CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 30531/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 15935-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat a presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 330/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/02/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 26.9.2012 [OSCURATO:SOCIETA]. evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Verona invocandone la condanna a rilasciare l’appartamento dalla stessa detenuto. Si costituiva la Zago, resistendo alla domanda e chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento dell’usucapione della proprietà del bene oggetto di causa. Con sentenza n. 2619/2016, il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale. Con la sentenza impugnata, n. 330/2019, la Corte di Appello di Venezia accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la decisione di prime cure, riformandola ed accogliendo la domanda di rilascio originariamente proposta dalla parte appellante. Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. Con istanza del 14.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale ambo le part i ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Prima di esaminare i motivi di ricorso e la proposta di decisione formulata dal consigliere relatore, il Collegio prende atto che le Sezioni 3 Unite di questa Cortesono state investite della questione di massima importanza concernente la configurabilità dell’incompatibilità del consigliere che ha sottoscritto la proposta di decisione ex art. 380-bis c.p.c. a far parte del collegio che, a seguito della richiesta di decisione presentata dalla parte nel termine di 40 giorni previsto dalla legge, è chiamato a decidere il ricorso. Poiché nel caso di specie il consigliere relatore è lo stesso che a suo tempo ha sottoscritto la proposta di decisione, si impone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di cui anzidetto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionerinvia il ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, n