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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 dicembre 1972

Cassazione n. 34570/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/12/1972 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,V7" R.G.N. 21899/2025 Motivi della decisione

1. Con sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Genova ha confer- mato la pronuncia del Tribunale locale del 24 settembre 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa in ordine al reato di cui all' art. 624 cod. pen.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, l'erronea applicazione degli artt. 62, comma 1, n. 4 e 69 cod. pen., per avere la Corte di appello omesso di rivalutare il giudizio di bilanciamento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità con la contestata recidiva qualificata sulla scorta della sopravve- nuta sentenza n. 141/2023 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegitti- mità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della predetta circostanza attenuante comune sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. 3.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

Ciò in quanto la doglianza di cui al motivo di ricorso sopra richiamato non risulta prospettata con l'atto di appello, avendo l'imputato formulato in quella sede esclusivamente censure attinenti alla valutazione in ordine all'applicazione della recidiva e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza formulare alcuna questione in ordine al giudizio di prevalenza della concessa circostanza at- tenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. sulla contestata recidiva qua- lificata.

La doglianza è pertanto è da ritenersi estranea al perimetro del sindacato del giudice di legittimità.

Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legit- timità è infatti delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen. il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enuclearle dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti.

Detti motivi - con- trassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581, comma 1, lett. c), e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. - sono funzionali alla delimi- tazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative que- stioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione.

L'art. 609 comma 1, cod. proc. pen., invero, deve essere letta in correla- zione con l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la deducibilità in cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello.

Ciò al fine di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza R.G.N. 21899/2025 di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631 - 01).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/12/1972 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,V7" R.G.N. 21899/2025 Motivi della decisione 1. Con sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Genova ha confer- mato la pronuncia del Tribunale locale del 24 settembre 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa in ordine al reato di cui all' art. 624 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, l'erronea applicazione degli artt. 62, comma 1, n. 4 e 69 cod. pen., per avere la Corte di appello omesso di rivalutare il giudizio di bilanciamento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità con la contestata recidiva qualificata sulla scorta della sopravve- nuta sentenza n. 141/2023 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegitti- mità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della predetta circostanza attenuante comune sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. 3. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Ciò in quanto la doglianza di cui al motivo di ricorso sopra richiamato non risulta prospettata con l'atto di appello, avendo l'imputato formulato in quella sede esclusivamente censure attinenti alla valutazione in ordine all'applicazione della recidiva e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza formulare alcuna questione in ordine al giudizio di prevalenza della concessa circostanza at- tenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. sulla contestata recidiva qua- lificata. La doglianza è pertanto è da ritenersi estranea al perimetro del sindacato del giudice di legittimità. Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legit- timità è infatti delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen. il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enuclearle dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - con- trassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581, comma 1, lett. c), e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. - sono funzionali alla delimi- tazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative que- stioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. L'art. 609 comma 1, cod. proc. pen., invero, deve essere letta in correla- zione con l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la deducibilità in cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. Ciò al fine di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza R.G.N. 21899/2025 di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631 - 01). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del
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