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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16049/2026

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ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controrappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 792/2021 depositata il22.4.2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.3.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17932/2021Numero sezionale 717/2026Numero di raccolta generale 16049/2026Data pubblicazione 25/05/2026Angela Ferrante, in proprio e in qualità di procuratrice generale delconiuge [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione del 2014 convenivainnanzi al Tribunale di Bari il nipote [OSCURATO:PERSONA], per ottenerel’accertamento dell’inadempimento da parte del medesimo dell’onerecontenuto nel contratto di donazione in suo favore a rogito del notaioEugenia Gallo del 23.2.2005 e la conseguente risoluzione, premettendoche gli attori avevano donato al convenuto la nuda proprietà di unappartamento sito in Modugno, via [OSCURATO:PERSONA] 4, con esplicito onere asuo carico di fornire loro prestazioni di assistenza morale e materiale.

Glidifficoltà di deambulazione la moglie, si dolevano che il convenuto erarimasto assente nei periodi di degenza ospedalieri dell’attrice e del suoconiuge, omettendo ogni tipo di sostegno a fronte delle loro necessitàmateriali e finanziarie.Costituitosi, il convenuto eccepiva l’inammissibilità della domanda,deducendo l’incompatibilità della risoluzione per inadempimento deldonatario con la donazione modale, e comunque chiedeva il rigetto delledomande avversarie, atteso che durante la degenza ospedaliera diGiuseppe Mangialardi, egli si trovava all’estero ed aveva incaricato suofratello di prendersi cura dei due coniugi.Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 4273/2018, rigettava l’eccezione diinammissibilità, rilevando che la clausola inserita nel contratto didonazione doveva essere interpretata nel senso di assicurare la possibilitàdi risoluzione del contratto per inadempimento, in ossequio al principio diconservazione del contratto ex art. 1367 c.c., ed accoglieva la domandadimostrato l’esatto adempimento degli obblighi di assistenza morale emateriale a suo carico.Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], al qualeresisteva [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di DomenicoNumero registro generale 17932/2021Numero sezionale 717/2026Numero di raccolta generale 16049/2026Data pubblicazione 25/05/2026Mangialardi, eccependone l’inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e, nel merito,l’infondatezza.Con la sentenza n. 792/2021 del 23.2/22.4.2021, la Corte d'Appello diBari respingeva l’appello, confermando la decisione di prime cure.Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivoricorso a questa Corte, affidandosi a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] inproprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.È stata formulata proposta di definizione accelerata ex art. 380bis c.p.c.per inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, edi difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato tempestivaistanza di decisione ex art. 380bis, comma 2°, c.p.c., a seguito della qualeè stata fissata l'adunanza in camera di consiglio.Nell’imminenza dell'adunanza camerale la Procura Generale in persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA]Erba ha depositatorequisitoria scritta, con la quale ha concluso per la reiezione del ricorso, eGiuseppe Mangialardi ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360,primo comma, c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 257,comma 2, c.p.c., con riferimento agli articoli 356 e 359 c.p.c., per avere laCorte distrettuale erroneamente ritenuto inammissibile l’istanza diescussione in appello dei testi indicati, non escussi in primo grado per lariduzione della lista sovrabbondante effettuata dal Tribunale, ritenendoimplicitamente rinunciata la prova, perché l'attuale ricorrente non l’avevaesplicitamente reiterata all’udienza di precisazione delle conclusioni delgiudizio di primo grado.

Il giudice di secondo grado, inoltre, non avrebbeconsiderato che il principio di unità ed infrazionabilità della prova nonpreclude l’escussione in appello di testimoni ritualmente indicati in primogrado e depennati dal primo giudice con la riduzione della lista ritenutaNumero registro generale 17932/2021Numero sezionale 717/2026Numero di raccolta generale 16049/2026Data pubblicazione 25/05/2026sovrabbondante, essendo a tal proposito necessario condurre un’indaginesull’effettiva volontà della parte di rinunciare a dette prove.2) Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360,primo comma, c.p.c., il ricorrente prospetta la violazione degli articoli 189,345, 346, 356 c.p.c. e dei principi che disciplinano l’individuazione delladomanda e della rinuncia a richieste istruttorie.Con tale motivo il ricorrente si duole che il giudice di secondo grado abbiaravvisato una sua rinuncia implicita all'escussione degli ulteriori testiindicati in primo grado, ma non escussi a causa della riduzione della listatestimoniale sovrabbondante disposta dal giudice istruttore con ordinanzadel 3.2.2015, nel fatto che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che avevasostituito il suo legale all'udienza di precisazione delle conclusioni delgiudizio di primo grado del 28.5.2018, abbia fatto rinvio alle conclusionirassegnate nella comparsa di costituzione e risposta ed in tutti i suoi scrittidifensivi e verbali di causa, insistendo per il rigetto della domanda, mentrein realtà in tal modo sarebbero state confermate anche le richiesteistruttorie avanzate dal convenuto.Si sostiene che il giudice di secondo grado abbia applicato la presunzionedi abbandono delle conclusioni istruttorie, discendente dalla loro mancataspecifica riproposizione nelle conclusioni finali del giudizio di primo grado,senza valutare il complessivo comportamento processuale del convenuto,poi appellante, che aveva insistito per il rigetto delle domande avversarieperchè aveva ritenuto provato l'adempimento da parte sua delleprestazioni di assistenza morale e materiale del quale era stato oneratocon la donazione modale degli zii.

In questo modo si sarebbe determinatoun contrasto con l'interpretazione data dalla giurisprudenza più recente diquesta Corte alla presunzione di abbandono delle richieste istruttorie nonaccolte, non specificamente riproposte nelle conclusioni di primo grado, inparticolare in giudizi, come quello in esame, successivo alla riformaprocessuale della L. n. 353/1990, caratterizzato dalla previsione normativaNumero registro generale 17932/2021Numero sezionale 717/2026Numero di raccolta generale 16049/2026Data pubblicazione 25/05/2026di specifiche preclusioni processuali, non configurabili in assenza didisposizioni espresse che imponessero la riproposizione delle richiesteistruttorie non accolte nelle conclusioni di primo grado.I primi due motivi, attinenti entrambi alle motivazioni della Corte d'Appellocon le quali é stata disattesa la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di darecorso in secondo grado ad un supplemento istruttorio, possono essereesaminati congiuntamente e sono infondati.Anzitutto in ordine alla lamentata violazione dell'art. 257 comma 2° c.c.,correlata agli articoli 356 e 359 c.c., la censura é infondata, in quanto ilpotere del giudice di appello di disporre d'ufficio che siano sentiti itestimoni dei quali é stata ritenuta superflua l'escussione ex art. 245 c.p.c.e dei quali sia stata consentita la rinuncia, o di disporre che sianonuovamente esaminati i testimoni già interrogati nel giudizio di primogrado, anche se non incompatibile con la struttura del giudizio di appello,che consente all'art. 356 c.p.c. l'ammissione di prove e la rinnovazionetotale, o parziale di prove già acquisite, é meramente discrezionale e noncensurabile nel giudizio di legittimità (vedi in tal senso Cass. 13.10.2000n.13647; Cass. 3.10.1995 n.10371; Cass. 1.3.1995 n. 2320).Quanto alla richiesta che era stata formulata dall'appellante GiuseppeMangialardi nell'atto d'impugnazione, di completare la prova testimonialecon tutti i testi indicati in primo grado sulle circostanze di cui alla memoriaex art. 183 VI comma n. 2) c.p.c. depositata il 31.10.2014, la sentenzaimpugnata, alle pagine 4 e 5, l'ha respinta, in quanto all'udienza diprecisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado del 28.5.2018l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che sostituiva l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'appellante, dopo che conl'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice istruttore aveva limitato i capitoli diinterrogatorio formale e di prova testimoniale ammessi ed a due per partei testimoni da escutere a scelta delle parti nell'ambito delle rispettive liste,e dopo che erano stati sentiti due testi per parte, si era limitata ariportarsi del tutto genericamente alle conclusioni “rassegnate nellaNumero registro generale 17932/2021Numero sezionale 717/2026Numero di raccolta generale 16049/2026Data pubblicazione 25/05/2026comparsa di costituzione e risposta e a tutti i propri scritti difensivi everbali di causa”, non richiamando quindi l'attenzione della contropartesulla riproposizione delle richieste istruttorie non accolte, ed in quanto neiverbali successivi alla riduzione della lista testi ed anteriori a quello diprecisazione delle conclusioni del 28.5.2018, il difensore di GiuseppeMangialardi non aveva mai manifestato la necessità di provvedereall'ascolto dei testi indicati e non ammessi.La Corte distrettuale ha poi richiamato il principio di unità edinfrazionabilità della prova, che non preclude l'escussione in appello ditestimoni ritualmente indicati in primo grado ed esclusi dal primo giudicecon la riduzione della lista sovrabbondante, purché la parte interessataabbia richiesto, in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado,l'escussione dei testi esclusi (Cass. 13.9.2019 n. 22883; Cass. 31.1.2007n. 2095).Ne deriva che il giudice di secondo grado ha ritenuto intervenutaun'implicita rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] all'escussione degli ulterioritestimoni indicati nella memoria istruttoria di primo grado e non ascoltatiper effetto della riduzione a due per parte dei testi da escutere, che erastata disposta dal giudice istruttore in primo grado in sede di ammissionedella prova il 5.2.2015, non solo perché il sostituto del legale del predettoaveva formulato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] conclusioni del tutto genericheprecedenti verbali di udienza, senza richiamare l'attenzione dellacontroparte e del giudice di primo grado sul permanere di sue richiesteistruttorie non esaudite, ma anche perché ha valutato il comportamentoprocessuale del Mangialardi successivo all'ordinanza di riduzione della listatesti del 5.2.2015 fino all'udienza di precisazione delle conclusioni del28.5.2018, constatando che in tutti i verbali intermedi il predetto nonaveva mai rappresentato la necessità di provvedere all'ascolto dei testiindicati (ben 13) e non ammessi per il loro numero superiore a due.Numero registro generale 17932/2021Numero sezionale 717/2026Numero di raccolta generale 16049/2026Data pubblicazione 25/05/2026In questo modo la sentenza impugnata si é ispirata al temperamento dellapresunzione di abbandono connessa alla genericità delle conclusioniprecisate che la giurisprudenza delle sezioni unite (Cass. sez. un.24.1.2018 n. 1785) ha affermato parlando, sia pure per le conclusioni dimerito e non istruttorie, di una presunzione non assoluta, ma fino a provacontraria, desumibile dal comportamento processuale della parte anteriorealla precisazione delle conclusioni che dimostri inequivocamente la volontàdi insistere nella richiesta (nello stesso senso in relazione alle conclusioniistruttorie vedi anche Cass. 30.4.2024 n. 11685; Cass. 30.11.2023n.33451; Cass. 4.4.2022 n. 10767).Ulteriormente la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che nel casoin cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, laparte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento dellaprecisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi alrichiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente,devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede diimpugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dalgiudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condottaprocessuale della parte o dalla connessione della richiesta non ripropostacon le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nelprocesso, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiestapretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi (vedi Cass.13.5.2025 n. 12791; Cass. 10.11.2021 n. 33103).Nella specie la semplice richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di dichiarareinammissibile, o comunque rigettare l'avversa domanda di risoluzione perinadempimento del modo della donazione non era univocamente indicativadella volontà del predetto di insistere per l'escussione di ulterioritestimoni.Ove poi si volesse aderire all'orientamento espresso dalla sentenza daultimo citata, che al contrario delle altre sopra menzionate, ha ritenuto diNumero registro generale 17932/2021Numero sezionale 717/2026Numero di raccolta generale 16049/2026Data pubblicazione 25/05/2026estendere la valutazione del comportamento processuale della partecontrario alla presunzione di abbandono delle richieste istruttorieconseguente alla formulazione in termini generici delle conclusioni diprimo grado, dagli atti anteriori alla precisazione delle conclusioni di primogrado anche alla comparsa conclusionale successiva, non potrebbecomunque ritenersi superata la presunzione di abbandono discendente dalfatto che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai palesato nel giudizio di primogrado la volontà di ottenere la modifica dell'ordinanza di ammissione delleprove che aveva limitato a due a scelta tra quelli da lui indicati i testi daescutere e neppure nelle conclusioni di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], infatti,non ha allegato di avere manifestato una volontà in tal senso almeno nellacomparsa conclusionale del giudizio di primo grado, che in realtà neppureha depositato, come riscontrabile dagli atti, trattandosi di un presuntovizio processuale, in tal modo ulteriormente confermando che non vi erastata in primo grado alcuna sua ulteriore richiesta d'integrazioneistruttoria.Del resto, nella stessa proposizione dell'appello [OSCURATO:PERSONA] nonha lamentato come motivo d'impugnazione la mancata pronuncia delgiudice di primo grado su una sua richiesta di escussione degli ulterioritestimoni già indicati in primo grado rispetto ai due che erano stati sentiti,limitandosi a richiedere in quella sede il completamento della provatestimoniale, e la Corte distrettuale ha in proposito opportunamenterichiamato il principio di unicità ed infrazionabilità della prova, che nonpreclude l'escussione in appello di testimoni ritualmente indicati in primogrado ed esclusi dal primo giudice con la riduzione della listasovrabbondante, purché la parte interessata abbia richiesto, in sede diprecisazione delle conclusioni in primo grado, l'escussione dei testi esclusi(Cass. 31.1.2007 n. 2095; vedi per lo stesso principio quando le richiesteistruttorie non siano riproposte nelle conclusioni del giudizio di secondogrado Cass. 13.9.2019 n. 22883).Numero registro generale 17932/2021Numero sezionale 717/2026Numero di raccolta generale 16049/2026Data pubblicazione 25/05/2026Questa Corte ha poi più volte affermato il principio per cui le parti hanno ildiritto di riproporre al Collegio o al giudice unico, ai sensi degli articoli 178e 189 c.p.c., tutte le questioni risolte con ordinanze revocabili del giudiceistruttore, purchè la riproposizione avvenga in sede di precisazione delleconclusioni (Cass. 31.1.2007 n. 2095; Cass. 14.4.2004, n. 7055; Cass.5.3.1999, n. 1874; Cass. 30.3.1995, n. 3773; Cass. 13.2.1980, n. 1045),ma nel caso di specie nessuna richiesta in tal senso é mai stata formulatada [OSCURATO:PERSONA] in tutto l'arco del giudizio di primo grado.3) Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c., cisi duole dell’illogicità e contraddittorietà della motivazione per violazionedel principio di implicazione necessaria di due assunti, in relazione all'art.132 n. 4) c.p.c., per avere la Corte distrettuale prima respinto le istanzeistruttorie e poi ritenuto non provato l’adempimento del convenuto aglioneri posti a suo carico nel contratto di donazione.Si assume che il Tribunale di Bari, poi confermato in secondo grado,dapprima aveva ridotto la prova testimoniale articolata dall'attualericorrente (13 testimoni) ad 11 dei 25 capitoli di prova articolati ed a solidue testimoni, per poi ritenere insufficiente ex art. 2697 c.c. la provafornita da [OSCURATO:PERSONA] dell'adempimento dell'onere di assistenzamorale e materiale degli zii che avevano effettuato in suo favore ladonazione modale, prova che il medesimo aveva offerto, ma non gli erastata consentita.In disparte la motivazione contraddittoria, che non é più censurabile dopola modifica dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. apportata dall'art. 54comma 1 lettera b) del D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioninella L.7.8.2012 n. 134, il terzo motivo é palesemente infondato.Ed invero, una volta che la riduzione dei capitoli della prova testimoniale edei testi da escutere legittimamente disposta dal giudice di primo gradoper sovrabbondanza con l'ordinanza di ammissione delle prove del5.2.2015 non é stata fatta oggetto di istanza di revoca, o modifica daNumero registro generale 17932/2021Numero sezionale 717/2026Numero di raccolta generale 16049/2026Data pubblicazione 25/05/2026parte di [OSCURATO:PERSONA] nell'immediatezza ex art. 177 c.p.c., oalmeno in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primogrado, il Tribunale e poi la Corte d'Appello di Bari si sono trovati a doverfondare la propria decisione, peraltro conforme, sulla base delle proveacquisite, ed in base ad esse hanno concordemente ritenuto nonsufficientemente assolto dall'attuale ricorrente l'onere di provare di averefornito l'assistenza morale e materiale a favore dei donanti, che eraprevista a suo carico nell'atto di donazione del notaio [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], rapportato alle precarie condizioni di salute dei donanti.Con il quarto motivo, il ricorrente si duole, in relazione all'art. 360 commaprimo n. 3) c.p.c., che la Corte distrettuale si sarebbe avvalsa, nelformarsi il suo convincimento, di indizi privi dei caratteri della gravità,precisione e concordanza esaminati atomisticamente, anziché nel lorocomplesso, in violazione degli articoli 2727, 2728 e 2729 c.c., e nelcontempo lamenta la mancata considerazione di atti e documenti da luiprodotti:la lista del 50° compleanno del ricorrente presso l'agenzia di viaggi al cuipagamento avevano contribuito anche i donanti, pertanto favorevoli alviaggio in Brasile del nipote donatario;il prospetto dei ricoveri di [OSCURATO:PERSONA] a Rimini programmati dalnipote;la denuncia di furto dell'auto contenente il tesserino disabili che ilricorrente utilizzava a beneficio dei donanti;i turni di lavoro del ricorrente per il periodo 2008 – 2013;le foto relative all'uso del permesso e del posto disabili di DomenicoMangialardi da parte dei vicini di casa Liberio-Marolo;le foto di eventi e ricorrenze dal 2005 al 2012, testimonianti la volontà delricorrente di rendere partecipi gli zii donanti agli accadimenti piùsignificativi della sua vita.Numero registro generale 17932/2021Numero sezionale 717/2026Numero di raccolta generale 16049/2026Data pubblicazione 25/05/2026Assume il ricorrente che la Corte distrettuale, se avesse valutato nel lorocomplesso i suddetti indizi, ed avesse tenuto conto della condizioneeconomica del ricorrente e dei donanti, sarebbe pervenuta alla conclusionedell'adempimento del modo da parte del donatario onerato.Tale ultimo motivo é palesemente inammissibile, in quanto la sentenzaimpugnata si é formata il suo convincimento sulla base della valutazione ditesti addotti dagli originari attori (ritenute attendibili e puntuali perchéprovenienti da soggetti che concretamente ed assiduamente si sono dovutioccupare dell'assistenza a favore dei donanti) e dal convenuto (questiultimi hanno reso dichiarazioni basate in prevalenza su fatti riferiti dallostesso [OSCURATO:PERSONA], o generiche e non contestualizzate, oinverosimili), e non quindi in base alla valutazione di indizi.Al di là del richiamo alle lamentate violazioni di legge, il ricorrente mira poiad ottenere in questa sede di legittimità una diversa ricostruzione in fattoche sfoci nel riconoscimento dell'adempimento da parte sua degli obblighidi assistenza morale e materiale a favore degli zii donanti, il che già esuladai limiti del giudizio di cassazione, e per di più pur non menzionandoespressamente l'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., si duole che non sianostati considerati dalla Corte distrettuale gli indizi sopra elencati traibili daidocumenti prodotti, andando però incontro all'inammissibilità del motivoex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. per “doppia conforme”.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono lasoccombenza e vanno poste a carico del ricorrente ed in favore dellacontroricorrente.Essendo definito il giudizio in conformità alla proposta di definizioneaccelerata, il ricorrente, in base alla previsione dell'ultimo comma dell'art.380 bis c.p.c. nuova formulazione, va condannato al risarcimento danni exart. 96 comma 3° c.p.c. ed al pagamento in favore della Cassa delleAmmende ex art. 96 comma 4° c.p.c. degli importi indicati in dispositivo.Numero registro generale 17932/2021Numero sezionale 717/2026Numero di raccolta generale 16049/2026Data pubblicazione 25/05/2026Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art.13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento infavore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità,liquidate in € 200,00 per spese ed € 4.500,00 per compensi, oltre IVA, CAe rimborso spese generali del 15% e del risarcimento danni ex art. 96comma 3° c.p.c. di €2.500,00, nonché al pagamento ex art. 96 comma 4°c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 1.000,00.

