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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 26907/2026

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/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione dilegge e il difetto di motivazione nonché il travisamento della prova in relazioneall’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per i reati contestati, èfinalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea alsindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specificitravisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito che,rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, hanno esplicitato, concorretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento sullasussistenza, nella condotta del ricorrente, degli elementi costitutivi non solo deldelitto di lesioni ma anche del concorso nel delitto di rapina (si vedano, inparticolare, pagg. 5 e 6 sulle certificazioni in atti e sui racconti delle pp.oo. da cuiemerge con evidenza l’impossessamento del bene da parte dell’imputato, seppurper un breve lasso di tempo e, in generale, la sua partecipazione all’intento diprevaricazione e sopraffazione morale e fisica ai danni delle vittime, costituendo,quest’ultimo, l’utilità non economica che l’autore della rapina si era prefissato diconseguire);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione dilegge e il difetto di motivazione nonché il travisamento della prova in relazioneall’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per i reati contestati, èfinalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea alsindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specificitravisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito che,rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, hanno esplicitato, concorretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento sullasussistenza, nella condotta del ricorrente, degli elementi costitutivi non solo deldelitto di lesioni ma anche del concorso nel delitto di rapina (si vedano, inparticolare, pagg. 5 e 6 sulle certificazioni in atti e sui racconti delle pp.oo. da cuiemerge con evidenza l’impossessamento del bene da parte dell’imputato, seppurper un breve lasso di tempo e, in generale, la sua partecipazione all’intento diprevaricazione e sopraffazione morale e fisica ai danni delle vittime, costituendo,quest’ultimo, l’utilità non economica che l’autore della rapina si era prefissato diconseguire);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
Sentenza Cassazione n. 26907/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris