Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08548/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ER rerrno C.U. ex art. i3 co, 1 ct-u.tia;;:i..èPtZ I 3/02 ORDINANZA sul ricorso 12541-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in NAPOLI, (2 [OSCURATO:PERSONA] 348, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio 2021 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e 2403 difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ANIELLO, ANGELA 01- D'ANIELLO; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] AMELIA - intimati - avverso la sentenza n. 204/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 13/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];

17. R.G. 12541/2017 [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 1994 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], deducendo che la convenuta stava effettuando un ampliamento di fabbricato a metri 1,05 dal confine nord della sua proprietà, senza rispettare le distanze minime di 3 metri, anche e soprattutto perché alla sommità del muro di fabbrica (di contenimento di un terrapieno) vi era una ringhiera di ferro da cui l'attrice aveva sempre esercitato diritto di veduta; chiedeva di disporre il sequestro giudiziario del costruendo fabbricato e, nel merito, di condannare la convenuta alla riduzione in pristino ex art. 872, comma 2 c.c., mediante la demolizione e la rimozione del fabbricato sino alla distanza di legge, e a risarcire il danno.

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto delle domande di Pisanti e, in via riconvenzionale, la condanna di controparte alla eliminazione di parte del muro di cinta e di vegetazione, a disciplinare lo scolo di acque e a risarcire il danno.

Veniva integrato il contraddittorio nei confronti dei danti causa della convenuta, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente la domanda dell'attrice e condannava Balbo a indietreggiare la costruzione sino a metri 1,50; rigettava le altre domande dell'attrice e quelle della convenuta.

2. Avverso detta sentenza proponevano appello principale [OSCURATO:PERSONA] e appello incidentale [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello di Salerno ha esaminato congiuntamente i due appelli: ha rigettato l'appello principale e ha invece parzialmente accolto quello incidentale, così respingendo tutte le domande proposte da Pisanti.

3. Avverso la pronuncia n. 204/2016 della Corte d'appello ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Sia la ricorrente che la controricorrente hanno depositato memoria.La ricorrente ha conferito mandato a un nuovo difensore, con procura rilasciata con atto pubblico, che è stata depositata contestualnnente alla memoria difensiva.

CONSIDEFtATO CHE

I. Il ricorso è articolato in sette motivi tra loro strettamente connessi e pertanto risulta opportuna la loro trattazione congiunta: 1) il primo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., in quanto la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto delle ammissioni favorevoli all'attrice rese, all'atto della costituzione in giudizio, dalla convenuta, che avrebbe ammesso l'esistenza nella proprietà Pisanti di un muro con funzioni di contenimento, chiedendone l'abbattimento con riferimento alla porzione di 50 centimetri che sarebbe stata edificata nella proprietà Balbo; 2) il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 2697 c.c., in quanto la Corte d'appello ha ritenuto provata la realizzazione di un muro all'interno del fondo della convenuta sulla base della mancata prova da parte della ricorrente del fatto costitutivo della sua pretesa; 3) il terzo motivo contesta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'epoca della costruzione, all'ubicazione e alla funzione del muro, non avendo la Corte d'appello esaminato una ad una le deposizioni, non avendo verificato se i due muri erano tra di loro collegati e non avendo disposto la rinnovazione o almeno l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio; 4) il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 112 c.p.c., 1146 e 1158 c.c., avendo la Corte d'appello omesso di pronunciare sulla controeccezione - formulata dall'attrice in prime cure e ribadita nell'atto appello - di acquisto per usucapione del muro di contenimento; 5) il quinto motivo lamenta violazione degli artt. 873 e 878 c.c., avendo la Corte d'appello qualificato il muro presente nella proprietà Pisanti come muro di cinta, non avendo così considerato che il muro di cinta posto tra fondi a dislivello con la funzione di contenere un terrapieno artificiale deve essere equiparato a un muro di fabbrica; 6) il sesto motivo lamenta violazione degli artt. 873, 878, 900 e 907 c.c. in relazione alla negazione da parte della Corte d'appello dell'esistenza di una servitù di veduta in capo alla ricorrente; 7) il settimo motivo denuncia violazione degli artt. 872, 873, 949, 2043 e 2056 c.c., avendo la Corte d'appello respinto la domanda di risarcimento del danno subito a causa della violazione delle distanze e del diritto di veduta, mancando di considerare che il danno era conseguenza diretta delle violazioni di legge.

