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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33668/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 del GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Torino applicava ai ricorrenti la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i reati di tentata rapina, lesioni, porto ingiustificato di arma e furto aggravato.

2. Avverso tale sentenza gli imputati proponevano, personalmente, due ricorsi distinti, ma omogenei nel contenuto attraverso i quali:

2.1. si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità

2.2. si proponeva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, della Carta fondamentale, allegando che l'esclusione della possibilità dì presentare ricorso personalmente fosse contraria ai diritti garantiti all'imputato dalla Carta costituzionale e dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 ricorsi sono inammissibili in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017.

Il collegio condivide quanto già affermato dalla Cassazione secondo cui è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01). • 4.Alla dichiarata inammissibilità deLricorst consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dehricorrenttal pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 18 luglio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 del GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Torino applicava ai ricorrenti la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i reati di tentata rapina, lesioni, porto ingiustificato di arma e furto aggravato. 2. Avverso tale sentenza gli imputati proponevano, personalmente, due ricorsi distinti, ma omogenei nel contenuto attraverso i quali: 2.1. si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità 2.2. si proponeva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, della Carta fondamentale, allegando che l'esclusione della possibilità dì presentare ricorso personalmente fosse contraria ai diritti garantiti all'imputato dalla Carta costituzionale e dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 ricorsi sono inammissibili in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. Il collegio condivide quanto già affermato dalla Cassazione secondo cui è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01). • 4.Alla dichiarata inammissibilità deLricorst consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dehricorrenttal pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 18 luglio 202
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