen, il provvedimento con il quale era stata disposta la sospensione del procedimento penale, con messa alla prova, pendente a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 337 cod. pen. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Martucci, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 464 -octies cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per travisamento della prova, per avere il Tribunale disposto la revoca dei precedente provvedimento di sospensione del procedimento con messa alla prova sulla base di un'erronea lettura delle emergenze procedimenti, idonee a comprovare che l'imputato aveva segnalato l'impedimento a proseguire, a causa di un incidente stradale, la partecipazione all'attività di volontariato alla quale era stato ammesso e che, dunque, non vi era stata alcuna trasgressione del programma di trattamento ovvero alcun rifiuto alla prestazione di quel lavoro di pubblica utilità. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. Va, infatti, rilevato come, al di là delle formule enunciate nella intestazione del motivo dedotto, con il ricorso oggi in esame il difensore dell'imputato si è sostanzialmente doluto di un vizio di motivazione, sub specie di travisamento della prova ovvero di contraddittorietà processuale, che non è denunciabile con il ricorso per cassazione avverso al provvedimento di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova adottato dall'autorità competente che, ai sensi dell'art. 464 -octies, comma 3, cod. proc. pen., è impugnabile solo per violazione di legge. 2. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] en