CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 43447/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 16.666,67 di multa pronunciata dal Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/90 relativo a illecita detenzione di grammi 36.668,86 (82.117 dosi) di sostanza stupefacente del tipo hashish. Contro la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla recidiva applicata, al trattamento sanzionatorio e alle negate attenuanti generiche. L'impugnazione è inammissibile perché proposta per motivi non consentiti, risolvendosi in una generica censura della decisione impugnata. La Corte di appello ha espresso una corretta motivazione in ordine alla maggiore pericolosità che si trae dalla ricaduta penale di rilevante portata da parte del ricorrente, delitto che va a sommarsi a quelli che per un trentennio hanno caratterizzato il Ranese, evenienza che ha pertanto giustificato l'applicata recidiva per come contestata (pag. 5). Il motivo con cui si censura l'omessa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. è egualmente generico. L'omessa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62- bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e possono essere escluse dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). Esaustiva, pertanto, deve ritenersi la motivazione della Corte di merito che ha valutato non sussistenti elementi positivamente apprezzabili, facendo al contempo riferimento alla capacità a delinquere del ricorrente e alla elevata quantità di stupefacente detenuto (pag. 6). Ragioni che, complessivamente considerate, unitamente alla modalità della condotta, all'intensità del dolo ed in ragione dell'ampia cornice edittale prevista per il delitto contestato, hanno giustificato ex art. 133 cod. pen. la determinazione della pena ritenuta dal Giudici di merito congrua e rispettosa dei parametri oggettivi e soggettivi. Motivazione che, in quanto completa e logica, è insindacabile in sede di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estensor