Dàquater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato acarico del ricorrente, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24.3.2026Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controrappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 792/2021 depositata il22.4.2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.3.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17932/2021Numero sezionale 717/2026Numero di raccolta generale 16049/2026Data pubblicazione 25/05/2026Angela Ferrante, in proprio e in qualità di procuratrice generale delconiuge [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione del 2014 convenivainnanzi al Tribunale di Bari il nipote [OSCURATO:PERSONA], per ottenerel’accertamento dell’inadempimento da parte del medesimo dell’onerecontenuto nel contratto di donazione in suo favore a rogito del notaioEugenia Gallo del 23.2.2005 e la conseguente risoluzione, premettendoche gli attori avevano donato al convenuto la nuda proprietà di unappartamento sito in Modugno, via [OSCURATO:PERSONA] 4, con esplicito onere asuo carico di fornire loro prestazioni di assistenza morale e materiale. Glidifficoltà di deambulazione la moglie, si dolevano che il convenuto erarimasto assente nei periodi di degenza ospedalieri dell’attrice e del suoconiuge, omettendo ogni tipo di sostegno a fronte delle loro necessitàmateriali e finanziarie.Costituitosi, il convenuto eccepiva l’inammissibilità della domanda,deducendo l’incompatibilità della risoluzione per inadempimento deldonatario con la donazione modale, e comunque chiedeva il rigetto delledomande avversarie, atteso che durante la degenza ospedaliera diGiuseppe Mangialardi, egli si trovava all’estero ed aveva incaricato suofratello di prendersi cura dei due coniugi.Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 4273/2018, rigettava l’eccezione diinammissibilità, rilevando che la clausola inserita nel contratto didonazione doveva essere interpretata nel senso di assicurare la possibilitàdi risoluzione del contratto per inadempimento, in ossequio al principio diconservazione del contratto ex art. 1367 c.c., ed accoglieva la domandadimostrato l’esatto adempimento degli obblighi di assistenza morale emateriale a suo carico.Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], al qualeresisteva [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di DomenicoNumero registro generale 17932/2021Numero sezionale 717/2026Numero di raccolta generale 16049/2026Data pubblicazione 25/05/2026Mangialardi, eccependone l’inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e, nel merito,l’infondatezza.Con la sentenza n. 792/2021 del 23.2/22.4.2021, la Corte d'Appello diBari respingeva l’appello, confermando la decisione di prime cure.Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivoricorso a questa Corte, affidandosi a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] inproprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.È stata formulata proposta di definizione accelerata ex art. 380bis c.p.c.per inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, edi difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato tempestivaistanza di decisione ex art. 380bis, comma 2°, c.p.c., a seguito della qualeè stata fissata l'adunanza in camera di consiglio.Nell’imminenza dell'adunanza camerale la Procura Generale in persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA]Erba ha depositatorequisitoria scritta, con la quale ha concluso per la reiezione del ricorso, eGiuseppe Mangialardi ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360,primo comma, c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 257,comma 2, c.p.c., con riferimento agli articoli 356 e 359 c.p.c., per avere laCorte distrettuale erroneamente ritenuto inammissibile l’istanza diescussione in appello dei testi indicati, non escussi in primo grado per lariduzione della lista sovrabbondante effettuata dal Tribunale, ritenendoimplicitamente rinunciata la prova, perché l'attuale ricorrente non l’avevaesplicitamente reiterata all’udienza di precisazione delle conclusioni delgiudizio di primo grado. Il giudice di secondo grado, inoltre, non avrebbeconsiderato che il principio di unità ed infrazionabilità della prova nonpreclude l’escussione in appello di testimoni ritualmente indicati in primogrado e depennati dal primo giudice con la riduzione della lista ritenutaNumero registro generale 17932/2021Numero sezionale 717/2026Numero di raccolta generale 16049/2026Data pubblicazione 25/05/2026sovrabbondante, essendo a tal proposito necessario condurre un’indaginesull’effettiva volontà della parte di rinunciare a dette prove.2) Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360,primo comma, c.p.c., il ricorrente prospetta la violazione degli articoli 189,345, 346, 356 c.p.c. e dei principi che disciplinano l’individuazione delladomanda e della rinuncia a richieste istruttorie.Con tale motivo il ricorrente si duole che il giudice di secondo grado abbiaravvisato una sua rinuncia implicita all'escussione degli ulteriori testiindicati in primo grado, ma non escussi a causa della riduzione della listatestimoniale sovrabbondante disposta dal giudice istruttore con ordinanzadel 3.2.2015, nel fatto che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che avevasostituito il suo legale all'udienza di precisazione delle conclusioni delgiudizio di primo grado del 28.5.2018, abbia fatto rinvio alle conclusionirassegnate nella comparsa di costituzione e risposta ed in tutti i suoi scrittidifensivi e verbali di causa, insistendo per il rigetto della domanda, mentrein realtà in tal modo sarebbero state confermate anche le richiesteistruttorie avanzate dal convenuto.Si sostiene che il giudice di secondo grado abbia applicato la presunzionedi abbandono delle conclusioni istruttorie, discendente dalla loro mancataspecifica riproposizione nelle conclusioni finali del giudizio di primo grado,senza valutare il complessivo comportamento processuale del convenuto,poi appellante, che aveva insistito per il rigetto delle domande avversarieperchè aveva ritenuto provato l'adempimento da parte sua delleprestazioni di assistenza morale e materiale del quale era stato oneratocon la donazione modale degli zii. In questo modo si sarebbe determinatoun contrasto con l'interpretazione data dalla giurisprudenza più recente diquesta Corte alla presunzione di abbandono delle richieste istruttorie nonaccolte, non specificamente riproposte nelle conclusioni di primo grado, inparticolare in giudizi, come quello in esame, successivo alla riformaprocessuale della L. n. 353/1990, caratterizzato dalla previsione normativaNumero registro generale 17932/2021Numero sezionale 717/2026Numero di raccolta generale 16049/2026Data pubblicazione 25/05/2026di specifiche preclusioni processuali, non configurabili in assenza didisposizioni espresse che imponessero la riproposizione delle richiesteistruttorie non accolte nelle conclusioni di primo grado.I primi due motivi, attinenti entrambi alle motivazioni della Corte d'Appellocon le quali é stata disattesa la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di darecorso in secondo grado ad un supplemento istruttorio, possono essereesaminati congiuntamente e sono infondati.Anzitutto in ordine alla lamentata violazione dell'art. 257 comma 2° c.c.,correlata agli articoli 356 e 359 c.c., la censura é infondata, in quanto ilpotere del giudice di appello di disporre d'ufficio che siano sentiti itestimoni dei quali é stata ritenuta superflua l'escussione ex art. 245 c.p.c.e dei quali sia stata consentita la rinuncia, o di disporre che sianonuovamente esaminati i testimoni già interrogati nel giudizio di primogrado, anche se non incompatibile con la struttura del giudizio di appello,che consente all'art. 356 c.p.c. l'ammissione di prove e la rinnovazionetotale, o parziale di prove già acquisite, é meramente discrezionale e noncensurabile nel giudizio di legittimità (vedi in tal senso Cass. 13.10.2000n.13647; Cass. 3.10.1995 n.10371; Cass. 1.3.1995 n. 2320).Quanto alla richiesta che era stata formulata dall'appellante GiuseppeMangialardi nell'atto d'impugnazione, di completare la prova testimonialecon tutti i testi indicati in primo grado sulle circostanze di cui alla memoriaex art. 183 VI comma n. 2) c.p.c. depositata il 31.10.2014, la sentenzaimpugnata, alle pagine 4 e 5, l'ha respinta, in quanto all'udienza diprecisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado del 28.5.2018l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che sostituiva l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'appellante, dopo che conl'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice istruttore aveva limitato i capitoli diinterrogatorio formale e di prova testimoniale ammessi ed a due per partei testimoni da escutere a scelta delle parti nell'ambito delle rispettive liste,e dopo che erano stati sentiti due testi per parte, si era limitata ariportarsi del tutto genericamente alle conclusioni “rassegnate nellaNumero registro generale 17932/2021Numero sezionale 717/2026Numero di raccolta generale 16049/2026Data pubblicazione 25/05/2026comparsa di costituzione e risposta e a tutti i propri scritti difensivi everbali di causa”, non richiamando quindi l'attenzione della contropartesulla riproposizione delle richieste istruttorie non accolte, ed in quanto neiverbali successivi alla riduzione della lista testi ed anteriori a quello diprecisazione delle conclusioni del 28.5.2018, il difensore di GiuseppeMangialardi non aveva mai manifestato la necessità di provvedereall'ascolto dei testi indicati e non ammessi.La Corte distrettuale ha poi richiamato il principio di unità edinfrazionabilità della prova, che non preclude l'escussione in appello ditestimoni ritualmente indicati in primo grado ed esclusi dal primo giudicecon la riduzione della lista sovrabbondante, purché la parte interessataabbia richiesto, in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado,l'escussione dei testi esclusi (Cass. 13.9.2019 n. 22883; Cass. 31.1.2007n. 2095).Ne deriva che il giudice di secondo grado ha ritenuto intervenutaun'implicita rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] all'escussione degli ulterioritestimoni indicati nella memoria istruttoria di primo grado e non ascoltatiper effetto della riduzione a due per parte dei testi da escutere, che erastata disposta dal giudice istruttore in primo grado in sede di ammissionedella prova il 5.2.2015, non solo perché il sostituto del legale del predettoaveva formulato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] conclusioni del tutto genericheprecedenti verbali di udienza, senza richiamare l'attenzione dellacontroparte e del giudice di primo grado sul permanere di sue richiesteistruttorie non esaudite, ma anche perché ha valutato il comportamentoprocessuale del Mangialardi successivo all'ordinanza di riduzione della listatesti del 5.2.2015 fino all'udienza di precisazione delle conclusioni del28.5.2018, constatando che in tutti i verbali intermedi il predetto nonaveva mai rappresentato la necessità di provvedere all'ascolto dei testiindicati (ben 13) e non ammessi per il loro numero superiore a due.Numero registro generale 17932/2021Numero sezionale 717/2026Numero di raccolta generale 16049/2026Data pubblicazione 25/05/2026In questo modo la sentenza impugnata si é