I motivi non possono essere accolti.

Quanto al primo, al secondo e al terzo motivo, i motivi non si confrontano con la ratio decidendi della pronuncia impugnata, imperniata sulla negazione della natura di costruzione dei due muri presenti nelle proprietà della ricorrente e della controricorrente, negazione della natura di costruzione che esclude in radice la violazione delle distanze prescritte dall'art. 873 c.c.

Quanto al quarto motivo, relativo all'omessa pronuncia sulla controeccezione di acquisto per usucapione del muro di contenimento, la Corte d'appello ha implicitamente rigettato la medesima avendo affermato la proprietà del medesimo da parte di [OSCURATO:PERSONA] (v. p. 7 della sentenza impugnata).

Quanto al quinto motivo, la Corte d'appello, con accertamento in fatto insindacabile da questa Corte, fondato su rilievi fotografici e sulle indagini del consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che il muro presente nella proprietà Pisanti, avente la funzione di delimitazione fra i due fondi limitrofi e di recinzione del fondo dell'attrice, non ha le caratteristiche per essere definito costruzione ai sensi dell'art. 873 c.c.

Quanto al sesto motivo, la Corte ha escluso l'esercizio di un diritto di veduta in relazione al medesimo muro di recinzione, applicando il principio di questa Corte secondo il quale il muro divisorio non può dare luogo all'esercizio di una servitù di veduta, sia perché ha solo la funzione di demarcazione del confine, sia perché anche quando consente di inspicere e prospicere sul fondo altrui è inidoneo a costituire una situazione di soggezione di un fondo all'altro (v.

Cass. n. 6927/2015 e Cass. n. 820/2000).

Quanto al settimo motivo, la Corte d'appello, una volta escluse sia la violazione delle distanze prescritte che la violazione del diritto di veduta, ha coerentemente rigettato la domanda di risarcimento del danno.

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in euro 4.500 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15°/0) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 16 novembre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ER rerrno C.U. ex art. i3 co, 1 ct-u.tia;;:i..èPtZ I 3/02 ORDINANZA sul ricorso 12541-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in NAPOLI, (2 [OSCURATO:PERSONA] 348, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio 2021 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e 2403 difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ANIELLO, ANGELA 01- D'ANIELLO; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] AMELIA - intimati - avverso la sentenza n. 204/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 13/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 17. R.G. 12541/2017 [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 1994 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], deducendo che la convenuta stava effettuando un ampliamento di fabbricato a metri 1,05 dal confine nord della sua proprietà, senza rispettare le distanze minime di 3 metri, anche e soprattutto perché alla sommità del muro di fabbrica (di contenimento di un terrapieno) vi era una ringhiera di ferro da cui l'attrice aveva sempre esercitato diritto di veduta; chiedeva di disporre il sequestro giudiziario del costruendo fabbricato e, nel merito, di condannare la convenuta alla riduzione in pristino ex art. 872, comma 2 c.c., mediante la demolizione e la rimozione del fabbricato sino alla distanza di legge, e a risarcire il danno. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto delle domande di Pisanti e, in via riconvenzionale, la condanna di controparte alla eliminazione di parte del muro di cinta e di vegetazione, a disciplinare lo scolo di acque e a risarcire il danno. Veniva integrato il contraddittorio nei confronti dei danti causa della convenuta, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente la domanda dell'attrice e condannava Balbo a indietreggiare la costruzione sino a metri 1,50; rigettava le altre domande dell'attrice e quelle della convenuta. 2. Avverso detta sentenza proponevano appello principale [OSCURATO:PERSONA] e appello incidentale [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello di Salerno ha esaminato congiuntamente i due appelli: ha rigettato l'appello principale e ha invece parzialmente accolto quello incidentale, così respingendo tutte le domande proposte da Pisanti. 3. Avverso la pronuncia n. 204/2016 della Corte d'appello ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Sia la ricorrente che la controricorrente hanno depositato memoria.La ricorrente ha conferito mandato a un nuovo difensore, con procura rilasciata con atto pubblico, che è stata depositata contestualnnente alla memoria difensiva. CONSIDEFtATO CHE I. Il ricorso è articolato in sette motivi tra loro strettamente connessi e pertanto risulta opportuna la loro trattazione congiunta: 1) il primo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., in quanto la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto delle ammissioni favorevoli all'attrice rese, all'atto della costituzione in giudizio, dalla convenuta, che avrebbe ammesso l'esistenza nella proprietà Pisanti di un muro con funzioni di contenimento, chiedendone l'abbattimento con riferimento alla porzione di 50 centimetri che sarebbe stata edificata nella proprietà Balbo; 2) il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 2697 c.c., in quanto la Corte d'appello ha ritenuto provata la realizzazione di un muro all'interno del fondo della convenuta sulla base della mancata prova da parte della ricorrente del fatto costitutivo della sua pretesa; 3) il terzo motivo contesta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'epoca della costruzione, all'ubicazione e alla funzione del muro, non avendo la Corte d'appello esaminato una ad una le deposizioni, non avendo verificato se i due muri erano tra di loro collegati e non avendo disposto la rinnovazione o almeno l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio; 4) il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 112 c.p.c., 1146 e 1158 c.c., avendo la Corte d'appello omesso di pronunciare sulla controeccezione - formulata dall'attrice in prime cure e ribadita nell'atto appello - di acquisto per usucapione del muro di contenimento; 5) il quinto motivo lamenta violazione degli artt. 873 e 878 c.c., avendo la Corte d'appello qualificato il muro presente nella proprietà Pisanti come muro di cinta, non avendo così considerato che il muro di cinta posto tra fondi a dislivello con la funzione di contenere un terrapieno artificiale deve essere equiparato a un muro di fabbrica; 6) il sesto motivo lamenta violazione degli artt. 873, 878, 900 e 907 c.c. in relazione alla negazione da parte della Corte d'appello dell'esistenza di una servitù di veduta in capo alla ricorrente; 7) il settimo motivo denuncia violazione degli artt. 872, 873, 949, 2043 e 2056 c.c., avendo la Corte d'appello respinto la domanda di risarcimento del danno subito a causa della violazione delle distanze e del diritto di veduta, mancando di considerare che il danno era conseguenza diretta delle violazioni di legge. I motivi non possono essere accolti. Quanto al primo, al secondo e al terzo motivo, i motivi non si confrontano con la ratio decidendi della pronuncia impugnata, imperniata sulla negazione della natura di costruzione dei due muri presenti nelle proprietà della ricorrente e della controricorrente, negazione della natura di costruzione che esclude in radice la violazione delle distanze prescritte dall'art. 873 c.c. Quanto al quarto motivo, relativo all'omessa pronuncia sulla controeccezione di acquisto per usucapione del muro di contenimento, la Corte d'appello ha implicitamente rigettato la medesima avendo affermato la proprietà del medesimo da parte di [OSCURATO:PERSONA] (v. p. 7 della sentenza impugnata). Quanto al quinto motivo, la Corte d'appello, con accertamento in fatto insindacabile da questa Corte, fondato su rilievi fotografici e sulle indagini del consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che il muro presente nella proprietà Pisanti, avente la funzione di delimitazione fra i due fondi limitrofi e di recinzione del fondo dell'attrice, non ha le caratteristiche per essere definito costruzione ai sensi dell'art. 873 c.c. Quanto al sesto motivo, la Corte ha escluso l'esercizio di un diritto di veduta in relazione al medesimo muro di recinzione, applicando il principio di questa Corte secondo il quale il muro divisorio non può dare luogo all'esercizio di una servitù di veduta, sia perché ha solo la funzione di demarcazione del confine, sia perché anche quando consente di inspicere e prospicere sul fondo altrui è inidoneo a costituire una situazione di soggezione di un fondo all'altro (v. Cass. n. 6927/2015 e Cass. n. 820/2000). Quanto al settimo motivo, la Corte d'appello, una volta escluse sia la violazione delle distanze prescritte che la violazione del diritto di veduta, ha coerentemente rigettato la domanda di risarcimento del danno. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in euro 4.500 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15°/0) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 16 novembre 2021
Sentenza Cassazione n. 08548/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris