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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15501/2022

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36041-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del direttore generale e legale rappresentante p.t. sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Pescara, via Pisa n. 29, è elettivamente domiciliata; - ricorrente - 2021 contro 1890 [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t. sig. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pescara; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1091/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/7/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di L'Aquila, in accoglimento del gravame interposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e in conseguente riforma della pronunzia Trib.

Pescara n. 1626/2011, ha accolto la domanda dalla medesima in origine monitoriamente azionata nei confronti della Ausl di / Pescara di pagamento di somma a titolo di prestazioni di assistenza _ t ospedaliera effettuate in favore di quest'ultima, giusta «contratto stipulato in data 19.4.2005 tra la predetta Società e la Regione Abruzzo».

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Ausl di Pescara propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, che ha presentato anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il 1° motivo la ricorrente denunzia «violazione e/o falsa ed erronea interpretazione ed applicazione» degli artt. 1176, 1241, 1243, 1366, 1372, 1375 c.c., 167 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole dell'erronea interpretazione del «Contratto prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalle strutture private» d.d. 19/4/2005, e in - particolare degli artt. 6 e

10. Lamenta essere stata erroneamente ritenuta tardiva l'eccezione di compensazione sollevata nei confronti di controparte, viceversa «pienamente rituale, tempestiva ed ammissibile, anche se la stessa è stata esplicitata all'udienza del 5 novembre 2009 del giudizio di primo grado ( cfr. verbale di causa del 5.9.2009 relativo al giudizio di primo grado n. 9/2009 R.G. dinanzi al Tribunale di Pescara )».

Con il 2° motivo denunzia «violazione e/o falsa ed erronea interpretazione ed applicazione» degli artt. 4 d.lgs. n. 231 del 2002, 1 e 2 d.lgs. n. 192 del 2012, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole essersi dalla corte di merito ritenuti dovuti gli interessi ex artt. 1 e 2 d.lgs. n. 231 del 2002, in deroga all'art. 1224 c.c., laddove tale disciplina ratione temporis non si applica, essendo pertanto necessaria la costituzione in mora, nella specie invero difettante atteso che «nessuna richiesta di pagamento risulta ... effettuata dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA] opponente, quantomeno antecedentemente alla data di notifica del decreto ingiuntivo n. 2072/2008, avvenuta in data 17.11.2008 (cfr. copia decreto ingiuntivo notificato, prodotto dal patrocinio dell'Azienda USL di Pescara con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 16.12.2008)».

Con il 3° motivo denunzia «violazione e/o falsa ed erronea interpretazione ed applicazione» degli artt. 2697, 2709 c.c., 115 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. .

Si duole essere state erroneamente valute le emergenze probatorie, e in particolare le «semplici fatture e scritture contabili di unilaterale formazione e provenienza della stessa Casa di Cura privata».

Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che la ricorrente pone a base delle proprie censure atti e documenti del giudizio di merito [ in particolare, il «verbale di causa del 5.9.2009 relativo al giudizio di primo grado n. 9/2009 R.G. dinanzi al Tribunale di Pescara», la «pag. 22» del proprio «atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 16.12.2008 nel fascicolo di parte opponente relativo al giudizio di primo grado » R.G. n. 9/2009», le «fatture emesse per le prestazioni asseritamente svolte», la «documentazione prodotta e depositata dalla Casa di Cura opposta, odierna resistente», le «scritture contabili di unilaterale formazione e provenienza della stessa Casa di Cura privata» ] senza invero debitamente riportarle -per la parte strettamente d'interesse in questa sede- nel ricorso né fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione ( anche ) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità ( v.

Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v.

Cass., Sez.

Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez.

Un., 19/4/2016, n. 7701 ).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v.

Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n.1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative ( v.

Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161 ).

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v.

Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).

E al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ).

Senza sottacersi, con particolare riferimento al 10 motivo, che a fronte dell'affermazione contenuta nell'impugnata sentenza secondo cui l'«appello incidentale dell'Azienda USL di Pescara concerne l'interpretazione dell'art. 10 del contratto resa dal giudice di primo [grado], l'omessa considerazione dell'eccezione di compensazione e la mancata dimostrazione del credito della Società ricorrente», l'odierna ricorrente si limita invero ad apoditticamente richiamare gli artt. 1366 e 1372 c.c., senza dedurre argomenti a relativo sostegno al di là dell'apodittico assunto secondo cui «il Tribunale di Pescara prima e la Corte di Appello poi» hanno «illegittimamente stravolto il reale contenuto del contratto, considerando del tutto arbitrariamente ed erroneamente, in violazione e/o falsa ed erronea applicazione interpretazione ed applicazione delle norme e degli ... artt. 1366 e 1372 cod. civ., il termine del 30.4.2008 come termine finale per effettuare la verifica di legittimità, regolarità ed appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate dalla Casa di Cura privata ad opera della [OSCURATO:PERSONA], termine che non è mai stato pattuito tra le parti».

