CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15414/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria depositata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei suoi confronti dal GIP presso il Tribunale di L'Aquila dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 18/03/2014, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 81 cod.pen., 74, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e dagli artt. 110 cod.pen. e 73, d.P.R. 309/1990, sostituita da tale ultima data con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di L'Aquila; imputazione dalla quale il ricorrente era stato assolto con sentenza emessa dal Tribunale di L'Aquila, ai sensi dell'art.530, comma 2, cod.proc.pen., in data 10/11/2020, divenuta irrevocabile il 07/09/2021. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che il ricorrente era stato sottoposto alla misura cautelare detentiva in forza delle intercettazioni telefoniche documentanti i contatti con gli altri componenti del sodalizio criminoso e con i relativi acquirenti di sostanze stupefacenti; rilevando, altresì, come il ricorrente avesse reso, in sede di interrogatorio di garanzia, affermazioni parzialmente ammissive, dichiarando di conoscere gli altri correi e di avere ceduto ad altri sostanza stupefacente; ha quindi ritenuto ravvisabile il presupposto ostativo della colpa grave rispetto al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la nullità dell'ordinanza - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - per violazione di legge in relazione all'art. 314 cod.proc.pen.. Ha esposto che, dalla sentenza assolutoria, si evinceva la mancanza di prova sufficiente in ordine al coinvolgimento dell'istante nel reato associativo e che il sequestro di stupefacente che sarebbe stato effettuato dopo la cessione non risultava documentato da alcun verbale in atti, argomentando come lo stesso ricorrente avesse dichiarato di avere effettuato delle cessioni a solo titolo di amicizia; ha dedotto che non poteva ravvisarsi alcun profilo di colpa grave relativamente alla condotta processuale, atteso il collaborativo atteggiamento tenuto; ha quindi ritenuto che non sussistesse nel caso di specie il presupposto ostativo della colpa grave. 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria difensiva, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, [OSCURATO:PERSONA], RV. 263197; Sez.3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, [OSCURATO:PERSONA], RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458). Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). 3. In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta in esame deve rilevarsi come il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico; il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.Un., 27/5/2010, n.32383, D'Ambrosio, RV. 247664). Altresì - e in relazione a profilo strettamente attinente al caso di specie - costituisce giurisprudenza del tutto consolidata quella in base alla quale la frequentazione ambigua, da parte del ricorrente, di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (Sez.4, 18/12/2014 n.8914/2015; Dieni, Rv. 262436; Sez.4, 21/11/2018, n.53361, Puro, RV. 274498; Sez.4, 28/9/2021, n.850/2022, Denaro, RV. 282565); frequentazioni, a propria volta, ben desumibili dal compendio di intercettazioni telefoniche o ambientali valutate da parte del giudice che ha emesso la misura applicativa (Sez.4, 26/9/2017, n.48311, D'Urso, RV. 271039; Sez.4, 5/2/2019, n. 27458, Hosni, RV. 276458). 4. Nel caso di specie, va quindi rilevato come l'unitario motivo di ricorso si sia del tutto sottratto all'onere di necessario confronto con la motivazione della Corte territoriale, finendo quindi per incorrere nel vizio di aspecificità estrinseca. Difatti - e sulla base di circostanze non fatte oggetto di specifica censura nel ricorso - la Corte territoriale ha dato atto di come, in sede di interrogatorio di garanzia, l'indagato avesse fornito informazioni parzialmente ammissive, dichiarando tanto di conoscere gli altri correi quanto di avere effettuato delle cessioni di sostanza stupefacente. Così come l'ordinanza impugnata, con altro passaggio motivazionale non oggetto di specifica censura, ha dato atto di come le intercettazioni telefoniche avessero comunque documentato costanti contatti con gli altri soggetti coinvolti nell'indagine. Osservazioni a fronte delle quali il ricorrente si è limitato a richiamare l'esito assolutorio del procedimento penale e il comportamento - asseritamente collaborativo - tenuto in sede di interrogatorio di garanzia, senza in alcun modo confutare gli indici connotativi dell'elemento ostativo della colpa grave puntualmente elencati da parte della Corte territoriale. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Il ricorrente va altresì condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità nei confronti del Ministero resistente, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, no