CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18399/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10193-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' E RICERCA 80185250588; - intimato - avverso la sentenza n. 827/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 26/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 26 settembre 2019, la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Palermo e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA], dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto in via principale la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto intercorso con l'amministrazione scolastica quale docente sulla base di reiterati contratti a termine con condanna del MIUR al pagamento delle retribuzioni dovute per i periodi di interruzione intercorsi tra i vari rinnovi contrattuali ed alla ricostruzione della carriera e in via subordinata al risarcimento del danno per l'illegittimità della condotta; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, premessa la limitazione della materia del contendere, non avendo il ricorrente impugnato la statuizione del giudice di primo grado di rigetto della domanda di conversione e di ricostruzione della carriera, alla domanda risarcitoria ed a quella relativa al pagamento delle retribuzioni asseritamente dovute per i periodi di interruzione del rapporto intercorsi tra i vari rinnovi contrattuali, l'infondatezza di tali domande alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte con la decisione n. 22552/2016, per il quale l'illegittimità del ricorso ai successivi contratti a termine non è ravvisabile trattandosi di supplenze su "organico di ' I o :....i1 •9 " e non essendoci prova dell'eventuale uso improprio delle supplenze o di altre concrete modalità di abuso e comunque in ragione dell'essere qualsiasi conseguenza dannosa dall'essere stato il ricorrente immesso in ruolo con decorrenza giuridica dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre il Picciurro, affidando l'impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale il MIUR, pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva; 2. che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO che con il primo motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e altre varie violazioni del diritto comunitario. Contesta la sentenza nella parte in cui afferma "il Picciurro nell'atto introduttivo del giudizio non ha in alcun modo allegato di aver svolto la propria attività lavorativa presso i medesimi Istituti scolastici e sulla stessa cattedra. Soltanto in sede di gravame ha genericamente dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa presso gli [OSCURATO:PERSONA] e Balsamo e nella medesima cattedra" (non potendo soccorrere) "il principio di non contestazione giacché il Miur non poteva contestare ciò che nell'atto introduttivo non era stato neanche allegato in fatto". Osserva che dai contratti depositati nel fascicolo di primo grado emerge la qualifica di docente di sostegno presso lo stesso istituto scolastico e che tali documenti assumono valenza confessoria sull'illegittimo utilizzo dei contratti a termine, che è sfuggita alla Corte d'appello; che con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art.112 c.p.c. e nullità della sentenza per essere stato omesso l'esame del secondo motivo di appello concernente la condanna del Ministero al pagamento delle retribuzioni contrattualmente dovute per i periodi di interruzione del rapporto di lavoro intercorsi tra i vari rinnovi contrattuali; con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art.92 c.p.c. perché in ragione della complessità della questione e il progressivo consolidarsi degli orientamenti giurisprudenziali su cui è fondato il giudizio di merito si sarebbe dovuta ravvisare la ricorrenza dei presupposti per la compensazione delle spese; che il primo motivo è privo di fondamento, poiché i documenti allegati al ricorso rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti, potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti (Cass. n. 7115 del 2013), sicché quando si afferma che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati (Cass. n. 11751 del 2013) deve intendersi che la portata chiarificatoria dei documenti attiene ad un quadro allegatorio già prospettato, laddove nella specie, per quanto rilevato dai giudici dell'appello, è completamente mancante (Cass. 3363 del 05/02/2019); che il secondo motivo, non specificamente formulato mediante mera riproduzione di stralcio dell'atto di appello, è infondato per essere la censura che si assume trascurata implicitamente rigettata in conseguenza della ritenuta legittimità dei contratti a termine; quanto al terzo motivo va ribadito l'orientamento di questa Corte (Cass. n.11329 del 26/04/2019) secondo cui la facoltà di disporre la compensazione tra le parti "rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione"; che il ricorso, quindi, deve essere rigettato, senza provvedimento alcuno riguardo alle spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva ad opera della controparte; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. A Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell