CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2026
Cassazione n. 26740/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/08/1990avverso la sentenza del 12/01/2026 del [OSCURATO:PERSONA] diAnconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOletti i ricorsi proposti dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con distinti atti,articolati in quattro motivi del tutto sovrapponibili, che possono quindi esseretrattati congiuntamente;rilevato come i primi tre motivi di ricorso siano manifestamente infondati, inconsiderazione del rito prescelto dai ricorrenti (art. 444 cod. prc. pen.), attesoche ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103 del 2017, non è denunziabile in sede di legittimità, rispetto alla sentenza dipatteggiamento, l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che hapronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebberoconsentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod.proc. pen., in quanto il citato comma limita l'impugnabilità della pronuncia allesole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020,Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali inmodo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sultema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al ritospeciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoiconfronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595-01,secondo cui, in tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza, inrelazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art 129, comma 1,cod. proc. pen., può anche essere meramente enunciativa, poiché la richiesta diapplicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto e ilgiudice deve sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementitali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatorericollega alla formulazione della richiesta stessa), che all'evidenza rientrano intale ambito anche le censure proposte proposte in questa sede con le quali sicontesta la portata del fatto ascritto, la sua connotazione circostanziale, ilmancato accesso a sanzioni sostitutive in mancanza di richiesta della partesecondo le previsioni di legge;che sulla base degli indicati parametri, non vi sia spazio alcuno per addivenire,nel presente grado di giudizio, al proscioglimento evocato dall'art. 129, comma1, cod. proc. pen., a fronte di ricorso che non supera il vaglio di ammissibilitàsull'eventuale assenza di profili di responsabilità penale richiederebbeun'approfondita rivalutazione delle risultanze probatorie del procedimento, quipreclusa per le ragioni già indicate;considerato che il quarto motivo in tema di confisca è del tutto generico e sicaratterizza per la mancata allegazione degli elementi che potrebbero fondareuna diversa conclusione sul tema rispetto a quella raggiunta con analiticaelecanzione dal Tribunale, atteso il richiamo a generiche situazioni asseritamentepregiudicate e tra l'altro riferite a soggetti terzi, unici eventualmente legittimati apoter criticare l'estensione del provvedimento di confisca;rilevato che, conseguentemente, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibilicon condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nella misura dieuro tremila ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]