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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 gennaio 2022

Cassazione n. 01273/2022

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020 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Premuda n. 1/a, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.

G.B. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Germanico n. 213, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso l’ordinanza del Tribunale di Massa, depositata il 17 novembre 2020 nel procedimento n.

R.G. 733/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 31835/2020 Numero sezionale 11280/2021 Numero di raccolta generale 1273/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che, visto l'art. 380-ter cod. proc. civ., chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, comunque infondato nel merito, con le conseguenze di legge.

Rilevato che:

1. il Tribunale di Massa, in un processo promosso da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamento di differenze retributive, con condanna in solido, del datore di lavoro, [OSCURATO:SOCIETA], e della committente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal datore sul rilievo che il rapporto di lavoro aveva avuto la sua esecuzione e conclusione in territorio del Comune di Massa;

2. avverso questo provvedimento la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per regolamento di competenza, notificato unicamente al Vozzo, insistendo per dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Firenze, sede della società all’epoca dell’introduzione del giudizio, ovvero del Tribunale di Pistoia, nel cui circondario era stata nelle more trasferita la sede legale della cooperativa;

3. il Vozzo ha depositato memoria ex art. 47, quinto comma, cod. proc. civ., eccependo l’improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza del ricorso;

4. il P.G. in sede, richiesto del proprio parere, ha concluso nei sensi su indicati;

5. ai sensi dell'art. 380-ter, secondo comma, cod. proc. civ., tali conclusioni sono state comunicate alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Ritenuto che:

1. con il proposto regolamento, la [OSCURATO:SOCIETA] deduce la violazione dell’art. 413 cod. proc. civ., in quanto nessuno dei tre criteri ivi F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 31835/2020 Numero sezionale 11280/2021 Numero di raccolta generale 1273/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 previsti in via alternativa potrebbe radicare la competenza del Tribunale di Massa.

Infatti: la sede legale del datore di lavoro ricadeva nel circondario del Tribunale di Firenze al momento dell’introduzione del giudizio, mentre era stata successivamente trasferita in provincia di Pistoia; il lavoratore non aveva provato che il contratto di lavoro fosse stato sottoscritto a Massa, piuttosto rinvenendosi nei contratti di assunzione l’indicazione di [OSCURATO:PERSONA], ricadente nel circondario di Firenze, come luogo di sottoscrizione; né può soccorrere il criterio della dipendenza alla quale era addetto il lavoratore, atteso che, dal contratto di assunzione, il luogo di lavoro risultava essere presso il magazzino UPS di Massa, che non poteva considerarsi una dipendenza della società datrice di lavoro, la quale non aveva a Massa alcun ufficio, mezzo o nucleo organizzato di beni per l’esercizio dell’impresa; in provincia di Massa il lavoratore espletava la propria attività lavorativa solo perché ivi venivano eseguiti i trasporti commissionati, fra gli altri, da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA], di cui la [OSCURATO:SOCIETA] è consorziata;

2. in via preliminare, non può essere accolta l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dal resistente per mancata produzione della comunicazione di cancelleria del provvedimento impugnato, atteso che l’ordinanza del Tribunale di Massa risulta emessa in esito all’udienza del 17 novembre 2020 ed il ricorso per regolamento di competenza è stato notificato in data 9 dicembre 2020 e, dunque, ben prima del termine di trenta giorni previsto dall’art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., sicché non assume rilievo, in virtù della cd.

“prova di resistenza” (su cui v. di recente, Cass. Sez. 1, 10/07/2020, n. 14839, e Sez. 6–1, 15/10/2020, n. 22324), la mancata produzione della comunicazione di cancelleria, F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 31835/2020 Numero sezionale 11280/2021 Numero di raccolta generale 1273/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 poiché il collegamento tra la data di pubblicazione del provvedimento indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività (Cass. Sez. 6-3, 10/07/2013, n. 17066; in senso conforme, Cass. Sez. 6 - 3, 30/04/2019, n. 11386);

3. ancora in via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, pure sollevata dal resistente, per mancata attestazione di conformità della copia cartacea del ricorso all’originale notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 9 dicembre 2020, considerato che parte ricorrente ha ritualmente provveduto all’attestazione di conformità delle copie analogiche agli originali informatici, ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53;

4. sempre in via preliminare, non è ravvisabile la causa di inammissibilità prospettata dal P.G., in quanto, rispetto alla causa oggetto del presente regolamento, non è stata assunta alcuna decisione di merito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 cod. proc. civ., considerato che l’autorizzazione alla chiamata in giudizio del terzo, a scopo di eventuale manleva, contenuta nella medesima ordinanza assunta in esito all’udienza del 17 novembre 2020, concerne la posizione e la domanda della società UPS, onde l’ordinanza, benché unica sotto il profilo formale, contiene diverse decisioni, ciascuna relativa alle varie domande proposte, con conseguente impugnabilità del capo relativo alla pronuncia sulla competenza, autonomo dagli altri e di tipo esclusivamente processuale, con l'istanza di regolamento di competenza (v.

Cass. Sez. 6 - 3, 16/03/2017, n. 6826);F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 31835/2020 Numero sezionale 11280/2021 Numero di raccolta generale 1273/2022 Data pubblicazione 17/01/2022

5. infine, ancora in via preliminare, benché il ricorso non risulti notificato alla società UPS, non va disposta l’integrazione del contraddittorio, trattandosi di litisconsorzio facoltativo (Cass. Sez. 3, 20/03/2010, n. 6824), non emergendo, peraltro, che la predetta società, convenuta in qualità di committente solidalmente responsabile ai sensi dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, abbia sollevato eccezione di incompetenza territoriale;

6. nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato, dovendosi dare continuità all’indirizzo che, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente per le controversie di lavoro, ha affermato che la nozione di "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", di cui all'art. 413 c.p.c., «deve interpretarsi estensivamente, come articolazione della organizzazione aziendale nella quale il dipendente lavora» (Cass. Sez. 6-L, 15/07/2013, n. 17347; Cass. Sez. 6-L, 08/02/2018, n. 3154);

7. nella specie, è pacifico, in quanto dedotto dalla stessa società ricorrente, che nei contratti di assunzione fosse indicata come sede lavorativa il magazzino della UPS di Massa; tale sede rientra nella nozione di "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", nell’accezione sopra esposta, trattandosi del luogo di proprietà di terzi, in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa, ove hanno inizio e fine le mansioni quotidianamente svolte dal lavoratore (così, in fattispecie in termini, Cass. Sez. 6-L, 07/12/2017, n. 29344);

8. le spese di giudizio relative al presente regolamento, compresa l’istanza di condanna alle spese ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., formulata dal resistente, sono rimesse al definitivo;F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 31835/2020 Numero sezionale 11280/2021 Numero di raccolta generale 1273/2022

9. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U. Data pubblicazione 17/01/2022 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Spese al definitivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
020 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Premuda n. 1/a, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. G.B. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Germanico n. 213, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso l’ordinanza del Tribunale di Massa, depositata il 17 novembre 2020 nel procedimento n. R.G. 733/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 31835/2020 Numero sezionale 11280/2021 Numero di raccolta generale 1273/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che, visto l'art. 380-ter cod. proc. civ., chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, comunque infondato nel merito, con le conseguenze di legge. Rilevato che: 1. il Tribunale di Massa, in un processo promosso da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamento di differenze retributive, con condanna in solido, del datore di lavoro, [OSCURATO:SOCIETA], e della committente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal datore sul rilievo che il rapporto di lavoro aveva avuto la sua esecuzione e conclusione in territorio del Comune di Massa; 2. avverso questo provvedimento la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per regolamento di competenza, notificato unicamente al Vozzo, insistendo per dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Firenze, sede della società all’epoca dell’introduzione del giudizio, ovvero del Tribunale di Pistoia, nel cui circondario era stata nelle more trasferita la sede legale della cooperativa; 3. il Vozzo ha depositato memoria ex art. 47, quinto comma, cod. proc. civ., eccependo l’improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza del ricorso; 4. il P.G. in sede, richiesto del proprio parere, ha concluso nei sensi su indicati; 5. ai sensi dell'art. 380-ter, secondo comma, cod. proc. civ., tali conclusioni sono state comunicate alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Ritenuto che: 1. con il proposto regolamento, la [OSCURATO:SOCIETA] deduce la violazione dell’art. 413 cod. proc. civ., in quanto nessuno dei tre criteri ivi F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 31835/2020 Numero sezionale 11280/2021 Numero di raccolta generale 1273/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 previsti in via alternativa potrebbe radicare la competenza del Tribunale di Massa. Infatti: la sede legale del datore di lavoro ricadeva nel circondario del Tribunale di Firenze al momento dell’introduzione del giudizio, mentre era stata successivamente trasferita in provincia di Pistoia; il lavoratore non aveva provato che il contratto di lavoro fosse stato sottoscritto a Massa, piuttosto rinvenendosi nei contratti di assunzione l’indicazione di [OSCURATO:PERSONA], ricadente nel circondario di Firenze, come luogo di sottoscrizione; né può soccorrere il criterio della dipendenza alla quale era addetto il lavoratore, atteso che, dal contratto di assunzione, il luogo di lavoro risultava essere presso il magazzino UPS di Massa, che non poteva considerarsi una dipendenza della società datrice di lavoro, la quale non aveva a Massa alcun ufficio, mezzo o nucleo organizzato di beni per l’esercizio dell’impresa; in provincia di Massa il lavoratore espletava la propria attività lavorativa solo perché ivi venivano eseguiti i trasporti commissionati, fra gli altri, da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA], di cui la [OSCURATO:SOCIETA] è consorziata; 2. in via preliminare, non può essere accolta l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dal resistente per mancata produzione della comunicazione di cancelleria del provvedimento impugnato, atteso che l’ordinanza del Tribunale di Massa risulta emessa in esito all’udienza del 17 novembre 2020 ed il ricorso per regolamento di competenza è stato notificato in data 9 dicembre 2020 e, dunque, ben prima del termine di trenta giorni previsto dall’art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., sicché non assume rilievo, in virtù della cd. “prova di resistenza” (su cui v. di recente, Cass. Sez. 1, 10/07/2020, n. 14839, e Sez. 6–1, 15/10/2020, n. 22324), la mancata produzione della comunicazione di cancelleria, F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 31835/2020 Numero sezionale 11280/2021 Numero di raccolta generale 1273/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 poiché il collegamento tra la data di pubblicazione del provvedimento indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività (Cass. Sez. 6-3, 10/07/2013, n. 17066; in senso conforme, Cass. Sez. 6 - 3, 30/04/2019, n. 11386); 3. ancora in via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, pure sollevata dal resistente, per mancata attestazione di conformità della copia cartacea del ricorso all’originale notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 9 dicembre 2020, considerato che parte ricorrente ha ritualmente provveduto all’attestazione di conformità delle copie analogiche agli originali informatici, ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53; 4. sempre in via preliminare, non è ravvisabile la causa di inammissibilità prospettata dal P.G., in quanto, rispetto alla causa oggetto del presente regolamento, non è stata assunta alcuna decisione di merito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 cod. proc. civ., considerato che l’autorizzazione alla chiamata in giudizio del terzo, a scopo di eventuale manleva, contenuta nella medesima ordinanza assunta in esito all’udienza del 17 novembre 2020, concerne la posizione e la domanda della società UPS, onde l’ordinanza, benché unica sotto il profilo formale, contiene diverse decisioni, ciascuna relativa alle varie domande proposte, con conseguente impugnabilità del capo relativo alla pronuncia sulla competenza, autonomo dagli altri e di tipo esclusivamente processuale, con l'istanza di regolamento di competenza (v. Cass. Sez. 6 - 3, 16/03/2017, n. 6826);F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 31835/2020 Numero sezionale 11280/2021 Numero di raccolta generale 1273/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 5. infine, ancora in via preliminare, benché il ricorso non risulti notificato alla società UPS, non va disposta l’integrazione del contraddittorio, trattandosi di litisconsorzio facoltativo (Cass. Sez. 3, 20/03/2010, n. 6824), non emergendo, peraltro, che la predetta società, convenuta in qualità di committente solidalmente responsabile ai sensi dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, abbia sollevato eccezione di incompetenza territoriale; 6. nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato, dovendosi dare continuità all’indirizzo che, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente per le controversie di lavoro, ha affermato che la nozione di "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", di cui all'art. 413 c.p.c., «deve interpretarsi estensivamente, come articolazione della organizzazione aziendale nella quale il dipendente lavora» (Cass. Sez. 6-L, 15/07/2013, n. 17347; Cass. Sez. 6-L, 08/02/2018, n. 3154); 7. nella specie, è pacifico, in quanto dedotto dalla stessa società ricorrente, che nei contratti di assunzione fosse indicata come sede lavorativa il magazzino della UPS di Massa; tale sede rientra nella nozione di "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", nell’accezione sopra esposta, trattandosi del luogo di proprietà di terzi, in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa, ove hanno inizio e fine le mansioni quotidianamente svolte dal lavoratore (così, in fattispecie in termini, Cass. Sez. 6-L, 07/12/2017, n. 29344); 8. le spese di giudizio relative al presente regolamento, compresa l’istanza di condanna alle spese ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., formulata dal resistente, sono rimesse al definitivo;F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 31835/2020 Numero sezionale 11280/2021 Numero di raccolta generale 1273/2022 9. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. Data pubblicazione 17/01/2022 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Spese al definitivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R
Sentenza Cassazione n. 01273/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris