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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02972/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 4) e 7) cod. pen., ascrittogli per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di un ciclomotore, parcheggiato in un cortile condominiale, forzandone il sistema di accensione.

Formula un unico motivo di impugnazione.

Con la doglianza fa valere la violazione della legge penale in ordine al disposto dell'art . 625 n. 7) cod. pen. ed il vizio di motivazione.

Sostiene che la circostanza aggravante non possa trovare applicazione nelle ipotesi in cui la cosa oggetto della sottrazione si trovi all'interno di un cortile adibito a parcheggio privato, posto le cose ivi conservate non possono essere considerate "esposte alla pubblica fede".

Il ricorso è inammissibile.

Questa stessa Sezione ha, infatti, recentemente, precisato che "Il delitto di furto di cui all'art. 624-bis cod. pen. può essere aggravato, ai sensi dell'art. 625 , comma primo, n. 7, dello stesso codice, dalla esposizione alla pubblica fede, essendo tale aggravante configurabile anche quando la cosa si trova in luogo privato, ma aperto al pubblico o comunque facilmente accessibile. (Fattispecie relativa al furto di un'autovettura lasciata all'interno di un cortile, liberamente accessibile, di un'abitazione). (Sez. 4, Sentenza n. 55227 del 07/12/2016 Ud. (dep. 29/12/2016) Rv. 268626) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ,Ig ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 06,10/2021 Il Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 4) e 7) cod. pen., ascrittogli per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di un ciclomotore, parcheggiato in un cortile condominiale, forzandone il sistema di accensione. Formula un unico motivo di impugnazione. Con la doglianza fa valere la violazione della legge penale in ordine al disposto dell'art . 625 n. 7) cod. pen. ed il vizio di motivazione. Sostiene che la circostanza aggravante non possa trovare applicazione nelle ipotesi in cui la cosa oggetto della sottrazione si trovi all'interno di un cortile adibito a parcheggio privato, posto le cose ivi conservate non possono essere considerate "esposte alla pubblica fede". Il ricorso è inammissibile. Questa stessa Sezione ha, infatti, recentemente, precisato che "Il delitto di furto di cui all'art. 624-bis cod. pen. può essere aggravato, ai sensi dell'art. 625 , comma primo, n. 7, dello stesso codice, dalla esposizione alla pubblica fede, essendo tale aggravante configurabile anche quando la cosa si trova in luogo privato, ma aperto al pubblico o comunque facilmente accessibile. (Fattispecie relativa al furto di un'autovettura lasciata all'interno di un cortile, liberamente accessibile, di un'abitazione). (Sez. 4, Sentenza n. 55227 del 07/12/2016 Ud. (dep. 29/12/2016) Rv. 268626) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ,Ig ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 06,10/2021 Il Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02972/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris