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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 04356/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 23 settembre 1950; nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 1'8 agosto 1948; avverso la sentenza del 14 gennaio 2022, della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; letta la memoria depositata il 9 gennaio 2023 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di parte civile costituita nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, pur confermando la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, respingendo la relativa impugnazione, nulla ha liquidato a titolo di spese processuali in favore della parte civile perché, pur regolarmente citata, non compariva e non rassegnava le proprie conclusioni.

Il ricorso si compone di un unico motivo d'impugnazione con il quale si deduce, sotto il profilo della violazione di legge, l'erroneità della decisione assunta dalla corte territoriale, nella parte in cui non avrebbe tenuto conto del rito emergenziale vigente alla data dell'udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

In linea generale, la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Rv. 273338), atteso che, in tale ipotesi, non si determina alcuna revoca implicita della costituzione di parte civile e le relative conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide anche successivamente, in virtù del c.d.

"principio di immanenza", previsto dall'art. 76 del codice di procedura penale.

In questo caso, tuttavia, non può tenersi conto delle conclusioni depositate in cancelleria dal difensore della parte civile, in quanto, in virtù dell'espresso richiamo effettuato dall'art. 614, comma 1, cod. proc. pen. (alle norme regolanti la discussione nei giudizi di merito di primo e di secondo grado), egli avrebbe dovuto formulare e illustrare oralmente le proprie conclusioni in udienza, facendo seguire alle stesse la presentazione di una sintesi scritta, a norma dell'art. 523, comma 2, cod. proc. pen. (Cass., Sez. 6, sent. 20 gennaio 2022, n. 2378).

Tanto rende il ricorso inammissibile ed impone la condanna del..ticorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna icorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 23 settembre 1950; nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 1'8 agosto 1948; avverso la sentenza del 14 gennaio 2022, della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; letta la memoria depositata il 9 gennaio 2023 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di parte civile costituita nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, pur confermando la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, respingendo la relativa impugnazione, nulla ha liquidato a titolo di spese processuali in favore della parte civile perché, pur regolarmente citata, non compariva e non rassegnava le proprie conclusioni. Il ricorso si compone di un unico motivo d'impugnazione con il quale si deduce, sotto il profilo della violazione di legge, l'erroneità della decisione assunta dalla corte territoriale, nella parte in cui non avrebbe tenuto conto del rito emergenziale vigente alla data dell'udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. In linea generale, la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Rv. 273338), atteso che, in tale ipotesi, non si determina alcuna revoca implicita della costituzione di parte civile e le relative conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide anche successivamente, in virtù del c.d. "principio di immanenza", previsto dall'art. 76 del codice di procedura penale. In questo caso, tuttavia, non può tenersi conto delle conclusioni depositate in cancelleria dal difensore della parte civile, in quanto, in virtù dell'espresso richiamo effettuato dall'art. 614, comma 1, cod. proc. pen. (alle norme regolanti la discussione nei giudizi di merito di primo e di secondo grado), egli avrebbe dovuto formulare e illustrare oralmente le proprie conclusioni in udienza, facendo seguire alle stesse la presentazione di una sintesi scritta, a norma dell'art. 523, comma 2, cod. proc. pen. (Cass., Sez. 6, sent. 20 gennaio 2022, n. 2378). Tanto rende il ricorso inammissibile ed impone la condanna del..ticorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna icorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]