ispirata al temperamento dellapresunzione di abbandono connessa alla genericità delle conclusioniprecisate che la giurisprudenza delle sezioni unite (Cass. sez. un.24.1.2018 n. 1785) ha affermato parlando, sia pure per le conclusioni dimerito e non istruttorie, di una presunzione non assoluta, ma fino a provacontraria, desumibile dal comportamento processuale della parte anteriorealla precisazione delle conclusioni che dimostri inequivocamente la volontàdi insistere nella richiesta (nello stesso senso in relazione alle conclusioniistruttorie vedi anche Cass. 30.4.2024 n. 11685; Cass. 30.11.2023n.33451; Cass. 4.4.2022 n. 10767).Ulteriormente la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che nel casoin cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, laparte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento dellaprecisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi alrichiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente,devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede diimpugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dalgiudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condottaprocessuale della parte o dalla connessione della richiesta non ripropostacon le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nelprocesso, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiestapretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi (vedi Cass.13.5.2025 n. 12791; Cass. 10.11.2021 n. 33103).Nella specie la semplice richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di dichiarareinammissibile, o comunque rigettare l'avversa domanda di risoluzione perinadempimento del modo della donazione non era univocamente indicativadella volontà del predetto di insistere per l'escussione di ulterioritestimoni.Ove poi si volesse aderire all'orientamento espresso dalla sentenza daultimo citata, che al contrario delle altre sopra menzionate, ha ritenuto diNumero registro generale 17932/2021Numero sezionale 717/2026Numero di raccolta generale 16049/2026Data pubblicazione 25/05/2026estendere la valutazione del comportamento processuale della partecontrario alla presunzione di abbandono delle richieste istruttorieconseguente alla formulazione in termini generici delle conclusioni diprimo grado, dagli atti anteriori alla precisazione delle conclusioni di primogrado anche alla comparsa conclusionale successiva, non potrebbecomunque ritenersi superata la presunzione di abbandono discendente dalfatto che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai palesato nel giudizio di primogrado la volontà di ottenere la modifica dell'ordinanza di ammissione delleprove che aveva limitato a due a scelta tra quelli da lui indicati i testi daescutere e neppure nelle conclusioni di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], infatti,non ha allegato di avere manifestato una volontà in tal senso almeno nellacomparsa conclusionale del giudizio di primo grado, che in realtà neppureha depositato, come riscontrabile dagli atti, trattandosi di un presuntovizio processuale, in tal modo ulteriormente confermando che non vi erastata in primo grado alcuna sua ulteriore richiesta d'integrazioneistruttoria.Del resto, nella stessa proposizione dell'appello [OSCURATO:PERSONA] nonha lamentato come motivo d'impugnazione la mancata pronuncia delgiudice di primo grado su una sua richiesta di escussione degli ulterioritestimoni già indicati in primo grado rispetto ai due che erano stati sentiti,limitandosi a richiedere in quella sede il completamento della provatestimoniale, e la Corte distrettuale ha in proposito opportunamenterichiamato il principio di unicità ed infrazionabilità della prova, che nonpreclude l'escussione in appello di testimoni ritualmente indicati in primogrado ed esclusi dal primo giudice con la riduzione della listasovrabbondante, purché la parte interessata abbia richiesto, in sede diprecisazione delle conclusioni in primo grado, l'escussione dei testi esclusi(Cass. 31.1.2007 n. 2095; vedi per lo stesso principio quando le richiesteistruttorie non siano riproposte nelle conclusioni del giudizio di secondogrado Cass. 13.9.2019 n. 22883).Numero registro generale 17932/2021Numero sezionale 717/2026Numero di raccolta generale 16049/2026Data pubblicazione 25/05/2026Questa Corte ha poi più volte affermato il principio per cui le parti hanno ildiritto di riproporre al Collegio o al giudice unico, ai sensi degli articoli 178e 189 c.p.c., tutte le questioni risolte con ordinanze revocabili del giudiceistruttore, purchè la riproposizione avvenga in sede di precisazione delleconclusioni (Cass. 31.1.2007 n. 2095; Cass. 14.4.2004, n. 7055; Cass.5.3.1999, n. 1874; Cass. 30.3.1995, n. 3773; Cass. 13.2.1980, n. 1045),ma nel caso di specie nessuna richiesta in tal senso é mai stata formulatada [OSCURATO:PERSONA] in tutto l'arco del giudizio di primo grado.3) Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c., cisi duole dell’illogicità e contraddittorietà della motivazione per violazionedel principio di implicazione necessaria di due assunti, in relazione all'art.132 n. 4) c.p.c., per avere la Corte distrettuale prima respinto le istanzeistruttorie e poi ritenuto non provato l’adempimento del convenuto aglioneri posti a suo carico nel contratto di donazione.Si assume che il Tribunale di Bari, poi confermato in secondo grado,dapprima aveva ridotto la prova testimoniale articolata dall'attualericorrente (13 testimoni) ad 11 dei 25 capitoli di prova articolati ed a solidue testimoni, per poi ritenere insufficiente ex art. 2697 c.c. la provafornita da [OSCURATO:PERSONA] dell'adempimento dell'onere di assistenzamorale e materiale degli zii che avevano