A tale stregua essa non consente di compiutamente evincersi la lamentata erroneità dell'interpretazione della clausola contrattuale in argomento resa dai giudici di merito e viceversa su quali basi l'assunto difensivo risulti fondato.

Senza sottacersi che risulta dall'odierna ricorrente invero non (quantomeno idoneamente) censurata la ratio decidendi dell'impugnata sentenza secondo cui »il Tribunale di Pescara ha interpretato il predetto art. 10 secondo i principi di correttezza e buona fede nell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto, rilevando che, diversamente, la disposizione contenuta nel citato articolo si risolverebbe in una condizione meramente potestativa a favore dell'Ente e quindi nulla».Come del pari deve dirsi in ordine alla ravvisata «inammissibilità dell'eccezione di compensazione poiché tardivamente proposta», l'odierna ricorrente non avendo nemmeno indicato i crediti che ne costituivano oggetto.

Va sotto altro profilo sottolineato che l'odierna ricorrente denunzia (3° motivo) altresì la violazione dell'art. 115 c.p.c. senza invero osservare i criteri da questa Corte al riguardo enunziati ( v.

Cass., 10/6/2016, n. 11892; Cass. n. 16598 del 2016; Cass., Sez.

Un., n. 20687 del 2020).

Emerge a tale stregua evidente come l'odierna ricorrente inammissibilmente prospetti in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Deve d'altro canto ribadirsi che quella data dal giudice al contratto non deve essere invero l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, sicché quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più ( plausibili ) interpretazioni non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (v.

Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 10131; Cass., 25/10/2006, n. 22899; e, più recentemente, Cass., 30/5/2019, n. 14755; Cass., 8/11/2019, n. 28804; Cass., 10/6/2020, n. 11107; Cass., 6/10/1921, n. 27124 ).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente e da distrarsi in favore del difensore antistatario, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.700,00, di cui euro 4.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente e da distrarsi in favore del difensore a ntistata rio.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla

I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36041-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del direttore generale e legale rappresentante p.t. sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Pescara, via Pisa n. 29, è elettivamente domiciliata; - ricorrente - 2021 contro 1890 [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t. sig. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pescara; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1091/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/7/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di L'Aquila, in accoglimento del gravame interposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Pescara n. 1626/2011, ha accolto la domanda dalla medesima in origine monitoriamente azionata nei confronti della Ausl di / Pescara di pagamento di somma a titolo di prestazioni di assistenza _ t ospedaliera effettuate in favore di quest'ultima, giusta «contratto stipulato in data 19.4.2005 tra la predetta Società e la Regione Abruzzo». Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Ausl di Pescara propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, che ha presentato anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il 1° motivo la ricorrente denunzia «violazione e/o falsa ed erronea interpretazione ed applicazione» degli artt. 1176, 1241, 1243, 1366, 1372, 1375 c.c., 167 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole dell'erronea interpretazione del «Contratto prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalle strutture private» d.d. 19/4/2005, e in - particolare degli artt. 6 e 10. Lamenta essere stata erroneamente ritenuta tardiva l'eccezione di compensazione sollevata nei confronti di controparte, viceversa «pienamente rituale, tempestiva ed ammissibile, anche se la stessa è stata esplicitata all'udienza del 5 novembre 2009 del giudizio di primo grado ( cfr. verbale di causa del 5.9.2009 relativo al giudizio di primo grado n. 9/2009 R.G. dinanzi al Tribunale di Pescara )». Con il 2° motivo denunzia «violazione e/o falsa ed erronea interpretazione ed applicazione» degli artt. 4 d.lgs. n. 231 del 2002, 1 e 2 d.lgs. n. 192 del 2012, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole essersi dalla corte di merito ritenuti dovuti gli interessi ex artt. 1 e 2 d.lgs. n. 231 del 2002, in deroga all'art. 1224 c.c., laddove tale disciplina ratione temporis non si applica, essendo pertanto necessaria la costituzione in mora, nella specie invero difettante atteso che «nessuna richiesta di pagamento risulta ... effettuata dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA] opponente, quantomeno antecedentemente alla data di notifica del decreto ingiuntivo n. 2072/2008, avvenuta in data 17.11.2008 (cfr. copia decreto ingiuntivo notificato, prodotto dal patrocinio dell'Azienda USL di Pescara con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 16.12.2008)». Con il 3° motivo denunzia «violazione e/o falsa ed erronea interpretazione ed applicazione» degli artt. 2697, 2709 c.c., 115 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. . Si duole essere state erroneamente valute le emergenze probatorie, e in particolare le «semplici fatture e scritture contabili di unilaterale formazione e provenienza della stessa Casa di Cura privata». Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile. Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che la ricorrente pone a base delle proprie censure atti e documenti del giudizio di merito [ in particolare, il «verbale di causa del 5.9.2009 relativo al giudizio di primo grado n. 9/2009 R.G. dinanzi al Tribunale di Pescara», la «pag. 22» del proprio «atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 16.12.2008 nel fascicolo di parte opponente relativo al giudizio di primo grado » R.G. n. 9/2009», le «fatture emesse per le prestazioni asseritamente svolte», la «documentazione prodotta e depositata dalla Casa di Cura opposta, odierna resistente», le «scritture contabili di unilaterale formazione e provenienza della stessa Casa di Cura privata» ] senza invero debitamente riportarle -per la parte strettamente d'interesse in questa sede- nel ricorso né fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione ( anche ) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ). A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n.1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161 ). Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ). E al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo. Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ). Senza sottacersi, con particolare riferimento al 10 motivo, che a fronte dell'affermazione contenuta nell'impugnata sentenza secondo cui l'«appello incidentale dell'Azienda USL di Pescara concerne l'interpretazione dell'art. 10 del contratto resa dal giudice di primo [grado], l'omessa considerazione dell'eccezione di compensazione e la mancata dimostrazione del credito della Società ricorrente», l'odierna ricorrente si limita invero ad apoditticamente richiamare gli artt. 1366 e 1372 c.c., senza dedurre argomenti a relativo sostegno al di là dell'apodittico assunto secondo cui «il Tribunale di Pescara prima e la Corte di Appello poi» hanno «illegittimamente stravolto il reale contenuto del contratto, considerando del tutto arbitrariamente ed erroneamente, in violazione e/o falsa ed erronea applicazione interpretazione ed applicazione delle norme e degli ... artt. 1366 e 1372 cod. civ., il termine del 30.4.2008 come termine finale per effettuare la verifica di legittimità, regolarità ed appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate dalla Casa di Cura privata ad opera della [OSCURATO:PERSONA], termine che non è mai stato pattuito tra le parti». A tale stregua essa non consente di compiutamente evincersi la lamentata erroneità dell'interpretazione della clausola contrattuale in argomento resa dai giudici di merito e viceversa su quali basi l'assunto difensivo risulti fondato. Senza sottacersi che risulta dall'odierna ricorrente invero non (quantomeno idoneamente) censurata la ratio decidendi dell'impugnata sentenza secondo cui »il Tribunale di Pescara ha interpretato il predetto art. 10 secondo i principi di correttezza e buona fede nell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto, rilevando che, diversamente, la disposizione contenuta nel citato articolo si risolverebbe in una condizione meramente potestativa a favore dell'Ente e quindi nulla».Come del pari deve dirsi in ordine alla ravvisata «inammissibilità dell'eccezione di compensazione poiché tardivamente proposta», l'odierna ricorrente non avendo nemmeno indicato i crediti che ne costituivano oggetto. Va sotto altro profilo sottolineato che l'odierna ricorrente denunzia (3° motivo) altresì la violazione dell'art. 115 c.p.c. senza invero osservare i criteri da questa Corte al riguardo enunziati ( v. Cass., 10/6/2016, n. 11892; Cass. n. 16598 del 2016; Cass., Sez. Un., n. 20687 del 2020). Emerge a tale stregua evidente come l'odierna ricorrente inammissibilmente prospetti in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443). Deve d'altro canto ribadirsi che quella data dal giudice al contratto non deve essere invero l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, sicché quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più ( plausibili ) interpretazioni non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (v. Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 10131; Cass., 25/10/2006, n. 22899; e, più recentemente, Cass., 30/5/2019, n. 14755; Cass., 8/11/2019, n. 28804; Cass., 10/6/2020, n. 11107; Cass., 6/10/1921, n. 27124 ). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente e da distrarsi in favore del difensore antistatario, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.700,00, di cui euro 4.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente e da distrarsi in favore del difensore a ntistata rio. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorren
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