CassazionedecretoSezione 7Decisione del 19 dicembre 2023
Cassazione n. 05251/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il suo reclamo in tema di proroga del regime ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.) e lamenta che il Giudice specializzato, anziché confrontarsi con le censure sollevate in sede di reclamo - miranti a evidenziare come gli elementi fondanti la proroga fossero generici e, comunque, smentiti dagli atti prodotti dalla difesa - avrebbe riprodotto acriticamente la decisione contenuta nel decreto ministeriale e, dunque, pretermesso di accertare il persistere delle capacità del detenuto di mantenere o riprendere i contatti con il sodalizio criminale di appartenenza, trascurando altresì di calare la valutazione dell'attualità della pericolosità del ricorrente all'interno degli altri elementi richiesti, quali gli esiti del trattamento penitenziario e il tenore di vita dei familiari del sottoposto; ritenuto che il motivo non è consentito, deducendo sostanzialmente vizi di motivazione in una materia in cui il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di legge; ritenuto che il ricorso non è adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione differenziato (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, anche con richiamo per relationem al contenuto del decreto ministeriale, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza nella quale risulta inserito con indiscusso ruolo di vertice, la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica; considerato, invero, che nel provvedimento sono stati valorizzati: i) il profilo criminale e il ruolo di rilevo assunto dal condannato in seno alla organizzazione criminale dalla quale non ha mai inteso dissociarsi e le cui vicende criminali, secondo quanto risultato attestato nelle trascrizioni richiamate nel provvedimento, è stato informato ; ii) gli esiti delle investigazioni che danno contezza dell'attuale operatività del sodalizio e; iii) gli esìti deludenti del trattamento e l'assenza di qualsiasi revisione critica del proprio passato deviante;rilevato che il Tribunale si è altresì fatto carico di avversare le specifiche circostanze che la difesa aveva posto a fondamento dell'erronea valutazione sulla capacità del detenuto di avere indebiti rapporti con l'esterno; ritenuto che a tale motivazione non manifestamente illogica il ricorrente muove censure a-specifiche; rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]