effettuato in suo favore ladonazione modale, prova che il medesimo aveva offerto, ma non gli erastata consentita.In disparte la motivazione contraddittoria, che non é più censurabile dopola modifica dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. apportata dall'art. 54comma 1 lettera b) del D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioninella L.7.8.2012 n. 134, il terzo motivo é palesemente infondato.Ed invero, una volta che la riduzione dei capitoli della prova testimoniale edei testi da escutere legittimamente disposta dal giudice di primo gradoper sovrabbondanza con l'ordinanza di ammissione delle prove del5.2.2015 non é stata fatta oggetto di istanza di revoca, o modifica daNumero registro generale 17932/2021Numero sezionale 717/2026Numero di raccolta generale 16049/2026Data pubblicazione 25/05/2026parte di [OSCURATO:PERSONA] nell'immediatezza ex art. 177 c.p.c., oalmeno in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primogrado, il Tribunale e poi la Corte d'Appello di Bari si sono trovati a doverfondare la propria decisione, peraltro conforme, sulla base delle proveacquisite, ed in base ad esse hanno concordemente ritenuto nonsufficientemente assolto dall'attuale ricorrente l'onere di provare di averefornito l'assistenza morale e materiale a favore dei donanti, che eraprevista a suo carico nell'atto di donazione del notaio [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], rapportato alle precarie condizioni di salute dei donanti.Con il quarto motivo, il ricorrente si duole, in relazione all'art. 360 commaprimo n. 3) c.p.c., che la Corte distrettuale si sarebbe avvalsa, nelformarsi il suo convincimento, di indizi privi dei caratteri della gravità,precisione e concordanza esaminati atomisticamente, anziché nel lorocomplesso, in violazione degli articoli 2727, 2728 e 2729 c.c., e nelcontempo lamenta la mancata considerazione di atti e documenti da luiprodotti:la lista del 50° compleanno del ricorrente presso l'agenzia di viaggi al cuipagamento avevano contribuito anche i donanti, pertanto favorevoli alviaggio in Brasile del nipote donatario;il prospetto dei ricoveri di [OSCURATO:PERSONA] a Rimini programmati dalnipote;la denuncia di furto dell'auto contenente il tesserino disabili che ilricorrente utilizzava a beneficio dei donanti;i turni di lavoro del ricorrente per il periodo 2008 – 2013;le foto relative all'uso del permesso e del posto disabili di DomenicoMangialardi da parte dei vicini di casa Liberio-Marolo;le foto di eventi e ricorrenze dal 2005 al 2012, testimonianti la volontà delricorrente di rendere partecipi gli zii donanti agli accadimenti piùsignificativi della sua vita.Numero registro generale 17932/2021Numero sezionale 717/2026Numero di raccolta generale 16049/2026Data pubblicazione 25/05/2026Assume il ricorrente che la Corte distrettuale, se avesse valutato nel lorocomplesso i suddetti indizi, ed avesse tenuto conto della condizioneeconomica del ricorrente e dei donanti, sarebbe pervenuta alla conclusionedell'adempimento del modo da parte del donatario onerato.Tale ultimo motivo é palesemente inammissibile, in quanto la sentenzaimpugnata si é formata il suo convincimento sulla base della valutazione ditesti addotti dagli originari attori (ritenute attendibili e puntuali perchéprovenienti da soggetti che concretamente ed assiduamente si sono dovutioccupare dell'assistenza a favore dei donanti) e dal convenuto (questiultimi hanno reso dichiarazioni basate in prevalenza su fatti riferiti dallostesso [OSCURATO:PERSONA], o generiche e non contestualizzate, oinverosimili), e non quindi in base alla valutazione di indizi.Al di là del richiamo alle lamentate violazioni di legge, il ricorrente mira poiad ottenere in questa sede di legittimità una diversa ricostruzione in fattoche sfoci nel riconoscimento dell'adempimento da parte sua degli obblighidi assistenza morale e materiale a favore degli zii donanti, il che già esuladai limiti del giudizio di cassazione, e per di più pur non menzionandoespressamente l'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., si duole che non sianostati considerati dalla Corte distrettuale gli indizi sopra elencati traibili daidocumenti prodotti, andando però incontro all'inammissibilità del motivoex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. per “doppia conforme”.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono lasoccombenza e vanno poste a carico del ricorrente ed in favore dellacontroricorrente.Essendo definito il giudizio in conformità alla proposta di definizioneaccelerata, il ricorrente, in base alla previsione dell'ultimo comma dell'art.380 bis c.p.c. nuova formulazione, va condannato al risarcimento danni exart. 96 comma 3° c.p.c. ed al pagamento in favore della Cassa delleAmmende ex art. 96 comma 4° c.p.c. degli importi indicati in dispositivo.Numero registro generale 17932/2021Numero sezionale 717/2026Numero di raccolta generale 16049/2026Data pubblicazione 25/05/2026Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art.13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento infavore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità,liquidate in € 200,00 per spese ed € 4.500,00 per compensi, oltre IVA, CAe rimborso spese generali del 15% e del risarcimento danni ex art. 96comma 3° c.p.c. di €2.500,00, nonché al pagamento ex art. 96 comma 4°c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 1.000,00. Dàquater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato acarico del ricorrente, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24.3.2026Il PresidenteGiuseppe Tedesco
Sentenza Cassazione n. 16049/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris